ornellalla
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A me non risulta e siamo a Maggio....
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Buongiorno Federicuzzo,Ciao Ragazzi,
spero che ci sia qualche anima pia che mi dia una mano....
Nel 2008 ho comprato 17 azioni Apple con PMC di 119,823255 dollari al cambio medio 1,475248€
In seguito ai vari frazionamenti del 2014 e del 202o adesso ne ho 476 con un PMC 4,2794 dollari.
Chiaramente ho una plusvalenza importante e vorrei sfruttare l'affrancamento azioni che permette di pagare il 16% invece del 26%.
Ho il valore medio a Dic 2022 e anche il tasso di cambio ma non capisco se devo e come calcolare anche una plusvalenza sul cambio.
Se qualcuno mi volesse aiutare gliene sarei grato.
Ciao
Ciao, scusami per il ritardo nella risposta:Ciao,
Da Fineco mi hanno detto che per le azioni c’è tempo fino a Novembre…
Io avevo fatto richiesta a suo tempo e dovrei avere tempo fino a Novembre per pagare l’ F24.
Se sai come fare il calcolo mi faresti un favore. Grazie ciao
SCUSA SAI SE PER CASO IL CODICE TRIBUTO ANCHE PER IL 2024 SU TITOLI DA AFFRANCARE ANNO 2023 SIA RIMASTO IL 5087 ?(avevo erroneamente postato in Arena Politica)
A quanto leggo sul sito dell'AdE (codici tributo di recente istituzione), il codice tributo è 8057
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Seguendo la freccia bianca in campo blu, trovate il dettaglio della compilazione F24.
Il comma 1 bis dell'articolo 5 della legge 448/2001 (a cui viene fatto riferimento nel dettaglio della compilazione) è proprio quello che è stato aggiunto dalla legge di Bilancio promulgata a fine dicembre 2022.
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Non mi è chiarissimo come si debba compilare il rigo dell'F24 in caso di rateazione (è infatti possibile pagare in 3 rate il 15/11/23, 15/11/24, 15/11/25); il riferimento normativo relativo alla rateizzabilità è il comma 108 dell'unico articolo della legge di Bilancio approvata a dicembre 2022, che riporto più avanti.
Anche l'anno di riferimento, in caso di rateazione, è per me dubbio. Presumo sia l'anno di affrancamento (2022), e non quello di pagamento dell'imposta (o della singola rata).
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Ecco il il riferimento normativo:
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Ovviamente pagando a rate, occorrerà calcolarsi gli interessi e usare l'opportuno codice tributo per versarli (dovrebbe essere il 1668).
Se ben capisco, supponendo di voler affrancare in 3 rate 300 azioni il cui valore normale a dicembre 2022* fosse di 100€ per azione, avremmo questa situazione:
* Il valore normale va calcolato a sua volta: secondo il comma 4 dell'articolo 9 del DPR 917/1986
- Imponibile = N° azioni * Valore normale = 300 * 100€ = 30.000€
- Imposta sostitutiva = Aliquota di affrancamento azioni * Imponibile = 16% * 30.000€ = 4.800€
- Importo singola rata = Imposta sostitutiva / N° rate = 4.800€ / 3 = 1.600€
- Interessi alla 1° rata annuale (15/11/23): 0€
- Imposta posticipata agli anni successivi al 1° = Imposta sostitutiva - 1 * Importo singola rata = 4.800€ - 1.600€ = 3.200€
- Interessi alla 2° rata annuale (15/11/24) = imposta posticipata agli anni successivi al 1° * tasso di interesse = 3.200€ * 3% = 96€
- Imposta posticipata agli anni successivi al 2° = Imposta sostitutiva - 2 * Importo singola rata = 4.800€ - 3.200€ = 1.600€
- Interessi alla 3° rata annuale (15/11/25) = imposta posticipata agli anni successivi al 2° * [(1 + tasso di interesse)^2 - 1] = 1.600€ * 6,09% = 97,44€
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Ipotizzo si debba fare la media dei valori di chiusura per i giorni in cui i mercati erano aperti.
