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Polizze vita a prova di fisco
Il regime ante Dlgs 47/2000 resta perché le trasformazioni in unit-linked non configurano un nuovo contratto. Le Entrate riconoscono che ai fini civilistici il cambio di investimento non costituisce novzione
 

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Tecnica
Trattamento fiscale dei contratti di assicurazione di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
21/05/2003


Con l’istanza di interpello inoltrata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, indirizzata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, la Società XY Assicurazioni ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

Riportiamo di seguito il testo della Risoluzione n. 111/E del 15 maggio 2003 dell'Agenzia delle Entrate.

Esposizione del quesito
La società XY Assicurazioni ha in corso contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I di cui alla tabella allegato n. 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (in materia di imposta sulle assicurazioni), stipulati anteriormente al 1° gennaio 2001. Tali contratti prevedono il consolidamento delle prestazioni annualmente maturate e la garanzia di una rivalutazione annuale minima. Per assolvere gli impegni contrattuali che derivano da tale tipologia di contratti, la società ha costituito dei fondi a gestione separata i cui attivi sono stati investiti in titoli del debito pubblico. Le riserve matematiche riferite a tali contratti sono investite in detti fondi i cui rendimenti sono attribuiti al contratto. Considerato che i rendimenti dei titoli del debito pubblico si sono notevolmente ridotti, la società intende proporre la trasformazione dei contratti sulla vita aventi le caratteristiche sopra richiamate in contratti di assicurazione di Ramo III modificando le modalità di investimento del maturato e dei premi di futura scadenza. In particolare, la trasformazione dei contratti avverrebbe mediante il passaggio delle riserve accumulate sul contratto in essere su un altro contratto, fermi restando i soggetti contraenti e la natura previdenziale dell’investimento.
In sostanza, il capitale maturato e i successivi premi verrebbero investiti in quote di fondi interni assicurativi i cui attivi sono impiegati in titoli azionari, obbligazionari e in quote di OICVM, in modo che le prestazioni dei contratti risulterebbero agganciate ai risultati di tali fondi (cosiddette polizze “unit linked”). La società istante, pertanto, chiede di conoscere se la trasformazione dei contratti in essere in polizze unit linked configuri o meno l’ipotesi di “rinnovo” del contratto agli effetti dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. Tale ultima disposizione prevede, infatti, che ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si rende applicabile la nuova disciplina fiscale introdotta dall’articolo 13 del citato D.Lgs. n. 47 del 2000.

