Proroga della rivalutazione di quote e terreni con ampliamento dell’ambito oggettivo:
la legge di Bilancio 2023 estende la rivalutazione anche a titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per questi ultimi, ai fini della rideterminazione del costo di acquisto si deve considerare (in luogo del valore di perizia) la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.
Resta confermata la misura dell’imposta sostitutiva del 14%, da versarsi entro il 30 giugno 2023, data entro la quale occorre redigere e giurare la perizia di stima.
Nuova
riapertura dei termini per la
rivalutazione di quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, questa volta ammessa anche per le
partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Resta confermata l’aliquota del 14% dell’imposta sostitutiva da versare per dare riconoscimento fiscale al maggiore valore periziato da versarsi entro il 30 giugno 2023.
È questa la novità contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2023.
Modificando l’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, viene nuovamente differito il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di
terreni e
partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
posseduti alla data del 1° gennaio 2023, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima, facendolo slittare al
30 giugno 2023.
In particolare, viene previsto che l’imposta sostitutiva (14%) dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere versata:
1. in un’unica soluzione entro il
30 giugno 2023;
2. in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro:
- il
30 giugno 2023;
- il
30 giugno 2024;
- il
30 giugno 2025.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.
L’imposta sostitutiva deve essere calcolata:
- sull’intero
valore della perizia per quel che riguarda i
terreni e i
titoli, le
quote o i
diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- sul
valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla
media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Chi può accedere alla rivalutazione?
Possono accedere alla rideterminazione:
-
persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
se alla data del
1° gennaio 2023 posseggono:
- terreni
edificabili o con
destinazione agricola;
- partecipazioni
negoziate e non nei mercati regolamentati.
Deve trattarsi di beni detenuti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Effetti della rivalutazione
La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle
plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-
bis), TUIR, ossia in termini concreti, si applica - in luogo del costo o valore di acquisto - il valore a tale data determinato sulla base di una
perizia giurata di stima e nel caso delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati sulla base nella
media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Diversamente, l’assunzione del valore di perizia/media dei prezzi in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR. Pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5, legge n. 448/2001, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente (Agenzia delle Entrate, circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E, par. 4.1).
Quali sono gli adempimenti da effettuare?
Entro il 30 giugno 2023, i soggetti interessati devono:
1. far redigere un’apposita
perizia giurata da un professionista abilitato;
Alla redazione delle perizie sono abilitati:
(i) per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
(ii) per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. |
2.
versare un’imposta sostitutiva nella misura del 14%, utilizzando il modello F24, indicando:
- 2023 come anno di riferimento;
- i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni.
La rivalutazione si perfeziona con il versamento, entro il termine previsto:
- dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, sulla base del valore indicato nella perizia giurata oppure
- della prima rata, in caso di pagamento rateale.
Il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa deve avvenire entro il 30 giugno 2023; sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%. |
3. indicare nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata eseguita i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni.
I dati relativi alla rivalutazione devono essere riportati nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni). |
Quali vantaggi nell’ambito di una riorganizzazione societaria?
La riapertura dei termini per la rivalutazione del costo delle partecipazioni consente di sterilizzare (fino ad azzerare) la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede delle cessioni delle stesse, dal momento che sia assume ai fini della cessione quale valore fiscalmente riconosciuto quello della partecipazione rivalutata.
Ne discende che la finalità ultima sottesa alla scelta di rivalutare le quote di partecipazioni in società sia quella di addivenire a una
legittima ottimizzazione del carico fiscale riducendo la tassazione sulla plusvalenza da cessione delle quote in capo alle persone fisiche.
Tale norma, pertanto, è finalizzata a dare impulso ad operazioni di riorganizzazione societaria.
Si pensi, a titolo esemplificativo, a una riorganizzazione societaria nell’ambito familiare a favore del passaggio generazionale dai genitori ai figli.
Si può ipotizzare che i genitori (soci di una S.r.l.) decidano di rivalutare le loro quote prima di cederle ai loro figli. A loro volta, ricevute le quote, i figli potrebbero decidere di costituire una nuova S.r.l. che andrebbe ad acquistare a titolo oneroso le quote cedute dai genitori. L’operazione potrebbe rappresentare un momento di riorganizzazione societaria con la costituzione di una società holding (che possiede il 100% della S.r.l. operativa), che detiene le partecipazioni e che potrà sfruttare il vantaggio fiscale sulla tassazione della plusvalenza da cessione quote.