Abuso / Difformita' Urbanistica e Vendita

Il tetto più alto di 10 cm. rispetto a cosa?
Devi cercare di essere il più chiara possibile, nel senso che la volumetria edificata deve essere verificata rispetto a quanto "concessionato" dal Comune.
Se invece avete guardato solo le altezze interne dei locali riportate sulla planimetria catastale, direi che occorre fare ulteriori accertamenti.

Si chiede al venditore di presentare una dichiarazione asseverata di conformità urbanistica dove si evinca la sovrapposizione tra autorizzato e stato di fatto, poi con quella prendi il tuo tecnico e fai verificare.

Grazie del consiglio.
Quindi chiedo al venditore di far fare lui a un suo tecnico un documento che attesta che tra l'autorizzato e quello che ha costruito ci sono difformità.
Se le difformità ci sono poi che faccio ?
Gli chiedo di sanarle ammesso che siano sanabili ? (mio marito dice che non si può !).

Aiuto !!!
 
Si può provare a chiedere qualunque cosa, ma dubito che la parte venditrice si assuma l'onere di produrre una dichiarazione di conformità urbanistica senza nessun impegno della controparte.
Per quanto riguarda la sanatoria di eventuali abusi occorre presentare una attestazione di conformità in sanatoria e per ottenerla occorre che le opere siano conformi agli strumenti urbanistici sia all'epoca in cui sono state realizzate le opere che al momento in cui viene presentata l'istanza di sanatoria
 
Grazie del consiglio.
Quindi chiedo al venditore di far fare lui a un suo tecnico un documento che attesta che tra l'autorizzato e quello che ha costruito ci sono difformità.
Se le difformità ci sono poi che faccio ?
Gli chiedo di sanarle ammesso che siano sanabili ? (mio marito dice che non si può !).

Aiuto !!!

Se non c'è conformità urbanistica, si fa un preliminare con una caparra sostanziosa e si scrive:

la promissaria venditrice, chiede di inserire questa clausola, l'immobile che ora presenta difformità urbanistiche dovrà essere sanato a cure e spese della stessa entro 6 mesi dalla firma della presente, qualora la sanatoria non sia realizzata entro 6 mesi e/o diminuisse la volumetria realizzata il promissario acquirente avrà diritto al doppio della caparra.
e ci piazzi una caparra di 50000 euro
 
Se non c'è conformità urbanistica, si fa un preliminare con una caparra sostanziosa e si scrive:

la promissaria venditrice, chiede di inserire questa clausola, l'immobile che ora presenta difformità urbanistiche dovrà essere sanato a cure e spese della stessa entro 6 mesi dalla firma della presente, qualora la sanatoria non sia realizzata entro 6 mesi e/o diminuisse la volumetria realizzata il promissario acquirente avrà diritto al doppio della caparra.
e ci piazzi una caparra di 50000 euro
Se trovi il gonzo che, sapendo di avere degli abusi, sottoscrive una cosa di questo genere, allora sei apposto, però, per la mia esperienza, non ho mai trovato certe disponibilità.
 
Si chiede al venditore di presentare una dichiarazione asseverata di conformità urbanistica dove si evinca la sovrapposizione tra autorizzato e stato di fatto, poi con quella prendi il tuo tecnico e fai verificare.
qualche anno fa (mi pare ora non più) in Emilia Romagna era obbligatorio avere la dichiarazione di conformità urbanistica e catastale, 99,9% dei propietari la considerava una rogna e ai notai fregava poco. La dichiarazione vale quello che vale purtroppo, basta che trovi un tecnico che scrive che eventuali difformità sono di piccola natura e sanabili, poi se non sono sanabili voglio proprio vedere se fai causa e a chi, tutto bello in teoria, poi nella pratica tanti saluti.
 
invito a rileggere alcune sentenze della Corte di Cassazione in cui si ribadisce la nullità di carattere “sostanziale” per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica.
Infatti la vendita di un immobile che presenti irregolarità dal punto di vista urbanistico non comporta semplicemente l’inadempimento e dunque la responsabilità contrattuale del venditore, ma implica la nullità del contratto stesso
Cass. 17 ottobre 2013 n. 23591
Cass. 5 dicembre 2014 n. 25811
 
Se trovi il gonzo che, sapendo di avere degli abusi, sottoscrive una cosa di questo genere, allora sei apposto, però, per la mia esperienza, non ho mai trovato certe disponibilità.