Soluzione prospettata dal contribuente
Al fine di meglio comprendere tale problematica, la società istante ritiene in primo luogo necessario chiarire il significato della locuzione “contratti rinnovati”, sia nell’ambito del d.lgs. n. 47 del 2000 che, più in generale, con riferimento alla normativa tributaria. Facendo esplicitamente riferimento alla disciplina civilistica di tale fattispecie, viene ricordata la letterale interpretazione della formula relativa all’istituto della “rinnovazione tacita del contratto”. Nel nostro ordinamento, infatti, l’istituto della rinnovazione è inscindibilmente legato all’esistenza di un termine allo scadere del quale il rapporto giuridico instaurato tra le parti viene meno unitamente a tutte le obbligazioni da esso originate sempreché, attraverso la rinnovazione, le parti non pattuiscano una proroga di tali obbligazioni oltre il termine originariamente stabilito.
Ciò premesso, ritiene la società istante che con la locuzione contenuta nella normativa fiscale che qui interessa, contratti (omissis)… rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001, il legislatore abbia inteso riferirsi ai casi in cui, successivamente a tale data, la scadenza, intesa come termine dal quale l’assicuratore deve corrispondere la prestazione, venga esplicitamente o tacitamente prorogata nel tempo. Rileva in proposito l’interpellante, che nell’ipotesi di specie la rinnovazione non risulta applicabile dal momento che non sussiste l’intenzione dei soggetti del rapporto di sostituire una diversa obbligazione a quella originaria che rimane estinta (cosiddetto “animus novandi”). Sotto tale aspetto, infatti, le modifiche del contratto originario non necessitano di tale animus novandi, dal momento che il carattere novativo è riconosciuto alle modifiche che riguardano i soggetti, il titolo o l’oggetto dell’obbligazione.
Nel caso specifico, invece, rimangono senza dubbio immutati i soggetti del rapporto, le funzioni che il contratto è destinato ad assolvere e le obbligazione che derivano dal contratto stesso. Pertanto, la modifica contrattuale in esame non determina, secondo l’istante, una “novazione oggettiva” delle obbligazioni derivanti dal contratto originario ai sensi dell’articolo 1230 del codice civile, non comportando, nel caso di specie, l’estinzione dell’obbligazione originaria e la
conseguente sostituzione con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso. In conclusione, la società assicuratrice sostiene che le suddette trasformazioni dei contratti sulla vita non importano rinnovazione dei contratti in
corso stipulati anteriormente al 1° gennaio 2001 e pertanto ad essi si continuerebbe ad applicare il trattamento fiscale vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47 del 2000, quale il mantenimento della detrazione dei premi nel limite del 19 per cento fino ad un massimo di euro 1.291,14 e l’applicazione dell’imposta sulle assicurazioni pari al 2,5 per cento dei premi versati.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come è noto il D.Lgs. n. 47 del 2000 ha profondamente innovato il regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita, sostituendo alla disciplina unitaria che prevedeva la detraibilità dei premi assicurativi una differenziazione del regime fiscale in funzione del tipo di prestazione assicurata ai beneficiari. In particolare, la lettera g-quater) dell’articolo 41, comma 1, del TUIR e il correlato comma 4 dell’articolo 42, hanno ad oggetto i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che prevedono (sin dall’origine) l’erogazione di un capitale; la lettera g-quinquies) dell’articolo 41, comma 1, del TUIR e il correlato comma 4-ter dell’articolo 42, disciplinano invece il regime fiscale dei contratti assicurativi che prevedono (sin dall’origine) l’erogazione di una rendita vitalizia non riscattabile dopo l’inizio della sua erogazione.
Sia i contratti che prevedono l’erogazione di un capitale in caso di sopravvivenza dell’assicurato, quanto i contratti di capitalizzazione, rientrano nella categoria dei contratti assicurativi c.d. “finanziari”; gli altri sono qualificati come contratti “previdenziali”.
Quanto all’individuazione del regime fiscale applicabile alle diverse categorie di contratti così individuate, si ricorda, sinteticamente, che il diritto alla detrazione d’imposta dall’IRPEF spetta unicamente ai contratti di assicurazione che abbiano ad oggetto la copertura del rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5% e non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana e che le relative prestazioni non sono considerate tassabili. Per contro, i premi versati sulla base dei contratti di assicurazione cd. “finanziari” e “previdenziali” non danno diritto ad alcuna detrazione d’imposta e i rendimenti finanziari maturati in dipendenza di tali contratti sono assoggettabili ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,5 per cento. Tale imposta si applica all’atto della percezione dei capitali con riferimento ai contratti “finanziari” e, anno per anno (secondo il criterio di maturazione) nei contratti previdenziali. Le prestazioni corrispondenti alla restituzione dei premi versati non sono conseguentemente imponibili sia nel caso in cui la prestazione sia erogata sotto forma di rendita sia sotto forma di capitale. Inoltre, occorre tener presente che l’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 47 del 2000, ha introdotto un regime di esenzione con riguardo ai premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001 ai fini dell’imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Con la richiamata disposizione sono state in conseguenza apportate alcune modifiche alla legge n. 1216 del 1961, nonché ai relativi allegati.
Circa la decorrenza del nuovo regime tributario sopra richiamato, l’articolo 16 del D.Lgs. n. 47 del 2000 ha stabilito che le disposizioni che individuano il nuovo regime fiscale dei premi agli effetti sia della detraibilità dei premi sia dell’applicazione dell’imposta sulle assicurazioni, nonché il nuovo regime di tassazione dei capitali e delle rendite vitalizie corrisposte sulla base di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione “si applicano per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001”.
