anonimato da Scudo fiscale

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fidel

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20/2/02
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L'azionista che incassa i dividendi su azioni acquistate con capitali rientranti dall'estero mantiene l'anonimato e cioè la banca che detiene le azioni non deve comunicare il suo nominatico alla società emittente?

grazie per le eventuali risposte
 
Scritto da fidel
L'azionista che incassa i dividendi su azioni acquistate con capitali rientranti dall'estero mantiene l'anonimato e cioè la banca che detiene le azioni non deve comunicare il suo nominatico alla società emittente?

grazie per le eventuali risposte

Alla società emittente non so, ma al fisco no, secondo quanto anche ribatito dalla recente circolare 9E del 30/01/2002

1.26 Segretazione dei conti
D. In caso di successive richieste da parte dell'amministrazione finanziaria
rispetto alla presentazione della dichiarazione riservata finalizzate a
conoscere dove il contribuente ha la disponibilita' di conti bancari, si
ritiene che il contribuente stesso, analogamente a quanto avviene in
relazione agli adempimenti degli intermediari, sia legittimato a non fornire
alcun elemento in merito ai conti aperti in seguito all'operazione scudo. E'
corretta tale interpretazione ?

R. Si'. Sui conti per i quali vige la riservatezza, l'intermediario non
effettua le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria dei dati e delle
notizie relative alle attivita' rimpatriate. Allo stesso modo, il
contribuente e' legittimato a non fornire alcuna informazione su tali conti.


Cmq i dividendo sono tassati alla fonte e provvede l'intermediario (la banca)
 
Re: Re: anonimato da Scudo fiscale

Scritto da *massimo*


Alla società emittente non so, ma al fisco no, secondo quanto anche ribatito dalla recente circolare 9E del 30/01/2002

1.26 Segretazione dei conti
D. In caso di successive richieste da parte dell'amministrazione finanziaria
rispetto alla presentazione della dichiarazione riservata finalizzate a
conoscere dove il contribuente ha la disponibilita' di conti bancari, si
ritiene che il contribuente stesso, analogamente a quanto avviene in
relazione agli adempimenti degli intermediari, sia legittimato a non fornire
alcun elemento in merito ai conti aperti in seguito all'operazione scudo. E'
corretta tale interpretazione ?

R. Si'. Sui conti per i quali vige la riservatezza, l'intermediario non
effettua le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria dei dati e delle
notizie relative alle attivita' rimpatriate. Allo stesso modo, il
contribuente e' legittimato a non fornire alcuna informazione su tali conti.


Cmq i dividendo sono tassati alla fonte e provvede l'intermediario (la banca)

i dividendi sono tassati al 12,5 e quindi non viene comunicato nulla all'amministrazione finanziaria però rimane il problema della comunicazione per il Libro dei Soci della società

Grazie
 
Re: Re: Re: anonimato da Scudo fiscale

Scritto da fidel


i dividendi sono tassati al 12,5 e quindi non viene comunicato nulla all'amministrazione finanziaria però rimane il problema della comunicazione per il Libro dei Soci della società

Grazie


nessuno mi può dare dei chiarimenti?

grazie
 
Re: Re: Re: Re: anonimato da Scudo fiscale

Scritto da fidel



nessuno mi può dare dei chiarimenti?

grazie

Comunicazioni degli intermediari
D. Si chiede se il regime di riservatezza previsto per le attività finanziarie rimpatriate riguardi anche il caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano utilizzate per la sottoscrizione di titoli immessi nei conti secretati (suscettibili di produrre redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta d’imposta) per i quali il soggetto emittente – in forza di disposizioni di legge (es. antiriciclaggio) è tenuto a rilevare il nominativo dell’investitore, con la conseguenza che il soggetto emittente, così come la banca in caso di deposito, è esonerato dalla comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei dati e delle notizie riguardanti l’investimento.

R. L’articolo 14 del decreto-legge n. 350 del 2001 prevede, in caso di rimpatrio dei capitali e delle attività detenute all’estero, che sulle comunicazioni relative alle somme o valori rimpatriati, alle quali deve provvedere l’intermediario, non deve essere indicato il nominativo del soggetto che si avvale del rimpatrio. Al riguardo, con le circolari n. 85/E del 1° ottobre 2001 e n. 99/E del 4 dicembre 2001, è stato chiarito che anche i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività rimpatriate immesse negli speciali conti non devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, si ritiene che – fermo restando il diritto di terzi di rilevare il nominativo dell’investitore - il regime della riservatezza riguardi non soltanto i dati in possesso dell’intermediario depositario ma anche quelli in possesso di altri soggetti, quali ad esempio l’emittente degli strumenti finanziari, tenuti ad obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria, sempreché, ovviamente, le attività finanziarie siano depositate in conti riservati. Naturalmente dovrà essere cura del soggetto depositario evidenziare al soggetto terzo, ai fini del corretto trattamento dei dati, che la provvista per l’acquisizione delle predette attività proviene da un conto riservato e che affluiranno in un nuovo conto riservato.


