Non ho trovato traccia della possibile revoca ma operativamente parlando megli starne fuori
COMUNICATO STAMPA
ANTICHI PELLETTIERI
Cavriago, 20 novembre 2012
DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 NOVEMBRE 2012
Antichi Pellettieri S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna,
avvalendosi di quanto previsto da talune novità legislative recentemente entrate in vigore, ha
deliberato di depositare presso il Tribunale di Reggio Emilia un ricorso ai sensi dell'articolo 182-
bis, sesto comma, della Legge Fallimentare. Le trattative con il ceto bancario hanno infatti
portato ad una condivisione del testo di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'art. 182 bis nelle sue caratteristiche essenziali, pur permanendo la necessità di definire
ancora taluni elementi residuali e, in ogni caso, senza che tali trattative abbiano sinora
condotto all'assunzione di impegni vincolanti. L’accordo con il ceto bancario prevede la
sottoscrizione da parte delle banche di un aumento di capitale ad esse riservato con emissione
di una particolare categoria di azioni con diritto di voto limitato ai sensi dell’art. 2351, comma
2, del codice civile. Tale struttura consente di salvaguardare i diritti patrimoniali degli attuali
azionisti, facendo sì che rimanga impregiudicata la quota di partecipazione degli stessi al
capitale sociale di natura ordinaria, salvo l’effetto diluitivo immediato per una percentuale pari
al 50% conseguente all’aumento di capitale riservato.
Il sesto comma dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare prevede una forma di tutela per
la società già nella fase delle trattative, e quindi prima della formalizzazione dell'accordo con il
ceto creditorio. Stabilisce infatti tale disposizione che la società possa richiedere di beneficiare
del divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, depositando
presso il Tribunale competente apposita istanza di sospensione, che produce tali effetti una
volta pubblicata nel registro delle imprese. A tal fine la società deve depositare un ricorso
unitamente ad una proposta di accordo corredata da una dichiarazione, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta depositata sono in corso trattative con i
creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione di
un professionista indipendente avente i requisiti di legge circa l’idoneità della proposta, se
accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso
trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Il deposito del
ricorso ai sensi dell'art. 182 bis, sesto comma consentirà inoltre alla società di beneficiare
dell'esenzione dall'applicazione dell'articolo 2447 del codice civile e della causa di scioglimento
per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484, n 4 del codice civile sino ad
intervenuta omologa, nei termini di legge, dell'accordo di ristrutturazione.
In considerazione di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di
conferire al Presidente il potere di convocare presso la sede sociale in Cavriago, Via della
Repubblica 86 un'assemblea straordinaria degli azionisti da tenersi il 21 dicembre 2012 in
prima convocazione ed occorrendo il 17 gennaio 2013 in seconda convocazione per deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. revoca della delibera di aumento del capitale sociale approvata dall'assemblea dei
soci in data 1 agosto 2012;
2. eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della società. Delibere
inerenti e conseguenti;
3. riduzione del capitale sociale per perdite;