... A proposito come sono nati i promotori finanziari? Un pò di storia...

ghekko1966

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La nascita e lo sviluppo della categoria

La figura del promotore finanziario è legata al collocamento di prodotti di investimento al di fuori dei tradizionali canali bancari. Sembra un intermediario nato in epoca recente, ma ha già un mezzo secolo di vita, ove non si consideri la relativa disciplina (che è molto più recente), ma si proceda a ritroso nel tempo fino ad imbattersi nel pionierismo. È alla fine degli anni Cinquanta che si è verificata l’introduzione in Italia di un fenomeno presente da lungo tempo negli Stati Uniti, ai quali si devono -com’è noto -molte “scoperte” in campo finanziario (e non solo in questo campo). Il fenomeno, peraltro, era di limitate dimensioni perché il collocamento dei prodotti finanziari, inizialmente, avveniva nell’ambito di ambienti ristretti, come i militari di stanza a Napoli, le comunità diplomatiche e consolari presenti in Italia, con qualche “slancio” verso gli uomini d’affari americani residenti a Roma ed a Milano. Come ricorda l’Anasf - Associazione nazionale attività servizi finanziari nel volume “I Promotori Finanziari” - Il Sole-24 Ore Libri, la prima società che forma in Italia una vera e propria rete di distribuzione finanziaria è l’Ios (Investors overseas services), creatura di Bernard Cornfeld, singolare imprenditore americano che in quindici anni, tra il 1955 e il 1970, costruì una struttura di vendita presente in 126 Paesi e forte di 20.000 agenti.
Fideuram era il ramo italiano dell’Ios che, dal 1968, collocava Fonditalia, un fondo lussemburghese costituito l’11 agosto del 1967 e ancora attivo.
Nell’ottobre del 1970, quando l’impero di Bernie Cornfeld cominciò a sgretolarsi, l’Imi acquistò per 10 milioni di dollari il 51% di Fonditalia e di Fideuram avviando l’esperienza italiana delle reti di vendita finanziaria.
Ma altri protagonisti si stavano affacciando alla ribalta. Tra le prime società ad occuparsene è stata la Ras, che fonda nel 1970 Dival, rete che è ancora, con Fideuram, tra le reti leader del mercato. Non molte, tra le società nate in quegli anni, sono sopravvissute fino a superare i vent’anni di concreta attività.
È da tenere presente che nei primi tempi, anzi fino ad epoca relativamente vicina, non si discorreva di promotori finanziari, questa essendo una denominazione escogitata in momenti molto più vicini e non senza difficoltà, stante la presenza sul mercato di altri soggetti, sopraggiunti, i quali hanno ricevuto una qualificazione contenente la parola “finanziario”.
Non si pensi, tuttavia, che la categoria qui al centro dell’attenzione abbia avuto un’ascesa continua e senza contrasti. Difficoltà notevoli per la sua affermazione vi sono state negli anni Settanta, allorquando la crisi petrolifera, unita alla vita poco brillante del mercato azionario italiano, rendevano oltremodo faticosa l’opera di collocamento di prodotti finanziari collegati all’investimento borsistico. Si può affermare -usando una denominazione che già si andava notando -che a quell’epoca non più di 20.000 consulenti finanziari erano a contatto con famiglie e singoli per aiutarli nell’impiego delle risorse possedute, ai fini dell’ottenimento -sia pure con qualche rischio (per la parte delle azioni) -di una remunerazione più soddisfacente. Si andava formando -circostanza positiva -una coscienza di categoria, come attesta il fatto che nel 1977 gli stessi costituiscono un’associazione propria, l’Anasf, acronimo che stava per Associazione nazionale agenti società fiduciarie, trasformato dopo poco in Associazione nazionale agenti società finanziarie. Solo con il Congresso straordinario del luglio 1991 è stata adottata la versione attuale di Associazione nazionale attività servizi finanziari. Come rammenta la stessa Anasf, all’associazione aderivano nei primi anni agenti di Fideuram, Dival, Gefidi, Fundus. I pionieri della nuova professione ponevano già allora in cima alle proprie rivendicazioni la richiesta di un Albo professionale per dare riconoscibilità pubblica a questa attività poco conosciuta e garanzie ai risparmiatori.
Negli anni Ottanta vi è stata una svolta con il passaggio ad un deciso incremento dell’attività degli appartenenti alla categoria. È a quegli anni che risale la proposta di dare vita ad un nuovo organismo di vigilanza dedicato alla certificazione dei servizi finanziari offerti al pubblico dei risparmiatori, proposta che trova larga eco per il sopraggiungere di due fattori che si influenzano vicendevolmente, cioè per il moltiplicarsi di prodotti di investimento che vengono definiti “atipici” o “alternativi” e per l’estendersi del pubblico interessato a questo mercato.
La raccolta delle reti nel 1981 è valutata attorno ai 2.500 miliardi con un incremento molto sostenuto rispetto agli anni precedenti. I risparmiatori raggiunti da questo canale distributivo sono circa 300.000, secondo le valutazioni compiute all’epoca dalla stessa associazione di categoria. L’interesse delle reti è dato da un 45% di fondi di diritto estero, da un 25% di certificati immobiliari, da un 15% di gestioni patrimoniali.
I consulenti finanziari crescono rapidamente in quegli anni e così il patrimonio gestito dalle principali società, che si vanno professionalmente irrobustendo. Spinte poderose vengono dall’istituzione dei fondi comuni di investimento italiani e dalla regolamentazione della sollecitazione del pubblico risparmio. Molte sono le vicende del settore che si snodano nel corso degli anni; si staglia, fra le stesse, l’iniziativa di costituire un Albo di autodisciplina (1989), poi sostituito, con l‘arrivo di una legge di difficile gestazione, da un Albo ufficiale (1990). L’Albo pubblico, come tutte le soluzioni, presenta vantaggi e svantaggi. Fra i vantaggi si annovera la possibilità per i risparmiatori di riconoscere con maggiore certezza rispetto al passato gli operatori che, essendo soggetti alla disciplina di un apposito Albo, sono autorizzati a rivolgere loro proposte di investimento.
Fra gli svantaggi si nota la rinuncia alla definizione, che era divenuta abituale, di “consulente finanziario”. Chi opera per società autorizzate alla sollecitazione del pubblico risparmio si deve chiamare, in via definitiva, promotore di servizi finanziari, essendo la consulenza finanziaria un’attività specifica riservata alle Sim e distinta dalla sollecitazione del pubblico risparmio.
Nel frattempo la categoria ha raggiunto un numero considerevole di appartenenti.

