[2022] Affrancamento Atto Terzo

ma introdurre una normativa che permetta di portare a detrazione le minusvalenze, a condizione di riscattare solamente un 50% delle stesse? troppo avanti come idea?
Cioè perdere il 50% del credito fiscale da perdite realizzate? :eek:
Le società già possono compensare le perdite, senza limite di tempo ma all'80% delle stesse. E già mi sembra un abominio. Figuriamoci un 50% per i privati.
 
Cioè perdere il 50% del credito fiscale da perdite realizzate? :eek:
Le società già possono compensare le perdite, senza limite di tempo ma all'80% delle stesse. E già mi sembra un abominio. Figuriamoci un 50% per i privati.

se sei certo di non poter realizzare più quella minusvalenza, magari essendo a ridosso del quinto anno, meglio metà che nulla.
 
se sei certo di non poter realizzare più quella minusvalenza, magari essendo a ridosso del quinto anno, meglio metà che nulla.
Vista questa futura norma sull'affrancamento, il governo (ma in generale tutti i governi in Italia, visto che tagliare la spesa pubblica non è mai contemplato) ha bisogno di soldi. Permettere di compensare tra redditi diversi e di capitale, che sia al 50% o al 100%, farebbe incassare meno.
Circolavano indiscrezioni durante il governo Draghi sull'eliminazione di questa distinzione, ma vuoi per la caduta del governo vuoi perchè era in fondo alla lista di cose da fare, si è risolto con un nulla di fatto.

Ci sono comunque diversi modi per "rinnovare" le minusvalenze, senza bisogno di scomodare strane idee ai nostri politicanti. E 4 anni + l'anno di relizzo minus non sono proprio pochi. In un'Italia ideale non dovrebbe esserci questa distinzione, ma viste le premesse di cui sopra, non vedo perchè uno che usa anche titoli che generano redditi diversi dev'essere svantaggiato con un credito al 50% o assurdità simili perchè quelli che utilizzano in prevalenza titoli che generano redditi di capitale non sono capaci di compensare le minus in altro modo.
Ora però torniamo in topic.
 
Ciao a tutti, probabilmente la domanda è stupida ma sono alle prime armi.
Vi espongo la mia situazione. Ho dei fondi che voglio disinvestire entro fine anno max a inizio gennaio, tutti in rosso tranne 2 che hanno una plus che sarà modesta (3-4k). Complessivamente questo portafoglio è in negativo ed è circa 50-60% azionario.
L'anno prossimo investirei la liquidità in ETF e obbligazioni, con orizzonte temporale lungo.

Dato che molto probabilmente ci sarà un altro bottom, per lo meno azionario, sbaglio o aspettare i "tempi tecnici" mi potrebbe portare a smenarci di più?
Preferisco uscire, non pagargli più le commissioni, magari ci smeno ora ma potrei sfruttare i futuri ribassi per entrare.

Corretto che per i fondi in rosso al 31/12 l'affrancamento non porterebbe beneficio? O è presto per dirlo?

Sono un pò in ansia dato che dovrei smobilitare metà del capitale... grazie del supporto.
 
Ciao a tutti, probabilmente la domanda è stupida ma sono alle prime armi.
Vi espongo la mia situazione. Ho dei fondi che voglio disinvestire entro fine anno max a inizio gennaio, tutti in rosso tranne 2 che hanno una plus che sarà modesta (3-4k). Complessivamente questo portafoglio è in negativo ed è circa 50-60% azionario.
L'anno prossimo investirei la liquidità in ETF e obbligazioni, con orizzonte temporale lungo.

Dato che molto probabilmente ci sarà un altro bottom, per lo meno azionario, sbaglio o aspettare i "tempi tecnici" mi potrebbe portare a smenarci di più?
Preferisco uscire, non pagargli più le commissioni, magari ci smeno ora ma potrei sfruttare i futuri ribassi per entrare.

Corretto che per i fondi in rosso al 31/12 l'affrancamento non porterebbe beneficio? O è presto per dirlo?

Sono un pò in ansia dato che dovrei smobilitare metà del capitale... grazie del supporto.
Per i Fondi in perdita l'affrancamento non si può fare ovviamente, quindi se vuoi puoi venderli già ora.

