[2022] Affrancamento Atto Terzo

ma quindi le azioni in amministrato sono escluse o incluse?
mi pare di capire siano escluse.
Nell'affrancamento degli OICR non sono mai state incluse.
Eventualmente puoi rideterminare i valori di acquisto, stando ai post precedenti di tutto il dossier, e quindi anche le azioni con aliquota del 16%.
 
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Nell'affrancamento degli OICR non sono mai state incluse.
Eventualmente puoi rideterminare i valori di acquisto, stando ai post precedenti di tutto il dossier, e quindi anche le azioni con aliquota del 16%.
e da dove deduci che ci sia questa aliquota del 16%?
A me interessa la legge non i post.
 
Bastava che leggessi, non dico tutta la discussione, ma almeno il post sopra il tuo precedente :rolleyes:
 
Non sono un commercialista, mi pare di capire che il senso dei diversi commi sia quello che descrivo in seguito. Lascerò impliciti i riferimenti temporali per non appesantire la lettura; tra parentesi quadre in corsivo ci sono mie considerazioni, che possono sicuramente essere tralasciate:
  • 107: si specifica la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di titoli, quote, diritti negoziati nei mercati regolamentati [quindi anche azioni] pagando un'imposta sostitutiva sul valore normale a dicembre 22
    [sembra quindi che l'imposta si paghi sull'intero valore, non sulla differenza tra il valore normale e il valore di acquisto. Stando così le cose l'affrancamento sulle azioni potrebbe essere conveniente rispetto al regime ordinario solo in caso di:
    • imposta ordinaria > imposta sostitutiva --> cioè
    • plusvalenza * 26% > valore normale * 16% --> cioè (approssimando il valore normale al valore di vendita)
    • (valore normale - prezzo di acquisto) * 26% > valore normale * 16% --> cioè
    • valore normale * (1 - 16/26) > prezzo di acquisto --> cioè
    • valore normale > 2,6 * prezzo di acquisto -->
    • cioè l'investimento è quasi triplicato dal momento dell'acquisto.]
  • 108: si parla di rivalutazione di beni d'impresa e di rateizzabilità dell'imposta [non mi è chiaro se la suddivisione in 3 rate annuali si applichi solo all'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa o anche per le persone fisiche]
  • 109: si specifica l'aliquota del 16%, da applicare sugli imponibili specificati ai commi 107 e 108
  • 110: si parla di agevolazioni per operatori/imprenditori agricoli under 40, non approfondisco
  • 111: si parla di agevolazioni per operatori/imprenditori agricoli montani, non approfondisco
  • 112: si indica che i redditi di capitale e i redditi diversi sugli OICR [fondi, ETF] si considerano realizzati [e che significa?] se il contribuente paga un'imposta sostitutiva con aliquota del 14% sulla differenza tra il valore al 31 dicembre 22 (oggi!) e il valore d'acquisto
  • 113: specifica le modalità con cui il contribuente attiva l'opzione di cui al comma 112 presso l'intermediario che custodisce i titoli
  • 114: si parla di contratti assicurazione vita ramo I e V, di cui sono assolutamente ignorante. Da quello che capisco anche in questo caso si può versare un'imposta sostitutiva con aliquota del 14%, e in tal caso i redditi (pari alla differenza tra la riserva matematica al 31/12/22 e i premi versati) si considerano corrisposti [e che significa?]
 
  • 107: si specifica la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di titoli, quote, diritti negoziati nei mercati regolamentati [quindi anche azioni] pagando un'imposta sostitutiva sul valore normale a dicembre 22
    [sembra quindi che l'imposta si paghi sull'intero valore, non sulla differenza tra il valore normale e il valore di acquisto. Stando così le cose l'affrancamento sulle azioni potrebbe essere conveniente rispetto al regime ordinario solo in caso di:
    • imposta ordinaria > imposta sostitutiva --> cioè
    • plusvalenza * 26% > valore normale * 16% --> cioè (approssimando il valore normale al valore di vendita)
    • (valore normale - prezzo di acquisto) * 26% > valore normale * 16% --> cioè
    • valore normale * (1 - 16/26) > prezzo di acquisto --> cioè
    • valore normale > 2,6 * prezzo di acquisto -->
    • cioè l'investimento è quasi triplicato dal momento dell'acquisto.]
Possibilità non significa obbligo.

