Grazie.
Ma solitamente quando si affitta in nero non c'èa lcun contratto cartaceo.
Si denuncia all'ufficio delle entrate?
Come si dimostra che si è dentro a quell'unità abitativa?
In effetti, questo era il vero punto dolente. in quanto l'Agenzia delle Entrate fin dalla promulgazione nel marzo 2011 del dlgs 23/2011 richiedeva la produzione di prove documentali per attivare la registrazione.
Dico era in quanto con circolare della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate n°47/E del 20 dicembre 2012 (pochi giorni or sono), le cose sono cambiate.
Infatti, il paragrafo 4 della sopra menzionata circolare riporta:
"Come chiarito con circolare n. 26/E del 2011, al paragrafo 9.3., il regime
introdotto dal comma 8 dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011 ha individuato
le conseguenze derivanti ex lege dalla mancata o tardiva registrazione del
contratto di locazione “sulle future vicende del rapporto tra locatario e
locatore”, in ordine agli aspetti concernenti la durata, il canone ed il rinnovo del contratto.
Pertanto, le richiamate disposizioni producono effetti sul piano dei
rapporti privatistici intercorrenti tra le parti del contratto di locazione.
In sede di registrazione dei contratti di locazione o di denuncia degli
stessi, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate non sono tenuti ad effettuare
valutazioni in ordine all’applicabilità o meno delle richiamate norme, neanche in
relazione alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile locato.
In altri termini, gli Uffici dell’Agenzia effettuano la liquidazione
dell’imposta di registro dovuta esclusivamente sulla base di quanto emerge dalle risultanze contrattuali
o di quanto dichiarato dalla parte contraente che procede all’adempimento tardivo.
La parte contraente, che ritiene di poter invocare nei confronti della
controparte l’applicazione dei commi 8 e 9, deve conseguentemente dichiarare
per la registrazione il valore e la durata contrattuale derivanti dall’applicazione
delle citate disposizioni e non invece il valore e la durata risultanti dall’atto non registrato nei termini. In tal caso gli Uffici procedono alla liquidazione
dell’imposta di registro dovuta sulla base dei chiarimenti resi con la citata
circolare n. 26/E del 2011, paragrafo n. 9.3.
Si precisa, infine, che in tale sede non è comunque preclusa all’Agenzia
delle Entrate la possibilità di accettare ulteriori elementi spontaneamente esibiti dal contribuente e relativi al rapporto di locazione, che potrebbero risultare utili nella successiva fase dei controlli."
Basta recarsi all'Agenzia delle Entrate con visura catastale (per essere certi di indicare corrttamente l'unità mmobiliare e la rendita), documento d'identità e codice fiscale, compilare i moduli che Le verranno forniti e pagare la tassa di registro quale risulterà dal calcolo che Le verrà presentato.
Ciò detto, sarebbe più che auspicabile la presentazione di qualunque tipo di documentazione che attesti la sua presenza all'interno dell'unità abitativa (di qualunque genere). In sede di controllo ed eventuale contestazione da parte locataria, Lei avrà la possibilità di indicare testimoni, produrre ulteriore documentazione e quanto altro dovesse occorrere.