Articolo 118 del testo unico bancario: si applica ai mutui?

jomax

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In virtu' dell'articolo sopracitato, la banca puo' modificare le condizioni di un mutuo in corso (tasso, spread o cap)?
 
Il decreto-legge n.223/06 del 4 luglio (cosiddetto Bersani),
definitivamente convertito dalla legge 248/2006 -pubblicata sulla G.U.
dell'11/8/06 - ed entrata in vigore il 12/8/06 stabilisce,
all'articolo 10, che la banca può modificare unilateralmente le
condizioni del contratto nel caso in cui sussista un giustificato
motivo. Tale disposizione si applica, però, ai soli contratti "di
durata", vale a dire quelli che non hanno una scadenza ben definita.
Di conseguenza, i contratti di mutuo ipotecario, come anche i
contratti di finanziamento, non possono essere fatti ricomprendere
nelle citate disposizioni, poiché essi hanno una data di scadenza ben
precisa, che corrisponde col pagamento dell'ultima rata prevista dal
piano di ammortamento o, al massimo, al momento dell'eventuale
estinzione anticipata. Una parola definitiva è stata già fornita dalla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico numero 5574 del 21
febbraio 2007, la quale ha espressamente escluso i mutui immobiliari
dall'applicazione dell'art. 10 del decreto Bersani.
 
grazie per il chiarimento!OK!

quindi tutto questo che segue è solo per le spese?

art. 8) SPESE E MODIFICHE CONTRATTUALI
8.1 La Parte mutuataria espressamente concorda di avere a proprio carico:
- tutte le spese, comprese le spese notarili;
- gli oneri fiscali, anche futuri, in qualsiasi modo dipendenti da o collegati a questo atto;
- le spese per il rilascio della copia esecutiva a favore della Banca;
- le spese per l'iscrizione, frazionamento, conferma e rinnovazione ipotecaria, per le quietanze, cancellazioni e riduzioni ipotecarie
(art. 115 e seguenti del T.U.B.).
8.2 La Parte mutuataria non dovrà pagare alcuna spesa in caso di cancellazione di ipoteca effettuata ai sensi dell’art. 13, commi
8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007 convertito, con modificazioni, nella Legge 40/2007.
8.3 Si applicano al mutuo le commissioni e spese previste nel “Documento di Sintesi”, allegato al contratto di mutuo.
8.4 La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali,
se sussiste un giustificato motivo quale ad es. variazione dei tassi, mutamenti nelle caratteristiche gestionali, variazioni delle
condizioni di mercato o della normativa di riferimento, che hanno impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari
(art. 118 del T.U.B.).
8.5 La Banca deve comunicare alla Parte mutuataria ogni eventuale modifica unilaterale, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole (ad esempio mediante l’utilizzo della posta elettronica se e dopo che la Parte
mutuataria ha accettato questa modalità e indicato il relativo recapito di posta elettronica). La comunicazione deve indicare
espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
8.6 La Parte mutuataria può, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di “Proposta di modifica unilaterale del
contratto”, recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura ed ottenere, nella fase di liquidazione del rapporto contrattuale,
l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se la Parte mutuataria non recede entro i termini e con le modalità appena
indicate, le modifiche si intendono approvate.
8.7 La Parte mutuataria approva specificatamente che, nel periodo di ammortamento del mutuo potranno variare in senso ad essa
sfavorevole i prezzi e le altre condizioni di contratto, fermo restando che il tasso di interesse sarà regolato in base a quanto è previsto
da questo contratto (art. 117, 5° Comma del T.U.B.).
 
Ultima modifica:
anche data la circolare ministeriale, la parte in cui citano le condizioni economiche che potrebbero variare (tassi, ecc.) è nulla perchè in contrasto con la norma
 
perfetto, grazie ancora;)
 
poi si potrebbero vedere veri e propri reati quali l'estorsione: tu mi cambi il tasso, io volendo potrei recedere entro 60gg ma dovrei restituirti tutti i soldi che molto probabilmente non ho e quindi sarei costretto ad accettare le modifiche pena la perdita della casa
 
poi si potrebbero vedere veri e propri reati quali l'estorsione: tu mi cambi il tasso, io volendo potrei recedere entro 60gg ma dovrei restituirti tutti i soldi che molto probabilmente non ho e quindi sarei costretto ad accettare le modifiche pena la perdita della casa

Non vorrei spaventarti, ma in OGNI contratto di mutuo è sempre presente una clausola con la quale la banca si riserva il diritto di chiudere il mutuo pretendendo da te il saldo del debito residuo entro un tempo brevissimo.

