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Editoriale del 28 Maggio 2003

L’ADUC DENUNCIA IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL “4YOU”: FRODE IN COMMERCIO
di Vincenzo Donvito

Firenze, 28 Maggio 2003. Come primo atto della complessa iniziativa giudiziaria che l’Aduc ha deciso di intraprendere nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, si comincia con un esposto/denuncia alla Procura della Repubblica di Firenze.
L’associazione ne ha tentate diverse per non arrivare a questo punto. Ma ha solo trovato una finta disponibilita’ da parte dell’istituto bancario senese. Che si e’ detto esclusivamente disponibile a continuare a guadagnare su questo prodotto, oppure, acquistando il consenso di alcune associazioni di consumatori (ovviamente non la nostra), a transare li’ dove i suoi errori erano riconoscibili come da codice penale anche da uno studente di giurisprudenza al primo anno (tutto nel segreto di commissioni di conciliazioni in cui e’ bandita ogni forma di comunicazione all’esterno).

L’esposto/denuncia parte dal riconoscimento della mancanza di validita’ tecnica e commerciale del “4You”. Da quella sorta di “sollevazione popolare” che ha portato molti risparmiatori a dubitare di aver acquistato quanto gli fosse stato prospettato, ovvero che l’intera operazione finanziaria avvenuta fosse nel rispetto dei canoni normativi e legislativi che disciplinano la materia nello specifico e il commercio in generale.
Il “4You” e’ stato venduto grazie all’apertura di un finanziamento (mediamente ad un tasso fisso del 7%) grazie al quale si acquistavano obbligazioni ed azioni. Le obbligazioni, pero’, vengono rimborsate ad un valore nominale che, ovviamente, col tempo e’ solo svalutato (50 mila euro di oggi non saranno mai gli stessi fra 15 anni). Le azioni, invece, che negli ultimi tre anni hanno perso il 50%, se nei prossimi 12 anni il mercato avesse un rendimento medio del 14% (ipotesi quasi assurda), darebbero un rendimento medio di circa il 6%. Tra soldi svalutati della componente obbligazionaria e ipotesi (pur se assurda) di questo “guadagno” della componente azionaria, visti gli interessi che si pagano al 7% per il finanziamento, la perdita e’ garantita.
L’aver concepito e commercializzato un prodotto siffatto, violerebbe l’art.21 del Testo Unico della Finanza (che stabilisce i comportamenti di chi vende questi prodotti: diligenza, trasparenza, interesse e informazione dei clienti, etc.), nonche’ b>l’art.26 del Regolamento 1522 della Consob (contenere i costi a carico degli investitori e ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile).
Inoltre il “4You” e’ un prodotto difficile da comprendere se non per gli addetti ai lavori, nonche’ pubblicizzato in modo ingannevole, cosi’ come riconosciuto da una sentenza dell’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato (PI3999 - 4YOU MPS FINANCE Provvedimento n. 11792 del 6/3/2003).
Sembra che si sia fatto leva su un sicuro e cospicuo guadagno, approfittando della posizione di forza del Mps sul mercato finanziario (fondato sulla possibilita’ di accedere al credito e di concedere finanziamenti anche in assenza di quei minimi requisiti che abitualmente qualunque istituto di credito chiede).
Per cui si potrebbe ravvedere un comportamento volto a raggirare l’investitore, oppure la frode in commercio, laddove si descrive un prodotto con caratteristiche di guadagno che non gli appartengono, con un congegnato ad hoc supportato dalla pubblicita’ riconosciuta ingannevole di cui sopra.
http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=61775
 
esposto denuncia

Documento del 28 Maggio 2003

"4You". Esposto/denuncia contro il Mps

ESPOSTO/DENUNCIA CONTRO IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
PER IL PRODOTTO FINANZIARIO “4YOU”


Firenze, 28 maggio 2003

Il sottoscritto, Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (Bari) il 20 febbraio 1953, in conto proprio e nella sua qualita’ di presidente dell’Aduc (Associazione Diritti Utenti e Consumatori) con sede in via Cavour 68, 50129 Firenze (tel.055290606, fax 0552302452, E-amil aduc@aduc.it, portale Internet http://www.aduc.it, sito specifico in materia di investimenti finanziari http://investire.aduc.it), presso cui elegge domicilio

Espone quanto segue

La banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha commercializzato un cosiddetto prodotto finanziario denominato “4You” o “MyWay”, ereditato dalla Banca 121 (entrata a far parte del Gruppo Mps) che, come si apprende da fonti della stessa banca, e’ stato acquistato da oltre 100 mila risparmiatori.
Per la descrizione e la validita’ di questo prodotto il Mps ha aperto un apposito sito Internet al seguente indirizzo: http://www.myway-4you.info. Lo ha fatto dopo numerose proteste di risparmiatori che, grazie anche alla trasmissione televisiva “Mi manda Rai3” e a numerose iniziative di associazioni come l’Aduc che mettevano in dubbio la validita’ tecnica e commerciale del prodotto, hanno cominciato a dubitare di aver acquistato quanto gli era stato prospettato, ovvero che l’intera operazione finanziaria avvenuta fosse nel rispetto dei canoni normativi e legislativi che disciplinano la materia nello specifico e il commercio in generale.
A tale proposito invitiamo l’autorita’ giudiziaria oltre a visitare lo specifico sito del Mps, anche a consultare lo specifico articolo che alleghiamo (allegato 2), in cui l’Aduc risponde punto per punto, nelle parti salienti, alle argomentazioni di validita’ avanzate dal Mps nello specifico sito Internet.
Per completezza di informazione, alleghiamo al presente esposto anche una copia integrale del contratto in oggetto (allegato 1).