Il medesimo regime è applicabile anche ai premi relativi ai contratti rinnovati, nonché ai premi di assicurazione versati dai fondi pensione gestiti mediante convenzioni assicurative, a decorrere dalla predetta data. In ogni caso, per i contratti rinnovati la previgente disciplina continua ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in
cui il contratto è rinnovato. Il legislatore in sostanza non si è limitato a fissare in via generale la decorrenza delle nuove disposizioni tributarie, ma ha disciplinato puntualmente il passaggio dal vecchio al nuovo regime. La norma ha stabilito, infatti, l’applicabilità del nuovo regime tributario ai contratti stipulati nonché a quelli rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001, equiparando, pertanto, ai contratti di nuova stipulazione quelli rinnovati. L’espresso riferimento ai contratti “rinnovati” ha particolare rilevanza ai fini della delimitazione dell’ambito in applicazione del nuovo trattamento tributario, poiché riconduce espressamente nell’ambito applicativo della disciplina recata dal D.Lgs. n. 47 del 2000 anche i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, se rinnovati successivamente a tale data. Secondo la circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, l’espressione “rinnovati” comprende anche l’ipotesi di tacita rinnovazione o proroga del contratto. Sono, pertanto, assoggettate al nuovo regime tributario le prestazioni riferibili agli importi maturati a partire dalla data di scadenza del contratto originario oggetto del rinnovo.
Tuttavia, occorre specificare che il contratto si intende “rinnovato” allorquando l’assicurato, con la sua manifestazione di volontà, esercita alla scadenza, anche se tacitamente, il diritto di accettazione che gli è stato irrevocabilmente attribuito: al momento dell’accettazione della proposta viene quindi concluso il contratto oggetto della proposta irrevocabile, vale a dire, nel caso di specie, il rinnovo dell’originario contratto. Nel caso prospettato dall’istante, invece, la “trasformazione” di polizze non sembra rientrare, almeno sotto il profilo fiscale, nell’ambito della fattispecie del “rinnovo” del contratto.
L’espressione “rinnovo del contratto”, utilizzata atecnicamente dal legislatore fiscale, é intesa ad estendere la portata delle nuove disposizioni fiscali, nel senso di comprendere nel nuovo regime tutti i casi in cui il rapporto venga prorogato rispetto alla sua originaria scadenza, ovvero a quella eventualmente prorogata prima del 1º gennaio 2001, sia come tacito rinnovo che come proroga espressa (cfr. Circolare n. 29/2001, Cap. III, Par. 2.4 e, da ultimo, la Risoluzione n. 229 del 12 luglio 2002). Il problema si riduce, quindi, a quello di stabilire se la trasformazione che interverrà sui contratti in corso al momento in cui, ad opera delle parti, vengono fissati gli elementi del contratto trasformato, sia strutturalmente assimilabile al riscatto del vecchio contratto e alla stipula di un nuovo contratto ovvero possa considerarsi mera modificazione del contratto in corso, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, che sui contratti “trasformati” permarrebbe il regime fiscale vigente al momento della trasformazione. A tali fini è necessario esaminare gli effetti civilistici della trasformazione stessa, verificando, caso per caso, se la modifica riguardi elementi essenziali del contratto, tale da determinare una “novazione oggettiva” del contratto (artt. 1230-1240 del c.c.) se non, addirittura, la formazione di un nuovo contratto. Lo stesso legislatore nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 47 del 2000 si è espresso inequivocabilmente in questo senso, laddove ha espressamente precisato che “naturalmente, ai fini di determinare la data di stipulazione del contratto, non possono che valere i principi in materia”. Più in particolare, la Relazione, sub art. 13, in risposta all’osservazione di cui al punto 16 della Relazione della Commissione parlamentare - che, tra l’altro, chiedeva di chiarire esplicitamente che la nuova disciplina di cui al capo IV, oggetto dell’art. 16, si applicasse anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano
in corso piani di versamento - ha affermato, con riferimento ai versamenti successivi alla suddetta data, che “trattasi di materia chiaramente demandata alla sola libera negoziazione delle parti contrattuali”, soggiungendo, come ulteriore motivo della inopportunità di una specifica regolamentazione, che “la disciplina prevista per i nuovi contratti differisce in modo così sostanziale dalla precedente che neppure parrebbe immaginabile un’ipotesi di mera rinegoziazione del precedente contratto”.
Ciò premesso, si rileva che dal punto di vista civilistico non può configurarsi come novazione la trasformazione di una polizza rivalutabile di tipo tradizionale in una polizza di tipo “unit linked”, in quanto i rendimenti della gestione separata e il valore delle quote dei fondi di investimenti sono soltanto parametri che concorrono alla determinazione dell’importo delle prestazioni assicurate e, pertanto, la trasformazione si risolve esclusivamente nel cambiamento delle modalità di calcolo della prestazione. Non si tratta, infatti, di una modifica tale da determinare l’estinzione dell’obbligazione originaria e la conseguente sostituzione con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso in quanto rimarrebbe in ogni caso garantito il pagamento di una prestazione alla scadenza del contratto o, in caso di premorienza dell’assicurato, la liquidazione di una somma di denaro in favore dei terzi beneficiari.
Conseguentemente, si ritiene che, anche sotto il profilo fiscale, la trasformazione non integri un “nuovo contratto” con conseguente applicazione, a tali polizze, del regime fiscale applicabile prima della trasformazione. Si ritiene, pertanto, che ai contratti trasformati rimanga applicabile la disciplina fiscale previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47 del 2000,
compresa l’assoggettabilità all’imposta di cui alla legge n. 1216 del 1961.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.