Il gonzo è chi vuole acquistare un immobile con problemi urbanistici (io ho acquistato ma faccio l'immobiliarista e so bene dove andare a parare)
 
invito a rileggere alcune sentenze della Corte di Cassazione in cui si ribadisce la nullità di carattere “sostanziale” per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica.
Infatti la vendita di un immobile che presenti irregolarità dal punto di vista urbanistico non comporta semplicemente l’inadempimento e dunque la responsabilità contrattuale del venditore, ma implica la nullità del contratto stesso
Cass. 17 ottobre 2013 n. 23591
Cass. 5 dicembre 2014 n. 25811

Una sentenza di Cassazione in Italia vale quanto il nostro parere, (vincola solo le parti in lite) senza contare che poi ci devi pure portare la parte in causa.
senza ricontare che le persone normali non hanno mota voglia di andare in causa in Italia dove la lunghezza i costi e linearità delle sentenze sono da quarto mondo
 
Se non c'è conformità urbanistica, si fa un preliminare con una caparra sostanziosa e si scrive:

la promissaria venditrice, chiede di inserire questa clausola, l'immobile che ora presenta difformità urbanistiche dovrà essere sanato a cure e spese della stessa entro 6 mesi dalla firma della presente, qualora la sanatoria non sia realizzata entro 6 mesi e/o diminuisse la volumetria realizzata il promissario acquirente avrà diritto al doppio della caparra.
e ci piazzi una caparra di 50000 euro

Questa sera andiamo con un collega di mio marito che fa il geometra e ricontrolliamo bene.
Vi tengo informati.
 
Un piccolo aggiornamento (devono ancora prendere tutte le misure).
Il collega di mio marito mi è sembrato ottimista e comunque mi ha parlato di questo articolo di legge che permette dei piccoli sforamenti nella misura del 2% calcolati sul totale e non sulla singola misura.

Dal momento che la villettà è su più piani e comunque ha una certa estensione mi ha detto che, se anche ci fosse una leggera difformità del solaio (in pratica maggior volumetria), la possiamo compensare riducendo altri spazi magari con un cartongesso si va a chiudere uno spazio poco utilizzabile :confused::confused::confused:

Ma può essere così facile ? Nessuno controlla la sagoma dell'edificio ? Vabbè aspetto. :censored:

Poi mi sono cercata l'art.34 di cui hanno parlato e che a me pare piuttosto vago in proposito....
 
Articolo 34 bis Testo unico edilizia - Tolleranze costruttive

Dispositivo dell'art. 34 bis Testo unico edilizia

Fonti » Testo unico edilizia » PARTE I - Attività edilizia » Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni (artt.
27-51) » Capo II - Sanzioni


1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie
coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima
entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i
lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità
dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti
interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato,
ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a
nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione
asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.

Note: L'art. 34-bis è stato inserito dall'art. 10, comma 1, lettera p) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
 
Dispositivo dell'art. 34 bis Testo unico edilizia

Fonti » Testo unico edilizia » PARTE I - Attività edilizia » Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni (artt.
27-51) » Capo II - Sanzioni


1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie
coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima
entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i
lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità
dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti
interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato,
ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a
nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione
asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.

Note: L'art. 34-bis è stato inserito dall'art. 10, comma 1, lettera p) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Mi sono fermato a "fonti"
 
Un piccolo aggiornamento (devono ancora prendere tutte le misure).
Il collega di mio marito mi è sembrato ottimista e comunque mi ha parlato di questo articolo di legge che permette dei piccoli sforamenti nella misura del 2% calcolati sul totale e non sulla singola misura.