Un tipico esempio nel quale preoccuparsi seriamente di questa eventualità è quando si è fatto un mutuo al 100% (o quasi) per usa casa che dopo qualche anno crolla di valore, al punto che il suo valore residuo minaccia di scendere sotto al livello al quale essa rappresenta una sufficiente garanzia del prestito.

Si tratta di un evidente caso di "abuso di posizione dominante" legalizzato, ma tant'è. :(
 
sono due cose diverse

quella che sottoponi tu è la fattispecie di un crollo del valore del bene ipotecato

la domanda invece verteva sul fatto che la banca può inventarsi che "per colpa della crisi ti aumento il tasso" o simile...questo non può farlo
 
sono due cose diverse

quella che sottoponi tu è la fattispecie di un crollo del valore del bene ipotecato

la domanda invece verteva sul fatto che la banca può inventarsi che "per colpa della crisi ti aumento il tasso" o simile...questo non può farlo

Mi sa che non hai capito. Quello del crollo del bene ipotecato era solo un esempio per razionalizzare una clausola contrattuale che invece è scritta nero su bianco a INSINDACABILE giudizio della banca. Cioè se la banca per qualsiasi motivo (che NON è tenuta ad esporre) decide che vuole indietro i suoi soldi, tu non puoi farci nulla, se non montare un casino e sperare nell'inefficienza della giustizia italiana, naturalmente (la cosiddetta alea" del giudizio... :rolleyes:).
 
prendiamo l'esempio concreto postato

8.4 La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali,
se sussiste un giustificato motivo quale ad es. variazione dei tassi, mutamenti nelle caratteristiche gestionali, variazioni delle
condizioni di mercato o della normativa di riferimento, che hanno impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari
(art. 118 del T.U.B.).




anche qui prevedono un giustificato motivo, quindi dovrebbero comunque indicarlo

e sarebbe poi da vedere se quel motivo sia davvero valido

di conseguenza, una clausola come quella che indichi (comodacci loro senza nemmeno spiegare) è certamente nulla
 
prendiamo l'esempio concreto postato

8.4 La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole, le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali,
se sussiste un giustificato motivo quale ad es. variazione dei tassi, mutamenti nelle caratteristiche gestionali, variazioni delle
condizioni di mercato o della normativa di riferimento, che hanno impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari
(art. 118 del T.U.B.).




anche qui prevedono un giustificato motivo, quindi dovrebbero comunque indicarlo

e sarebbe poi da vedere se quel motivo sia davvero valido

di conseguenza, una clausola come quella che indichi (comodacci loro senza nemmeno spiegare) è certamente nulla

motivo: ricapitalizzazione di investimenti mobiliari, antani ecc. ecc. ai sensi art. succitato te la prendi in saccoccia e sganci la grana o la casa... :rolleyes:
Figurati se hanno difficoltà a tirar fuori un motivo giustificato SECONDO IL LORO STESSO PARERE... :wall: :(
 
Il decreto-legge n.223/06 del 4 luglio (cosiddetto Bersani),
definitivamente convertito dalla legge 248/2006 -pubblicata sulla G.U.
dell'11/8/06 - ed entrata in vigore il 12/8/06 stabilisce,
all'articolo 10, che la banca può modificare unilateralmente le
condizioni del contratto nel caso in cui sussista un giustificato
motivo. Tale disposizione si applica, però, ai soli contratti "di
durata", vale a dire quelli che non hanno una scadenza ben definita
.
Di conseguenza, i contratti di mutuo ipotecario, come anche i
contratti di finanziamento, non possono essere fatti ricomprendere
nelle citate disposizioni, poiché essi hanno una data di scadenza ben
precisa, che corrisponde col pagamento dell'ultima rata prevista dal
piano di ammortamento o, al massimo, al momento dell'eventuale
estinzione anticipata.
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Che tu sappia quali riferimenti giuridici chiariscono il punto che ho evidenziato in grassetto?

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Una parola definitiva è stata già fornita dalla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico numero 5574 del 21
febbraio 2007, la quale ha espressamente escluso i mutui immobiliari
dall'applicazione dell'art. 10 del decreto Bersani.

E' possibile consultare il testo della suddetta circolare al link indicato qui di seguito:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/php9gUU4d.pdf
 
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