1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, PUO' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

Di solito il valore normale al posto del costo di acquisto si usa per terreni, titoli o quote di società non quotate acquistati chissà quando di cui non si conoscono più o si sono persi i documenti cartacei di acquisto. Infatti in passato la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e terreni credo non abbia mai riguardato i mercati regolamentati.

Ovviamente ha poco senso utilizzarlo in tutti i casi in cui si conosce il valore d'acquisto.

  • 112: si indica che i redditi di capitale e i redditi diversi sugli OICR [fondi, ETF] si considerano realizzati [e che significa?] se il contribuente paga un'imposta sostitutiva con aliquota del 14% sulla differenza tra il valore al 31 dicembre 22 (oggi!) e il valore d'acquisto
  • 114: si parla di contratti assicurazione vita ramo I e V, di cui sono assolutamente ignorante. Da quello che capisco anche in questo caso si può versare un'imposta sostitutiva con aliquota del 14%, e in tal caso i redditi (pari alla differenza tra la riserva matematica al 31/12/22 e i premi versati) si considerano corrisposti [e che significa?]
Realizzati significa non più teorici. E' come se fosse una vendita effettiva, su cui quindi realizzi il profitto, senza però vendere. Quindi realizzati significa che poi nulla è più dovuto perchè ci hai già pagato l'imposta.

Corrisposti è la stesso concetto. L'assicurazione di solito ti corrisponde (paga) il realizzo. Anche in questo caso il realizzo è tassato senza che venga effettivamente corrisposto.
 
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Segnalo questo documento, che è del 21/12 (di conseguenza precedente alla pubblicazione in gazzetta e in particolare all'incremento dal 14% al 16% dell'aliquota di affrancamento sulle partecipazioni).
 
mi pare che il documento faccia riferimento solo agli oicr e quindi affrancamento 14% dove nulla è cambiato. Rimangono da capire i tempi (che dipendono dalle singole banche) e cosa si intende con categorie omogenee (che c'era già nelle versioni precedenti).

Non mi pare che l'articolo spieghi queste cose e in generale granché, si dilunga nel riassumere la tassazione presente e quindi in breve cosa cambia.

Sulla vera novità, la questione delle partecipazioni al 16%, preferisco aspettar chiarimenti perché è in effetti meno chiaro su cosa si applica quel 16%.
Anche io interpreto come te, per cui sarebbe tutto il valore normale da assoggettare al 16% (il valore normale delle azioni è la media delle quotazioni del mese, in questo caso dicembre 2022).

quindi se io decidessi di vendere un fondo a gennaio 2023 potei pagare solamente il 14% di un eventuale plus? giusto? grazie a chi vorrà rispondermi.

direi difficile perché credo nessuna banca sarà pronta sto mese. Dovrai aspettar indicazioni dalla tua banca o sim.
Teoricamente si può affrancare e vender il giorno dopo l'affrancamento (da norma basta aver il fondo al momento dell'esercizio dell'opzione). Dico teoricamente perché la banca potrebbe non aver ancora congelato la posizione e quindi far casino applicando l'imposta normale. Per chi vuole vender chiaramente sarebbe la soluzione migliore vender subito dopo, ma meglio assicurarsi con l'intermediario che non ci siano problemi.
 
Non sono un commercialista, mi pare di capire che il senso dei diversi commi sia quello che descrivo in seguito. Lascerò impliciti i riferimenti temporali per non appesantire la lettura; tra parentesi quadre in corsivo ci sono mie considerazioni, che possono sicuramente essere tralasciate:
  • 107: si specifica la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di titoli, quote, diritti negoziati nei mercati regolamentati [quindi anche azioni] pagando un'imposta sostitutiva sul valore normale a dicembre 22
    [sembra quindi che l'imposta si paghi sull'intero valore, non sulla differenza tra il valore normale e il valore di acquisto. Stando così le cose l'affrancamento sulle azioni potrebbe essere conveniente rispetto al regime ordinario solo in caso di:
    • imposta ordinaria > imposta sostitutiva --> cioè
    • plusvalenza * 26% > valore normale * 16% --> cioè (approssimando il valore normale al valore di vendita)
    • (valore normale - prezzo di acquisto) * 26% > valore normale * 16% --> cioè
    • valore normale * (1 - 16/26) > prezzo di acquisto --> cioè
    • valore normale > 2,6 * prezzo di acquisto -->
    • cioè l'investimento è quasi triplicato dal momento dell'acquisto.]....