La disciplina della promozione finanziaria

Il regolamento della Consob concernente l’Albo e l’attività dei promotori di servizi finanziari è stato adottato con deliberazione n. 5388 del 2 luglio 1991, con operatività a partire dal 5 gennaio 1992.
È un regolamento corposo, formato da 22 articoli, raggruppati in cinque capi, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni preliminari, le commissioni regionali, la disciplina dell’Albo, lo svolgimento dell’attività, le disposizioni transitorie e finali.
Il regolamento si apre con l’enunciazione della fonte legislativa, cioè l’art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, istitutiva delle Sim, e dell’ambito di applicazione, che è quello dell’Albo e dell‘attività dei promotori di servizi finanziari.
Dall’art. 2, sulle definizioni, fra l’altro, si rileva che l’espressione:

-“promotore” designa il promotore di servizi finanziari iscritto all’Albo;

-“praticante” designa il praticante promotore di servizi finanziari;

-“intermediari autorizzati” designa le società di intermediazione mobiliare autorizzate dalla Consob, ai sensi dell‘art. 3, comma 2, della legge, le aziende o gli istituti di credito autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge, nonché gli agenti di cambio di cui all’art. 19, comma 1, della legge.

Non presentando un particolare interesse i passaggi intermedi, si cerca di pervenire rapidamente all’assetto normativo attuale. Il dettato legislativo al quale occorre prestare attenzione, per la sua attualità e per la connessa incisività, è il “Testo unico della intermediazione finanziaria“, approvato con il D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ed entrato in vigore il 1° luglio 1998. Ai promotori finanziari è riservato un intero articolato (il 31), che è formato da 7 commi. Si staglia fra gli altri il comma 2, che contiene la definizione di promotore finanziario.
È testualmente sancito che è “promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede. L‘attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”.
È il caso di chiarire subito che la legge attribuisce una pesante responsabilità al promotore finanziario ed al soggetto che se ne avvale. Al comma 3, infatti, è scritto testualmente “il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Il comma 4 sancisce l’istituzione presso la Consob dell’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, che tanta importanza riveste per la fede pubblica soprattutto.
Sull’Albo detta disposizioni, in verità molto dettagliate, lo stesso comma 4; alla Consob sono affidati estesi compiti, che coinvolgono largamente i promotori finanziari, il che si deduce dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 31.
Dal “Commentario” di Carla Rabitti Bedogni -Giuffrè Editore -si rilevano interessanti considerazioni sui promotori finanziari, fra cui le seguenti: “Il tema delle regole generali e specifiche di comportamento alla cui osservanza sono tenuti i promotori finanziari nell’esercizio della loro attività … si colora di nuove sfumature alla luce dell’intendimento – manifestato dalla Consob -di richiedere l’impiego dei promotori medesimi in alcune fattispecie di promozione e collocamento a distanza di prodotti finanziari, e segnatamente nei casi in cui il contatto con il cliente comporti una possibilità di interazione immediata tra quest’ultimo e l’artefice dell‘atto promozionale”.
È probabilmente anche alla stregua del prospettato coinvolgimento dei promotori finanziari -del tutto congruo e giustificato rispetto al ricorso a meccanismi di comunicazione di tipo dialogico (si pensi, principalmente, al telefono), provviste di connotati di “persuasività” e, in qualche modo, di “aggressività” che molto le avvicinano ad ipotesi di offerta a domicilio -che si spiega l’abolizione, all’interno dello schema di regolamento prodotto dalla Consob, del tesserino di riconoscimento.
«Allo stesso modo, generate dal tendenziale ampliamento della sfera operativa dei promotori finanziari, e più precisamente dirette ad adeguare alle peculiarità delle “nuove” tecniche l’adempimento di regole già incombenti ai promotori finanziari, sono, poi, le disposizioni regolamentari in cui si precisa come debbano fornirsi all’investitore od acquisirsi da questo, nella promozione e collocamento a distanza, le informazioni e i documenti prescritti dalle norme di settore».