Si ritiene inoltre che ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, il regime di riservatezza riguardi non soltanto i proventi che affluiscono nel conto riservato assoggettati a forme di imposizione sostitutiva o ritenuta d’imposta da parte dell’intermediario-depositario, ma anche quei redditi che sono comunque assoggettati a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva da parte di soggetti terzi rispetto all’intermediario-depositario (es. i dividendi su azioni italiane non immesse in sistemi di deposito accentrato).

Per > Info www.finanze.it
Saluti.
 
Ultima modifica:
Re: Re: Re: Re: Re: anonimato da Scudo fiscale

Scritto da Faramir


Comunicazioni degli intermediari
D. Si chiede se il regime di riservatezza previsto per le attività finanziarie rimpatriate riguardi anche il caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano utilizzate per la sottoscrizione di titoli immessi nei conti secretati (suscettibili di produrre redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta d’imposta) per i quali il soggetto emittente – in forza di disposizioni di legge (es. antiriciclaggio) è tenuto a rilevare il nominativo dell’investitore, con la conseguenza che il soggetto emittente, così come la banca in caso di deposito, è esonerato dalla comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei dati e delle notizie riguardanti l’investimento.

R. L’articolo 14 del decreto-legge n. 350 del 2001 prevede, in caso di rimpatrio dei capitali e delle attività detenute all’estero, che sulle comunicazioni relative alle somme o valori rimpatriati, alle quali deve provvedere l’intermediario, non deve essere indicato il nominativo del soggetto che si avvale del rimpatrio. Al riguardo, con le circolari n. 85/E del 1° ottobre 2001 e n. 99/E del 4 dicembre 2001, è stato chiarito che anche i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività rimpatriate immesse negli speciali conti non devono essere comunicati all’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, si ritiene che – fermo restando il diritto di terzi di rilevare il nominativo dell’investitore - il regime della riservatezza riguardi non soltanto i dati in possesso dell’intermediario depositario ma anche quelli in possesso di altri soggetti, quali ad esempio l’emittente degli strumenti finanziari, tenuti ad obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria, sempreché, ovviamente, le attività finanziarie siano depositate in conti riservati. Naturalmente dovrà essere cura del soggetto depositario evidenziare al soggetto terzo, ai fini del corretto trattamento dei dati, che la provvista per l’acquisizione delle predette attività proviene da un conto riservato e che affluiranno in un nuovo conto riservato.


Si ritiene inoltre che ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, il regime di riservatezza riguardi non soltanto i proventi che affluiscono nel conto riservato assoggettati a forme di imposizione sostitutiva o ritenuta d’imposta da parte dell’intermediario-depositario, ma anche quei redditi che sono comunque assoggettati a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva da parte di soggetti terzi rispetto all’intermediario-depositario (es. i dividendi su azioni italiane non immesse in sistemi di deposito accentrato).

Per > Info www.finanze.it
Saluti.


Grazie Faramirm, mi rimane un dubbio nel senso che l'emittente trattando i dati in maniera riservata, ricevuti in che modo dal Depositario? nome - cognome o altro tipo "scudo fiscale n. .....- dovrà comunque annotarli sul libro dei Soci che comunque è consultabile da altri azionisti della stessa ?. Tieni conto che esiste un obbligo per l'emittente, indipendentemente dal tipo di aliquota fiscale applicata dal sostituto d'imposta, di annotare tutti i possessori di azioni alla data di stacco anche chi rinuncia o rinvia l'incasso del dividendo stesso.

Probabilmente Vi sarà un parere poi emesso dall'assonime nel frattempo se hai delle news in merito ti prego di annotarle nello stesso post.

un saluto
 
Fidel non so se ti sei registrato con un altro nick.
Hai saputo qualcosa?
Forse possono andare a Libro come "scudo fisc. n." tenendo agli atti la documentazione...

Attendo Tue.
Saluti.
 
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