Sulla vera novità, la questione delle partecipazioni al 16%, preferisco aspettar chiarimenti perché è in effetti meno chiaro su cosa si applica quel 16%.
Anche io interpreto come te, per cui sarebbe tutto il valore normale da assoggettare al 16% (il valore normale delle azioni è la media delle quotazioni del mese, in questo caso dicembre 2022).

EDIT

direi difficile perché credo nessuna banca sarà pronta sto mese. Dovrai aspettar indicazioni dalla tua banca o sim.
Teoricamente si può affrancare e vender il giorno dopo l'affrancamento (da norma basta aver il fondo al momento dell'esercizio dell'opzione). Dico teoricamente perché la banca potrebbe non aver ancora congelato la posizione e quindi far casino applicando l'imposta normale. Per chi vuole vender chiaramente sarebbe la soluzione migliore vender subito dopo, ma meglio assicurarsi con l'intermediario che non ci siano problemi.
E' il mio caso.
Vorrei vendere, ma per sicurezza aspetto novità su come aderire. Ho appena chiamato la banca , ma l'operatore non sapeva nulla, ho fatto richiesta di chiarimenti in merito, ma non mi aspetto nulla di concreto ancora.
 
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Come già accennato ini precedenza da ancet, l'articolo 107 dovrebbe riguardare solo le azioni Non Quotate, quindi le azioni normalmente quotate sono escluse

Non concordo con questa interpretazione, e riporto nuovamente il comma 107 (grassetto mio)
107. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».
Quindi direi che l'intento del legislatore sia modificare l'affrancamento ampliandolo: in passato era relativo alle sole partecipazioni "non quotate" (per le quali peraltro occorre fare una perizia di stima), ora con la nuova legge si amplia a includere le partecipazioni quotate (per le quali non è necessaria perizia, ma si utilizza direttamente il valore normale al mese di dicembre 2022).
 
Come già accennato ini precedenza da ancet, l'articolo 107 dovrebbe riguardare solo le azioni Non Quotate, quindi le azioni normalmente quotate sono escluse
in aggiunta a quanto scritto da Camallo, l'art 107 indica " il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico".
Di seguito il comma in questione, la lettera a) fa chiaramente riferimento solo ai titoli quotati

4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in borsa o
negoziati al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di
compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e
per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi
dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della
societa' o ente ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione,
all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati
al mercato ristretto e, in mancanza, in base ad altri elementi certi.
 
Non concordo con questa interpretazione, e riporto nuovamente il comma 107 (grassetto mio)

Quindi direi che l'intento del legislatore sia modificare l'affrancamento ampliandolo: in passato era relativo alle sole partecipazioni "non quotate" (per le quali peraltro occorre fare una perizia di stima), ora con la nuova legge si amplia a includere le partecipazioni quotate (per le quali non è necessaria perizia, ma si utilizza direttamente il valore normale al mese di dicembre 2022).
Sembra proprio che tu abbia ragione.

Quindi riepilogando rimane il 14% per OICR, mentre per le azioni il 16%.

Quindi qualsiasi azione può essere affrancata?
Era già successo in passato?
 
Quindi riepilogando rimane il 14% per OICR, mentre per le azioni il 16%.
Sì, tuttavia l'imponibile è diverso.
Per gli OICR l'imponibile è la differenza tra il valore al 31/12/2022 e il prezzo d'acquisto [affrancare quindi corrisponderebbe in questo caso a una vendita e riacquisto in data 31/12 tassata con aliquota sostitutiva al 14% anziché aliquota ordinaria al 26%]
Per le azioni l'imponibile è il valore normale al 31/12 [quindi sostanzialmente l'aliquota del 16% si applica all'intero valore delle azioni, e l'operazione può essere interessante solo se l'investimento è cresciuto almeno di 2.6 volte dal momento dell'acquisto]

