ALERION Proiettata verso i 60 €

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ma mancono i volumi per ripartire........dopo il passaggio delle 200000az sono spariti
 
Proroga della rivalutazione di quote e terreni con ampliamento dell’ambito oggettivo: la legge di Bilancio 2023 estende la rivalutazione anche a titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per questi ultimi, ai fini della rideterminazione del costo di acquisto si deve considerare (in luogo del valore di perizia) la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. Resta confermata la misura dell’imposta sostitutiva del 14%, da versarsi entro il 30 giugno 2023, data entro la quale occorre redigere e giurare la perizia di stima.


Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione di quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, questa volta ammessa anche per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Resta confermata l’aliquota del 14% dell’imposta sostitutiva da versare per dare riconoscimento fiscale al maggiore valore periziato da versarsi entro il 30 giugno 2023.
È questa la novità contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2023.
Modificando l’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, viene nuovamente differito il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1° gennaio 2023, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima, facendolo slittare al 30 giugno 2023.
In particolare, viene previsto che l’imposta sostitutiva (14%) dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere versata:
1. in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023;
2. in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro:
- il 30 giugno 2023;
- il 30 giugno 2024;
- il 30 giugno 2025.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.
L’imposta sostitutiva deve essere calcolata:
- sull’intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
- sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Chi può accedere alla rivalutazione?​

Possono accedere alla rideterminazione:
- persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
se alla data del 1° gennaio 2023 posseggono:
- terreni edificabili o con destinazione agricola;
- partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.
Deve trattarsi di beni detenuti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.

Effetti della rivalutazione​

La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR, ossia in termini concreti, si applica - in luogo del costo o valore di acquisto - il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima e nel caso delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati sulla base nella media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Diversamente, l’assunzione del valore di perizia/media dei prezzi in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR. Pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5, legge n. 448/2001, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente (Agenzia delle Entrate, circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E, par. 4.1).

Quali sono gli adempimenti da effettuare?​

Entro il 30 giugno 2023, i soggetti interessati devono:
1. far redigere un’apposita perizia giurata da un professionista abilitato;
Alla redazione delle perizie sono abilitati:
(i) per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
(ii) per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.
2. versare un’imposta sostitutiva nella misura del 14%, utilizzando il modello F24, indicando:
- 2023 come anno di riferimento;
- i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni.
La rivalutazione si perfeziona con il versamento, entro il termine previsto:
- dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, sulla base del valore indicato nella perizia giurata oppure
- della prima rata, in caso di pagamento rateale.
Il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa deve avvenire entro il 30 giugno 2023; sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.
3. indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata eseguita i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni.
I dati relativi alla rivalutazione devono essere riportati nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni).

Quali vantaggi nell’ambito di una riorganizzazione societaria?​

La riapertura dei termini per la rivalutazione del costo delle partecipazioni consente di sterilizzare (fino ad azzerare) la tassazione delle plusvalenze emergenti in sede delle cessioni delle stesse, dal momento che sia assume ai fini della cessione quale valore fiscalmente riconosciuto quello della partecipazione rivalutata.
Ne discende che la finalità ultima sottesa alla scelta di rivalutare le quote di partecipazioni in società sia quella di addivenire a una legittima ottimizzazione del carico fiscale riducendo la tassazione sulla plusvalenza da cessione delle quote in capo alle persone fisiche.
Tale norma, pertanto, è finalizzata a dare impulso ad operazioni di riorganizzazione societaria.
Si pensi, a titolo esemplificativo, a una riorganizzazione societaria nell’ambito familiare a favore del passaggio generazionale dai genitori ai figli.
Si può ipotizzare che i genitori (soci di una S.r.l.) decidano di rivalutare le loro quote prima di cederle ai loro figli. A loro volta, ricevute le quote, i figli potrebbero decidere di costituire una nuova S.r.l. che andrebbe ad acquistare a titolo oneroso le quote cedute dai genitori. L’operazione potrebbe rappresentare un momento di riorganizzazione societaria con la costituzione di una società holding (che possiede il 100% della S.r.l. operativa), che detiene le partecipazioni e che potrà sfruttare il vantaggio fiscale sulla tassazione della plusvalenza da cessione quote.
Perug tieni però conto che la perizia giurata di rivalutazione non è a costo zero (anche perché, essendo giurata dinnanzi a pubblico ufficiale, non è che puoi fare un pizzino con su scritto "Sì, secondo me Alerion vale 80. Firma").
Se un azionista ha un bel pacchetto di azioni (esempio ipotetico, 20.000 azioni in carico a 4/5 euro) anche spendere qualche migliaio di euro di professionista non lo tocca più di tanto. Se invece sono investimenti più contenuti, difficilmente procederà alla rivalutazione.