Dal momento che la villettà è su più piani e comunque ha una certa estensione mi ha detto che, se anche ci fosse una leggera difformità del solaio (in pratica maggior volumetria), la possiamo compensare riducendo altri spazi magari con un cartongesso si va a chiudere uno spazio poco utilizzabile :confused::confused::confused:

Ma può essere così facile ? Nessuno controlla la sagoma dell'edificio ? Vabbè aspetto. :censored:

Poi mi sono cercata l'art.34 di cui hanno parlato e che a me pare piuttosto vago in proposito....

Ma tu sei quello che compri o che vende? No perchè sembri ottimista di poter "sanare" un immobile non tuo, non sapendo manco quante migliaia di euro vi costerà tra sanzioni, costo di costruzione e amenità varie che l'ufficio tecnico vi chiederà.

:rolleyes:
 
Ma tu sei quello che compri o che vende? No perchè sembri ottimista di poter "sanare" un immobile non tuo, non sapendo manco quante migliaia di euro vi costerà tra sanzioni, costo di costruzione e amenità varie che l'ufficio tecnico vi chiederà.

:rolleyes:

Io vorrei comprare MA costringendo il venditore a sanare a sue spese (sempre che sia possibile sanare), l’ho specificato perché inizialmente mio marito diceva che la difformità riscontrata (maggior volume) non era proprio sanabile.
 
Io vorrei comprare MA costringendo il venditore a sanare a sue spese (sempre che sia possibile sanare), l’ho specificato perché inizialmente mio marito diceva che la difformità riscontrata (maggior volume) non era proprio sanabile.

Non essendo tu del settore.... " se non fosse possibile sanare significa che le magagne sono talmente grosse che solo un condono può salvare tale immobile) pertanto in tal caso compra se e solo se ti fa da - 50 a - 70 % sul prezzo, se no NON PERDETE TEMPO

Se è sanabile, il venditore se ne deve occupare lui, e non tirarvi matti voi, che te ne frega di mandare il tuo tecnico? Amico??? NON ESISTONO AMICI ESISTONO PROFESSIONISTI NEGLI AFFARI, che vanno lautamente retribuiti
Mi sono fatto l'idea che state facendo una accozzaglia.
Sei la DONNA di casa, / moglie, prendi tuo marito e digli la realtà:
1) o il venditore sana tutto e produce relazione di conformità urbanistica asseverata a spese sue e POI VOI CON IL VOSTRO TECNICO LA VERIFICATE
2) Alzate i tacchi e cambiate obiettivo, senza perdere tempo

di immobili in giro è pieno.
 
:confused:

ho sbagliato qualcosa ?
:confused::rolleyes::confused::rolleyes::confused::rolleyes:

Tutto, la prima cosa tirarti matta per un problema non tuo, ma del venditore
la seconda cosa leggere leggi di difficile comprensione, per cercare una soluzione dove forse non esiste alcuna soluzione.
 
Tutto, la prima cosa tirarti matta per un problema non tuo, ma del venditore
la seconda cosa leggere leggi di difficile comprensione, per cercare una soluzione dove forse non esiste alcuna soluzione.

Vabbè pensavo di dialogare con qualcuno che ne sapeva più di me.
Comunque rinunciare perchè è troppo difficile o complicato non fa parte della mia natura, prima voglio capire.

Grazie lo stesso.
 
Vabbè pensavo di dialogare con qualcuno che ne sapeva più di me.
Comunque rinunciare perchè è troppo difficile o complicato non fa parte della mia natura, prima voglio capire.

Grazie lo stesso.

Io ne so almeno 100 mila volte più di te, in merito a difformità urbanistiche, solo che tu accecata da superbia sopravvaluti il tutto.
Poco male, l'aiuto gratuito te l'ho dato, adesso vai a pagare professionisti, che ti (nella migliore delle ipotesi ti stangheranno economicamente e ti risolveranno il problema) nella più probabile delle ipotesi invece oltre a stangarti economicamente ti inguaieranno
 
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