Esempio OICR:
  • Acquisto iniziale: 100€
  • Valore al 31/12/22: 300€
  • Valore di vendita al 31/12/23: 400€
  • Costo affrancamento: 14% * (300€-100€)=28€
  • Imposta su plusvalenza con affrancamento: 26% * (400€ - 300€) = 26€
  • Imposta totale con affrancamento = 28€ + 26€ = 54€
  • Imposta totale senza affrancamento = 26% * (400€ - 100€) = 78€
Esempio azione quotata:
  • Acquisto iniziale: 100€
  • Valore normale a dicembre '22: 300€
  • Valore di vendita al 31/12/23: 400€
  • Costo affrancamento: 16% * 300€ = 48€
  • Imposta su plusvalenza con affrancamento: 26% * (400€ - 300€) = 26€
  • Imposta totale con affrancamento = 48€ + 26€ = 74€
  • Imposta totale senza affrancamento = 26% * (400€ - 100€) = 78€

Quindi qualsiasi azione può essere affrancata?
Sembrerebbe proprio di sì. Attenzione che la convenienza per le azioni è decisamente minore, non solo per l'aliquota ma soprattutto per il diverso imponibile.

Era già successo in passato?
Affrancamento azioni quotate: non mi risulta, è una novità della legge di bilancio 2022.
 
Sì, tuttavia l'imponibile è diverso.
Per gli OICR l'imponibile è la differenza tra il valore al 31/12/2022 e il prezzo d'acquisto [affrancare quindi corrisponderebbe in questo caso a una vendita e riacquisto in data 31/12 tassata con aliquota sostitutiva al 14% anziché aliquota ordinaria al 26%]
Per le azioni l'imponibile è il valore normale al 31/12 [quindi sostanzialmente l'aliquota del 16% si applica all'intero valore delle azioni, e l'operazione può essere interessante solo se l'investimento è cresciuto almeno di 2.6 volte dal momento dell'acquisto]

Esempio OICR:
  • Acquisto iniziale: 100€
  • Valore al 31/12/22: 300€
  • Valore di vendita al 31/12/23: 400€
  • Costo affrancamento: 14% * (300€-100€)=28€
  • Imposta su plusvalenza con affrancamento: 26% * (400€ - 300€) = 26€
  • Imposta totale con affrancamento = 28€ + 26€ = 54€
  • Imposta totale senza affrancamento = 26% * (400€ - 100€) = 78€
Esempio azione quotata:
  • Acquisto iniziale: 100€
  • Valore normale a dicembre '22: 300€
  • Valore di vendita al 31/12/23: 400€
  • Costo affrancamento: 16% * 300€ = 48€
  • Imposta su plusvalenza con affrancamento: 26% * (400€ - 300€) = 26€
  • Imposta totale con affrancamento = 48€ + 26€ = 74€
  • Imposta totale senza affrancamento = 26% * (400€ - 100€) = 78€


Sembrerebbe proprio di sì. Attenzione che la convenienza per le azioni è decisamente minore, non solo per l'aliquota ma soprattutto per il diverso imponibile.


Affrancamento azioni quotate: non mi risulta, è una novità della legge di bilancio 2022.
Molto chiaro, grazie
 
Come già accennato ini precedenza da ancet, l'articolo 107 dovrebbe riguardare solo le azioni Non Quotate, quindi le azioni normalmente quotate sono escluse
Veramente non ho scritto questo, ma quello che ha poi scritto anche CamalloSospetto, e cioè che da questa legge di bilancio riguarda anche quelle negoziate su mercati regolamentati:
in passato era relativo alle sole partecipazioni "non quotate" (per le quali peraltro occorre fare una perizia di stima), ora con la nuova legge si amplia a includere le partecipazioni quotate (per le quali non è necessaria perizia, ma si utilizza direttamente il valore normale al mese di dicembre 2022).


Comunque ho trovato questo:

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà peraltro essere inferiore al valore di perizia: l’eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale: l’articolo 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, dispone che l’assunzione del valore ‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.
 
Ultima modifica:
Veramente non ho scritto questo, ma quello che ha poi scritto anche CamalloSospetto, e cioè che da questa legge di bilancio riguarda anche quelle negoziate su mercati regolamentati:
Infatti avevo detto una cavolata, ho interpretato male.
Anzi edito quel messaggio che potrebbe indurre in errore
 
Ho 1000 ETF IUSA (Ishares) con prezzo medio di carico 9,23 .Ora sono a 26,88. Se volessi affrancare o vendere, quanto dovrei pagare allo stato ? Sarebbe possibile affrancare solo alcuni Etf del portafoglio o devrei farlo con tutti, compresi Bot e Btp denetuti ?
 