http://www.assinews.it/testi/tiz1527_210503tec.html
 
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26 maggio 2003
Detrazioni fiscali, regime agevolato per le unit linked

L'Agenzia delle entrate ridà linfa vitale alle polizze unit linked; con una recente interpretazione in risposta a un interpello di una compagnia di assicurazioni è stato infatti stabilito che la trasformazione di una polizza vita classica in una appunto vincolata ad andamenti di strumenti finanziari sottostanti non può essere ritenuta una trasformazione sostanziale dell'originario contratto, con la conseguenza che per tali polizze può continuarsi ad applicare il regime di detrazione in vigore fino al 2000. Così, a differenza delle polizze assicurative a prevalente contenuto finanziario, che hanno perso i benefici fiscali con la riforma della previdenza complementare, tali modifiche possono ancora godere del previgente favorevole regime; ItaliaOggi Sette approfondisce, anche in vista delle prossime scadenze dichiarative, il trattamento fiscale di tali strumenti, con una panoramica di tutte le varie tipologie di premi versati e delle loro influenze sul reddito imponibile del sottoscrittore.

Che cosa sono le unit linked

Le polizze di tipo unit linked sono sostanzialmente contratti assicurativi vita il cui premio è impiegato nell'acquisto di quote di fondi comuni d'investimento, di comparti di sicav e di quote di fondi immobiliari. Si tratta di polizze cosiddette ad accumulazione, nel senso che il premio versato viene investito in strumenti finanziari con il vantaggio dell'eventuale capitalizzazione derivante dall'incremento del valore delle quote dei prodotti in cui si investe.

Questa caratteristica fa sì che le unit linked da un lato consentono una gestione più dinamica e attiva rispetto alle polizze vita classiche, ma dall'altro non possono garantire il consolidamento del risultato annuo maturato, a differenza del rendimento delle polizze classiche che è invece acquisito anno per anno e che nessun evento finanziario può modificare negli anni successivi. Nelle polizze di tipo unit linked il rendimento non è garantito e varia in funzione dell'andamento dei mercati finanziari.

Esistono diversi tipi di unit linked a seconda del tipo di esposizione di portafoglio. Principalmente si possono dividere in cinque macrocategorie: azionarie, bilanciate, obbligazionarie, monetarie, flessibili. All'interno delle quali è poi possibile trovare molte suddivisioni sia a livello geografico (linee specializzate sui mercati europei o su quelli americani o su quelli dei paesi emergenti ecc.), a livello settoriale (linee azionarie focalizzate sul settore finanziario o su quello tecnologico o su quello immobiliare ecc.), o anche a livello valutario (linee indirizzate su titoli denominati in dollari Usa o su titoli emessi in franchi francesi o in sterline inglesi ecc.). Di recente introduzione sono poi le linee di tipo unit linked a capitale protetto o garantito: contratti unit linked a tutti gli effetti che, tuttavia, permettono al sottoscrittore di godere di un'importante protezione del capitale a scadenza.

Le polizze in questione offrono una pianificazione previdenziale dinamica e sempre adattabile alla situazione personale dell'investitore; è possibile, per esempio, sottoscrivere una unit linked a indirizzo prevalentemente azionario per poi spostarsi verso soluzioni che prevedano un graduale abbassamento del profilo di rischio della polizza a mano a mano che ci si avvicina alla cessazione dell'attività.

Quanto al premio è possibile scegliere tra un contratto di tipo unit linked a premio unico o a premio ricorrente, o dato da una combinazione di entrambi. La formula a premio unico è utile per incrementare il montante da destinare alla copertura previdenziale, quella del premio ricorrente si presta meglio a scegliere ogni periodo il tipo di linea che più ritiene opportuno per ottimizzare il portafoglio in funzione dei diversi andamenti periodici dei mercati o delle mutate condizioni personali.