Intendiamo attirare l’attenzione dell’Autorita’ su alcuni punti specifici, in modo da valutare se negli stessi si possano ravvisare gli estremi di un qualche reato.

Questo prodotto finanziario e’ costituito da due componenti, obbligazionaria e azionaria, che vengono acquistate grazie all’accesso ad un prestito che lo stesso Mps accende ad un tasso fisso per il risparmiatore interessato (mediamente e’ stato di circa il 7%). Con l’ipotesi che il costo di quest’ultimo sia coperto e superato dai guadagni derivati dalle due componenti di cui sopra, nell’arco di un lungo periodo di tempo (che e’ una delle caratteristiche con cui viene presentato il tipo di investimento).
La componente obbligazionaria, pero’, rimborsa solo il valore nominale dei versamenti, non quello reale. La perdita del potere d’acquisto del denaro fa si’ che, per esempio, 50.000 euro fra 15 anni (o peggio, fra 30 anni) non siano uguali ai 50.000 euro versati con rate fisse a partire da oggi. Il concetto stesso di investimento presuppone quantomeno la preservazione di quel potere d’acquisto che qui e’ assente.
La componente azionaria, negli ultimi tre anni ha visto perdite che non possono essere recuperate con un normale andamento dei mercati. Si tratta di perdite intorno al 50%. A titolo esemplificativo, se nei prossimi 12 anni ci fosse un rendimento medio del 14% (una ipotesi quasi assurda, ma e’ meglio esagerare per rendere meglio il concetto) il rendimento medio annuo della componente azionaria (considerata la perdita dei primi tre anni), sarebbe intorno al 6%.
Questo “guadagno” sulla parte azionaria unita al rimborso del valore nominale per la componente obbligazionaria non sarebbe sufficiente a coprire gli interessi pagati sul finanziamento. Naturalmente, se i rendimenti dei mercati azionari nei prossimi 12 anni saranno “normali”, i risparmiatori subiranno delle perdite notevolmente superiori.

I dubbi che abbiamo dal punto di vista legale nascono da due articoli: uno del Testo Unico della Finanza (Tuf) ed uno del regolamento CONSOB 11522.
Nell’articolo 21 del Tuf si ricorda che i soggetti abilitati alle specifiche proposte di servizi di investimento e accessori devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita’ dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Nell'articolo 26 del Regolamento 1522 della CONSOB si dice:
1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrita’ del mercato mobiliare:
a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;
b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;
c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
d) eseguono con tempestivita’ le disposizioni loro impartite dagli investitori;
e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonche’ dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;
f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.

Il prodotto del Mps non ci sembra rifarsi a queste condizioni. Non solo. Ma e’ un prodotto difficile da comprendere nei suoi meccanismi di accesso, di gestione e di eventuale rinuncia, su cui, per stessa ammissione del Mps (si veda il sito Internet specifico, - http://www.myway-4you.info - e il fatto stesso che sia stata costituita ad hoc una commissione di conciliazione con il supporto di alcune associazioni di consumatori) la politica di commercializzazione e’ stata piu’ volte “allegra” e anche condannata dall’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato come pubblicita’ ingannevole (vedi PI3999 - 4YOU MPS FINANCE Provvedimento n. 11792 del 6/3/2003. Collegamento alla specifica pagina Internet del sito dell’Autorita’). Sembra che si sia fatto leva su un sicuro e cospicuo guadagno, approfittando della posizione di forza del Mps sul mercato finanziario (fondato sulla possibilita’ di accedere al credito e di concedere finanziamenti anche in assenza di quei minimi requisiti che abitualmente qualunque istituto di credito chiede).
Una situazione che puo’ anche essere testimoniata dalle numerose lettere che i risparmiatori hanno inviato all’Aduc, e che sono consultabili sullo specifico sito Internet dell’associazione al seguente indirizzo http://investire.aduc.it/php/elenco.php?TipiDoc_id=cara. Alcune delle quali sono allegate al presente esposto (allegato 3).
Per cui si potrebbe ravvedere un comportamento volto a raggirare l’investitore, oppure la frode in commercio, laddove si descrive un prodotto con caratteristiche di guadagno che non gli appartengono, con un congegnato ad hoc supportato dalla pubblicita’ riconosciuta ingannevole di cui sopra.

Si ricorda, infine, che la stessa liceita’ di presenza sul mercato di questo prodotto, e’ stata messa in dubbio da una richiesta di parere interpretativo che, lo scorso 16 aprile, l’Aduc ha inviato alla Consob. A seguito di due considerazioni
- il prodotto "4You" si compone di una serie di contratti ciascuno dei quali sembra conforme alle norme e leggi vigenti (concessione di finanziamento, vendita di strumenti finanziari, sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento, ecc.);
- il complesso dei vari contratti potrebbe determinare un nuovo prodotto di investimento con caratteristiche proprie, e non agevolmente desumibili da un comune investitore), si chiedeva se questo “nuovo prodotto” avesse richiesto un apposito prospetto informativo che avrebbe dovuto essere approvato dalla Commissione.

Per quanto sopra esposto si chiede se l’Autorita’ vi ravveda gli estremi di uno o piu’ reati. Si prega di comunicare all’esponente il procedere dell’iter e/o la sua eventuale archiviazione.

Distinti saluti
http://investire.aduc.it/php/mostra.php?id=61703
 
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