Le tre figure di promotore

Dall’art. 31 del Testo unico della intermediazione finanziaria, emerge che i promotori finanziari svolgono la loro attività in qualità di dipendenti, agenti o mandatari.
La scelta di uno dei tre regimi spetta al promotore finanziario ed all’intermediario finanziario che si avvale della sua opera.
Le discipline codicistiche si trovano ai seguenti articoli:

- dipendente - Capofila art. 2094 c.c. -“Prestatore di lavoro subordinato -È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore“.
Seguono disposizioni fino all’art. 2129 c.c.;

- agente - Capofila art. 1742 c.c. -“Nozione -Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (omissis -ndr)”.
Seguono disposizioni sino all‘art. 1753 c.c., anzi sino all’art. 1751-bis c.c., in quanto gli articoli successivi riguardano, rispettivamente, l’agente con rappresentanza e gli agenti di assicurazione, visibilmente estranei;

- mandatario - Capofila art. 1703 c.c. -“Nozione - Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.
Seguono disposizioni fino all’art. 1730 c.c.

Nella grande maggioranza - si direbbe addirittura stragrande - i promotori finanziari si inquadrano fra gli agenti di commercio, figura di intermediario che appare più consona al ruolo assegnato da disposizioni legislative e regolamentari, con una giustificata enfasi, avuto riguardo alla delicatezza delle funzioni esercitate dal promotore finanziario.

La posizione
di monomandatario

Si è visto come l’attività di promotore finanziario sia svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. È un intermediario che assume il carattere del monomandatario, il che accade con frequenza nel contratto di agenzia.
Si può asserire che esiste un’esclusiva, nel senso che il promotore finanziario non può occuparsi, nello stesso tempo, degli interessi di altro intermediario finanziario.
Non esistono gli estremi, però, per affermare che l’esclusiva è reciproca, dato che nell’art. 31 del Testo unico dell’intermediazione finanziaria, non è precisato che il promotore finanziario è impegnato ad operare in una zona determinata e che per quella zona l’intermediario finanziario, cioè il preponente, non può avvalersi di altro promotore finanziario. Sono da considerare ininfluenti gli indirizzi della dottrina e gli orientamenti giurisprudenziali, in relazione al contratto di agenzia, secondo cui, se vi è esclusiva in un senso, deve esserci esclusiva anche nell’altro senso. Quando l’agente è obbligato ad operare in forma esclusiva, altrettanto deve essere per la casa mandante, nell’ordinario contratto di agenzia.

L’inquadramento fra
gli agenti di commercio

La scelta dell’istituto dell’agenzia, per la regolamentazione pratica del rapporto fra il promotore finanziario e l’intermediario finanziario, fa sì che risultino applicabili le disposizioni del codice civile riguardanti il contratto di agenzia, che, come ricordato in altro paragrafo, formano oggetto degli articoli da 1742 a 1753 c.c. Occorre, naturalmente, che siano compatibili con la posizione del promotore finanziario.
Per il corretto svolgimento del rapporto, appare utile ricordare, in modo speciale, le seguenti disposizioni del codice civile:

- art. 1742, comma 2 - Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile;

- art. 1746 – Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario;

- art. 1747 – L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno;

- art. 1748 – Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto.

Sono qui ricordate soltanto le regole maggiormente collegate alla funzionalità del rapporto. Ma il promotore finanziario, se agente, deve saper coordinare gli obblighi come agente a quelli come promotore.
Così deve tenere conto delle regole come dipendente o delle regole come mandatario, se, al posto di essere agente, è lavoratore subordinato oppure è mandatario.
Il fatto di essere agente implica l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Enasarco.
 
Re: Re: ... A proposito come sono nati i promotori finanziari? Un pò di storia...

Scritto da jambo1
Scritto da ghekko1966
La nascita e lo sviluppo della categoria


E quindi ?



:p :p :p

si è fatta un po di cultura storica!! :)
 
Re: Re: Re: ... A proposito come sono nati i promotori finanziari? Un pò di storia...

Scritto da acida
si è fatta un po di cultura storica!! :)

Che vada a farla dove è necessaria.

:p :p :p
 
Re: Re: Re: Re: ... A proposito come sono nati i promotori finanziari? Un pò di storia...

Scritto da jambo1
Che vada a farla dove è necessaria.

:p :p :p

vabbè!
prendiamola come un ripasso! :D :D :D
 
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