un esempio di applicazione problematica della tax area
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L’Agenzia delle Entrate[1] è di recente intervenuta per fornire precisazioni in materia di conguaglio fiscale 2003, relativamente ai redditi derivanti da contratti di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo definiti “a giornata”. Quest’argomento presenta evidenti analogie con il tema del lavoro intermittente[2] (call job), nuova forma di lavoro dipendente introdotta con la Riforma Biagi, il cui carattere principale è certamente lo svolgimento di una prestazione di lavoro discontinua. Per esplicita disposizione di legge, il ricorso a tale forma di lavoro non è consentita al fine di rimpiazzare:
Þ lavoratori in sciopero;
Þ lavoratori oggetto di licenziamento collettivo;
Þ lavoratori oggetto di riduzione di orario di rapporto di lavoro.
La forma richiesta per il call job è quella scritta, con applicazione del trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. di categoria, riproporzionato all’orario svolto con la possibilità di prevedere, in via contrattuale a favore del lavoratore, un’indennità di disponibilità per i periodi di fermo lavorativo.
A seguito dell’introduzione della norma di cui all’art. 10 bis del T.U.I.R. – oggi art. 11 del Testo Unico I.R.E.S. – norma volta ad assicurare la progressività dell’imposizione in materia di IRPEF – è sorto il problema di calcolare in modo corretto la nuova deduzione che definisce l’area di esenzione del reddito dall’I.R.P.E.F.
L’algoritmo per il calcolo della no-tax area è il seguente :
No - Tax area = ( 26.000 + deduzione teorica ( 3.000 + 4.500 ) – oneri deducibili art. 10 TUIR – reddito complessivo ) / 26.000
Mentre la deduzione fissa di € 3.000 potrebbe essere, a richiesta del lavoratore, previa autodichiarazione, attribuita per intero, la maggiorazione di € 4.500 va proporzionata al periodo di lavoro, con esclusione delle sole giornate di assenza ingiustificate.
In realtà, l’Agenzia delle Entrate[3] con propria circolare ha precisato l’obbligo di ragguaglio delle deduzioni ( di base e aggiuntiva ) al periodo di lavoro, allorquando il rapporto di lavoro ha avuto una durata inferiore all’anno.
La deduzione spetta per intero allorquando la no-tax area = 1 ; non spetta per valori nulli o negativi; proporzionata per una no-tax area con valore maggiore 0 e minore di 1.
Se ad esempio un lavoratore è stato assunto il 01/04/2003 ed ha maturato una retribuzione di € 8.000 in sede di conguaglio le soluzioni possibili sono due:
Þ che il lavoratore eserciti il diritto alla deduzione intera di € 3.000, inoltrando la richiesta al datore di lavoro: in tal caso il calcolo delle deduzioni sarà :
3.000 x 365/365 = 3.000,00
4.500 x 275/365 = 3.390,41
(26.000 + 3.000 + 3.390,41 – 8.000)/26.000 = 0,9380
0,9380 x 3.000 = € 2.814,00
0,9380 x 3.390,41 = € 3.180,21
Þ che il lavoratore non eserciti il diritto alla deduzione intera di € 3.000 con ragguaglio al periodo di lavoro delle deduzioni fissa e aggiuntiva :
3.000 x 275/365 = 2.260,27
4.500 x 275/365 = 3.390,41
(26.000 + 2.260,27 + 3.390,41 – 8.000)/26.000 = 0,9096
0,9096 x 2.260,27 = € 2.055,95
0,9096 x 3.390,41 = € 3.083,92
In definitiva, il ragguaglio opererà con modalità diverse, a seconda delle scelte che il lavoratore opererà in sede di assunzione, comunicando al datore di lavoro il diritto ad un godimento pieno o proporzionato delle deduzioni, rimarcando che la deduzione di € 4.500 nel ragguaglio escluderà i giorni di assenza ingiustificata da posto di lavoro.
Modalità di ragguaglio delle deduzioni per il lavoro intermittente.