Ho 1000 ETF IUSA (Ishares) con prezzo medio di carico 9,23 .Ora sono a 26,88.
Non sono sicuro di aver capito che ETF hai. Dal sito di borsa italiana si direbbe che IUSA abbia chiuso oggi a 36,116€

Se volessi affrancare o vendere, quanto dovrei pagare allo stato ?
Dovresti verificare qual era il valore del titolo alla chiusura del 31/12/22. Secondo borsa italiana era 35,518.
Ipotizzando che non ci sia stato un fraintendimento sull'ETF, l'imponibile per l'affrancamento sarebbe pari a
N° quote * (valore quota al 31/12/2022 - prezzo medio di carico) = 1000 * (35,518€ - 9,23€) = 26.288€
Su tale imponibile l'aliquota sarebbe del 14%, quindi l'imposta sostitutiva sarebbe pari a 3.680,32€
Una successiva vendita post-affrancamento, invece, produrrebbe o una plusvalenza (rispetto al prezzo affrancato di 35,518€) tassata al 26%, oppure una minusvalenza.

Se invece vendessi al prezzo di oggi di borsa italiana (36,116€), senza aver affrancato, l'imponibile sarebbe
N° quote * (valore quota odierno - prezzo medio di carico) = 1000 * (36,116€ - 9,23€) = 26.886€
Su tale imponibile l'aliquota sarebbe del 26%, quindi l'imposta ordinaria sarebbe pari a 6.990,36€

Sarebbe possibile affrancare solo alcuni Etf del portafoglio o devrei farlo con tutti, compresi Bot e Btp denetuti ?
Per quanto riguarda l'opzione di affrancamento degli ETF, purtroppo al momento non è ancora chiaro: il comma 113 dell'art.1 della legge di bilancio riporta la frase sibillina "L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.". Finora nessuno è stato in grado di indicare cosa si intenda con "categoria omogenea", si attendono interpretazioni/circolari da AdE.

Di sicuro, invece, le obbligazioni non sono affrancabili.
 
Per quanto riguarda l'opzione di affrancamento degli ETF, purtroppo al momento non è ancora chiaro: il comma 113 dell'art.1 della legge di bilancio riporta la frase sibillina "L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.". Finora nessuno è stato in grado di indicare cosa si intenda con "categoria omogenea", si attendono interpretazioni/circolari da AdE.
qualunque sia l'interpretazione, non possono impedirmi di aprire un altro conto titoli, trasferirci quel che voglio tenere e affrancare poi quel che resta nel vecchio conto, no?
 
qualunque sia l'interpretazione, non possono impedirmi di aprire un altro conto titoli, trasferirci quel che voglio tenere e affrancare poi quel che resta nel vecchio conto, no?
Non ne sono sicuro: potrebbe essere che l'ineffabile valutazione di "omogeneità di categoria" avvenga con data 31/12/22.
@P.A.T. , nei messaggi del filone prima del cambio d'anno (quando ancora si ragionava sulle bozze), suggeriva di aprire un dossier titoli separato per l'affrancamento, proprio per evitare questi tipi di criticità.
 
Non ne sono sicuro: potrebbe essere che l'ineffabile valutazione di "omogeneità di categoria" avvenga con data 31/12/22.
@P.A.T. , nei messaggi del filone prima del cambio d'anno (quando ancora si ragionava sulle bozze), suggeriva di aprire un dossier titoli separato per l'affrancamento, proprio per evitare questi tipi di criticità.
si e certamente era meglio fare così per evitare sorprese. Ma se non erro la norma prevede che si possano affrancare titoli in possesso al 31 12 e ancora in possesso al momento dell'affrancamento. Se parte li vendo oggi, evidentemente potrò affrancare solo quelli che avrò mantenuto. A mio parere, idem se li avrò trasferiti ad altra banca.

(mi chiedo: come potrebbe fineco affrancarmi titoli che oggi sposto su directa?)

Si vedrà.
 
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