Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
poi si potrebbero vedere veri e propri reati quali l'estorsione: tu mi cambi il tasso, io volendo potrei recedere entro 60gg ma dovrei restituirti tutti i soldi che molto probabilmente non ho e quindi sarei costretto ad accettare le modifiche pena la perdita della casa
sono due cose diverse
quella che sottoponi tu è la fattispecie di un crollo del valore del bene ipotecato
la domanda invece verteva sul fatto che la banca può inventarsi che "per colpa della crisi ti aumento il tasso" o simile...questo non può farlo
prendiamo l'esempio concreto postato
8.4 La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali,
se sussiste un giustificato motivo quale ad es. variazione dei tassi, mutamenti nelle caratteristiche gestionali, variazioni delle
condizioni di mercato o della normativa di riferimento, che hanno impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari
(art. 118 del T.U.B.).
anche qui prevedono un giustificato motivo, quindi dovrebbero comunque indicarlo
e sarebbe poi da vedere se quel motivo sia davvero valido
di conseguenza, una clausola come quella che indichi (comodacci loro senza nemmeno spiegare) è certamente nulla
Il decreto-legge n.223/06 del 4 luglio (cosiddetto Bersani),
definitivamente convertito dalla legge 248/2006 -pubblicata sulla G.U.
dell'11/8/06 - ed entrata in vigore il 12/8/06 stabilisce,
all'articolo 10, che la banca può modificare unilateralmente le
condizioni del contratto nel caso in cui sussista un giustificato
motivo. Tale disposizione si applica, però, ai soli contratti "di
durata", vale a dire quelli che non hanno una scadenza ben definita.
Di conseguenza, i contratti di mutuo ipotecario, come anche i
contratti di finanziamento, non possono essere fatti ricomprendere
nelle citate disposizioni, poiché essi hanno una data di scadenza ben
precisa, che corrisponde col pagamento dell'ultima rata prevista dal
piano di ammortamento o, al massimo, al momento dell'eventuale
estinzione anticipata.
.....
.......
Una parola definitiva è stata già fornita dalla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico numero 5574 del 21
febbraio 2007, la quale ha espressamente escluso i mutui immobiliari
dall'applicazione dell'art. 10 del decreto Bersani.