Il datore di lavoro in presenza di lavoro “ a giornata” dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:
1. Calcolo del reddito complessivo di riferimento : il calcolo dovrà essere effettuato la prima volta nel primo periodo di paga e aggiornato progressivamente ad ogni successivo periodo di paga, rendendo mobile e progressiva la deduzione;
2. Calcolo della deduzione aggiuntiva di € 4.500: il calcolo della deduzione ragguagliata terrà conto dei giorni di effettivo lavoro e dell’incidenza delle festività, dei permessi retribuiti compresi nel periodo di paga. Così ad esempio per un rapporto intermittente che va dal 20/01/2004 al 13/03/2004 per un totale – di 54 giorni – compreso il giorno di partenza - con 16 giorni lavorati con 5 giorni lavorativi su 7, si avrà un totale giorni di deduzione di 16 + (14/40)*16 = > (16 + 5,6) => 22. Il valore di 14 corrisponde a 7 sabato e 7 domeniche che non sono lavorative. Mentre 40 rappresenta il numero totale delle ore settimanali previste per contratto. Cosicché considerando che il lavoratore ha lavorato nel periodo considerato : 5 gg a Gennaio 2004 ; 9 gg. a Febbraio 2004 e 2 gg. a Marzo 2004 con 7 gg. di deduzione a Gennaio 2004 , 11 gg. di deduzione a Febbraio 2004 e 4 a Marzo 2004 per un totale di 22 gg. di deduzione la deduzione teorica spettante sarà così articolata:
Gennaio 2004 € 4.500 x ( 7/365) = € 86,30
Febbraio 2004 € 4.500 x ( 11/365) = € 135,62
Marzo 2004 € 4.500 x (4/365) = € 49,32
Quindi per il mese di Gennaio 2004, posto un reddito complessivo di € 300,00, la formula della no-tax area, in assenza di richiesta di deduzione fissa intera sarà : (26.000 + 86,30 + 98,63 – 300)/26.000 = 0,9955 ( coefficiente fino a 4 decimali per troncamento come richiesto dall’Agenzia delle Entrate).
0,9955 x 98,63 = € 98,19 ( deduzione effettiva base )
0,9955 x 86,30 = € 85.91 ( deduzione effettiva aggiuntiva)
Con un reddito tassabile pari a (300,00 – 98,19 – 85,91) = 115,90 da assoggettare ad IRPEF con aliquota del 23%.
La deduzione fissa di € 3.000 potrà essere variamente determinata a seconda della presentazione o meno della richiesta di deduzione intera da parte del lavoratore. Esponiamo in tabella le varie ipotesi con riferimento all’assunzione che va dal 20/01/2004 al 13/03/2004 :
Mesi
Ipotesi di ragguaglio per assenza di richiesta da parte del lavoratore
Ipotesi di dichiarazione di non possidenza di altro reddito
Ipotesi di dichiarazione di non possidenza di altro reddito precedentemente all’assunzione
Gennaio
3.000 x (12/365)= 98,63
3.000 x (12/54) = 666,67
3.000 x (31/365) = 254,79
Febbraio
3.000 x (29/365)= 336.99
3.000 x (29/54) = 2.277,78
3.000 x ( 60/365) = 493.15
Marzo
3.000 x (13/365)= 443.84
3.000 x (13/54) = 3.000,00
3.000 x ( 73/365) = 600,00
Possibile, in sede di conguaglio, assegnare la deduzione intera di € 3.000, su richiesta del lavoratore.
Possibile, in sede di conguaglio, assegnare la deduzione intera di € 3.000, su richiesta del lavoratore.
Conclusioni
L’argomento del ragguaglio delle deduzioni introdotte per assicurare la progressività della tassazione ai fini dell’imposta personale sul reddito delle persone fisiche, nell’ ipotesi di rapporti di lavoro discontinui, sarà certamente nel corso dei prossimi mesi, foriero di acuto dibattito anche in ordine alle soluzioni che, caso per caso, verranno proposte. E’ evidente che, il meccanismo dei ragguagli con il ricalcolo dell’algoritmo della no-tax area, è stato, fin dalla sua introduzione, materia di una certa difficoltà anche per gli addetti ai lavori, i quali il più delle volte, probabilmente, si sono affidati alle elaborazioni rese dai software di gestione delle paghe.
Gennaio 2004