Per i Fondi in guadagno ti conviene aspettare gennaio ed affrancare.

Le uniche incognite sono le tempistiche, quanto ci metteranno le banche ad adeguarsi? Quando potrò comunicare l'affrancamento, quando potrò vendere essendo certo di rientrare nell'affrancamento?
 
Per i Fondi in perdita l'affrancamento non si può fare ovviamente, quindi se vuoi puoi venderli già ora.

Per i Fondi in guadagno ti conviene aspettare gennaio ed affrancare.

Le uniche incognite sono le tempistiche, quanto ci metteranno le banche ad adeguarsi? Quando potrò comunicare l'affrancamento, quando potrò vendere essendo certo di rientrare nell'affrancamento?

Grazie, sono proprio queste incognite a farmi venire i dubbi. Alla fine la differenza tra 14% e 26% si attesterebbe nell'intorno di 300-600€ stando larghi (vista la volatilità di sti tempi).
 
Ultima modifica:
Grazie, sono proprio queste incognite a farmi venire i dubbi. Alla fine la differenza tra 14% e 26% si attesterebbe nell'intorno di 300-600€ stando larghi (vista la volatilità di sti tempi).
Le ultime novita' sul tema riportano:
tassa al 14% per gli OICR
tassa al 16% per le azioni
 
La sostitutiva si applicherà sulla differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione mentre per le polizze sulla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati. L’opzione va esercitata tramite entro il 30 giugno 2023 all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023.

Inoltre l’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione. L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dagli intermediari, che ne ricevono provvista dal contribuente
 
Che cosa vorra dire questa frase sibillina ??
Cosa si intende per medesima categoria omogenea ??

"Inoltre l’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea"
 
Che cosa vorra dire questa frase sibillina ??
Cosa si intende per medesima categoria omogenea ??

"Inoltre l’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea"
già... ad esempio, etf ed etc sono omogenei? :wtf:
 
Sì, mi stavo chiedendo se gli etp saranno considerati tutti nel medesimo calderone....

Ma non credo. Il calderone OICR consta di "sole" due famiglie... Fondi comuni di investimento e SICAV/F... A loro volta nelle forme di fondi attivi, index, etf eccetera

Tutto il resto nulla c'entra (etc, etn) perché é proprio un'altra cosa con una diversa struttura giuridica ... Cercare omogeneità li in mezzo mi sembra un tantinello azzardato :D
 
Rimane sempre la questione che se affranco una ramo I poi devo attendere 2 anni per riscattarla?
 
Rimane sempre la questione che se affranco una ramo I poi devo attendere 2 anni per riscattarla?

Sempre non sia cambiato qualcosa,in caso di aggrancamento c'è l'obbligo di detenere la polizza (I o V) fino al 1/1/25
 

Allegati

  • 2022-12-27_affrancamento-fiscale-delle-polizze-assicurative-non-sempre-possibile-e-conveniente.pdf
    820,1 KB · Visite: 33
quindi se io decidessi di vendere un fondo a gennaio 2023 potei pagare solamente il 14% di un eventuale plus? giusto? grazie a chi vorrà rispondermi.
 
Ecco il testo approvato oggi al Senato.
Nello specifico, riporto quelle che dovrebbero essere le versioni aggiornate dei 2 articoli del DDL originale (trasformato in un unico grosso "articolo 1" con 903 commi, presumo per rendere più rapida l'approvazione e non finire in esercizio provvisorio):
  • ex articolo 26 del DDL originale (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) - che è diventato i commi 107-111
  • ex articolo 27 del DDL originale (Affrancamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e polizze assicurative) - che è diventato i commi 112-114
Mi pare che i commi 107-108 siano "generali", i commi 109-111 si riferiscano a "terreni e partecipazioni" (aliquota di affrancamento 16%), i commi 112-114 a "OICR e polizze assicurative" (aliquota di affrancamento 14%)
107. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

108. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023 ».

109. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 107 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16 per cento.

110. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
« 4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali ».

111. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
« Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

112. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

113. L'opzione di cui al comma 112 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al comma 112 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.
 
ma quindi le azioni in amministrato sono escluse o incluse?
mi pare di capire siano escluse.
 
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