Bisognerebbe capire cosa significa "prezzi rilevati nell'ultimo mese", non ho approfondito.
Ritornando al mio esempio, supponendo che l'anno di riferimento da indicare in caso di rateazione sia sempre il 2022, avremmo:
F24 da pagare il 15/11/23 (prima rata):
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F24 da pagare il 15/11/24 (seconda rata):
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F24 da pagare il 15/11/25: (terza rata)
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Chiedo preventivamente venia per eventuali errori, l'F24 non è il mio forte
Modifica del 17/06/2023:
Ripensandoci, mi parrebbe più ragionevole che nella sezione "rateazione" per il codice tributo 8057, nel caso in cui si versi in 3 rate, sia opportuno indicare:
- 0103 per il 2023
- 0203 per il 2024
- 0303 per il 2025
Dunque, il codice tributo per l'affrancamento 2023 era 8057 (non 5087).SCUSA SAI SE PER CASO IL CODICE TRIBUTO ANCHE PER IL 2024 SU TITOLI DA AFFRANCARE ANNO 2023 SIA RIMASTO IL 5087 ?
sei stato prezioso e ti ringrazio di cuore, avrei un'altra domanda, che puo' sembrare banale ma non voglio correre rischi con il fiscoDunque, il codice tributo per l'affrancamento 2023 era 8057 (non 5087).
Non avevo seguito le novità, ma leggo che la legge di bilancio di fine 2023 ha riproposto l'affrancamento anche per quest'anno (sul portale Normattiva si veda l'aggiornamento 70 alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 5 comma 1 bis).
Normalmente se il medesimo tributo viene riproposto in anni successivi, anche il codice tributo F24 rimane invariato, come si deduce anche dal sito dell'AdE [che fa proprio riferimento alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 5 comma 1 bis]
Vedi l'allegato 3027421
Se stai affrancando azioni con il valore normale a dicembre 2023 [ed è l'unica cosa che puoi fare adesso, a meno che tu abbia una seconda rata di un affrancamento 2022 iniziato lo scorso anno], l'anno di riferimento per il tributo 8057 è il 2023.sei stato prezioso e ti ringrazio di cuore, avrei un'altra domanda, che puo' sembrare banale ma non voglio correre rischi con il fisco
Credo che sul mod. f24 vada messo come anno di riferimento il 2023, ma ho un piccolo dubbio sul 2024. Puoi confermarmi sia il 2023 ?
Grazie mille
Se stai affrancando azioni con il valore normale a dicembre 2023 [ed è l'unica cosa che puoi fare adesso, a meno che tu abbia una seconda rata di un affrancamento 2022 iniziato lo scorso anno], l'anno di riferimento per il tributo 8057 è il 2023.
Anche se rateizzi in 3 rate, l'anno di riferimento della seconda e terza rata per gli F24 che pagherai nei prossimi 2 anni sarà comunque il 2023.
Prego
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.Grazie per la conferma, un'altra domanda se posso usufruire della tua gentilezza, ma in dichiarazione dei redditi vanno segnalati qualche parte? io faccio il 730. Un commercialista mi ha detto di no ma non so se è del tutto corretto.
anche sei....3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
credo valga questa norma legge 1990 n. 167 art. comma 3
DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167 - Normattiva
anche sei....
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO. In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello. L’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 2.065,00). In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione (in questo senso la Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, § 11e Circolare Agenzia delle Entrata n. 1/E del 22 gennaio 2021).
Un paio di note:Grazie per la conferma, un'altra domanda se posso usufruire della tua gentilezza, ma in dichiarazione dei redditi vanno segnalati qualche parte? io faccio il 730. Un commercialista mi ha detto di no ma non so se è del tutto corretto.