Non ho ancora approfondito ma immagino che se la norma è stata riproposta come per il passato, l'imposta potrà essere versata anche in 3 rate di pari importo, al posto che in un'unica soluzione, con l'aggiunta degli interessi legali.
 
Perug tieni però conto che la perizia giurata di rivalutazione non è a costo zero (anche perché, essendo giurata dinnanzi a pubblico ufficiale, non è che puoi fare un pizzino con su scritto "Sì, secondo me Alerion vale 80. Firma").
Se un azionista ha un bel pacchetto di azioni (esempio ipotetico, 20.000 azioni in carico a 4/5 euro) anche spendere qualche migliaio di euro di professionista non lo tocca più di tanto. Se invece sono investimenti più contenuti, difficilmente procederà alla rivalutazione.

Non ho ancora approfondito ma immagino che se la norma è stata riproposta come per il passato, l'imposta potrà essere versata anche in 3 rate di pari importo, al posto che in un'unica soluzione, con l'aggiunta degli interessi legali.
Per le quotate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia giurata ma per determinare il valore si prende come riferimento la media delle quotazioni del mese di dicembre. La perizia giurata è necessaria per le società non quotate per le quali non c'è la possibilità di avere altro valore di riferimento.
 
Per le quotate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia giurata ma per determinare il valore si prende come riferimento la media delle quotazioni del mese di dicembre. La perizia giurata è necessaria per le società non quotate per le quali non c'è la possibilità di avere altro valore di riferimento.
Esatto Deaforever
La legge dice che vale la media delle quotazioni di borda del mese di dicembre 2022.
Comunque aspettiamo che la legge sia approvata definitivamente e poi dovremo aspettare i decreti attuativi per sapere come muoversi esattamente...... ancora alcune condizioni sono da definire.
 
Per le quotate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia giurata ma per determinare il valore si prende come riferimento la media delle quotazioni del mese di dicembre. La perizia giurata è necessaria per le società non quotate per le quali non c'è la possibilità di avere altro valore di riferimento.
Ma proprio per riferimento normativo intendi? Non sono sceso nel dettaglio. Cioè proprio ti esclude l'onere della perizia o ti dice che puoi fare la perizia usando i valori di mercato con le medie?
 
Ma proprio per riferimento normativo intendi? Non sono sceso nel dettaglio. Cioè proprio ti esclude l'onere della perizia o ti dice che puoi fare la perizia usando i valori di mercato con le medie?
Media quotazione di Borsa del mese di Dicembre 2022 .... Niente perizia avviamente
 
C'è poco da fare il titolo soffre per la debolezza dell'economia in generale, per le incertezze legate al price cap e per la tassa sugli extraprofitti incostituzionale la cui applicazione non è ancora chiara ma che penalizza un settore oltre ogni misura che invece dovrebbe essere incentivato.
 
ma è ,anche molto manovrato,spesso succede che comprando piccoli importi spariscono importi importanti
 
Ultima modifica:
Sul Il sole 24 ore c'è un piccolo ritaglio in grassetto dal quale si evince che nella girandola di emandamenti alla manovra in discussione al Parlamento, per il 2023 la tassa sugli extraprofitti si applica solo alle imprese che hanno il 75% dei ricavi da gas e petrolio. Se così è una buona notizia per Alerion, tuttavia la prudenza è d'obbligo, è necessario aspettare il testo definitivo che verrà approvato.
 
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