Regime fiscale dei premi assicurativi

Come è noto il dlgs n. 47 del 2000 ha profondamente innovato il regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita, sostituendo alla disciplina unitaria che prevedeva la detraibilità dei premi assicurativi una differenziazione del regime fiscale in funzione del tipo di prestazione assicurata ai beneficiari.

Sia i contratti che prevedono l'erogazione di un capitale in caso di sopravvivenza dell'assicurato, sia i contratti di capitalizzazione, rientrano nella categoria dei contratti assicurativi cosiddetti ´finanziari'; gli altri sono qualificati come contratti ´previdenziali'.

Quanto all'individuazione del regime fiscale applicabile alle diverse categorie di contratti così individuate, si ricorda, sinteticamente, che il diritto alla detrazione d'imposta dall'Irpef spetta unicamente ai contratti di assicurazione che abbiano a oggetto la copertura del rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5% e non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana e che le relative prestazioni non sono considerate tassabili.

Per contro, i premi versati sulla base dei contratti di assicurazione cosiddetti ´finanziari' e ´previdenziali' non danno diritto ad alcuna detrazione d'imposta e i rendimenti finanziari maturati in dipendenza di tali contratti sono assoggettabili a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5%. Tale imposta si applica all'atto della percezione dei capitali con riferimento ai contratti ´finanziari' e, anno per anno (secondo il criterio di maturazione), nei contratti previdenziali.

Le prestazioni corrispondenti alla restituzione dei premi versati non sono conseguentemente imponibili sia nel caso in cui la prestazione sia erogata sotto forma di rendita sia sotto forma di capitale.

Inoltre, occorre tener presente che l'articolo 13, comma 3, del dlgs n. 47 del 2000, ha introdotto un regime di esenzione con riguardo ai premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001 ai fini dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Con la richiamata disposizione sono state in conseguenza apportate alcune modifiche alla legge n. 1216 del 1961, nonché ai relativi allegati.

Circa la decorrenza del nuovo regime tributario sopra richiamato, l'articolo 16 del dlgs n. 47 del 2000 ha stabilito che le disposizioni che individuano il nuovo regime fiscale dei premi agli effetti sia della detraibilità dei premi sia dell'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni, nonché il nuovo regime di tassazione dei capitali e delle rendite vitalizie corrisposte sulla base di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ´si applicano per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001'.

Il medesimo regime è applicabile anche ai premi relativi ai contratti rinnovati, nonché ai premi di assicurazione versati dai fondi pensione gestiti mediante convenzioni assicurative, a decorrere dalla predetta data.

In ogni caso, per i contratti rinnovati la previgente disciplina continua ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è rinnovato.

Il legislatore in sostanza non si è limitato a fissare in via generale la decorrenza delle nuove disposizioni tributarie, ma ha disciplinato puntualmente il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

La norma ha stabilito, infatti, l'applicabilità del nuovo regime tributario ai contratti stipulati nonché a quelli rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001, equiparando, pertanto, ai contratti di nuova stipulazione quelli rinnovati.

L'espresso riferimento ai contratti ´rinnovati' ha particolare rilevanza ai fini della delimitazione dell'ambito in applicazione del nuovo trattamento tributario, poiché riconduce espressamente nell'ambito applicativo della disciplina recata dal dlgs n. 47 del 2000 anche i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, se rinnovati successivamente a tale data.

Secondo la circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, l'espressione ´rinnovati' comprende anche l'ipotesi di tacita rinnovazione o proroga del contratto.

Sono, pertanto, assoggettate al nuovo regime tributario le prestazioni riferibili agli importi maturati a partire dalla data di scadenza del contratto originario oggetto del rinnovo.

Tipologie di contratti per le quali spetta la detrazione

Relativamente ai contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte, si osserva che in tale tipologia di contratti rientrano non solo quelli in cui il contratto prevede l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma anche quelli che prevedono l'erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (cosiddetto contratti di tipo ´misto'). Pertanto, in quest'ambito rientrano anche i contratti che hanno per oggetto il cosiddetto rischio di morte a vita intera.

Sotto il profilo fiscale, per i contratti di tipo ´misto', si sottolinea che solo la parte del premio riferibile al rischio di morte può fruire della detrazione.

Per quanto concerne i contratti aventi a oggetto il rischio di invalidità permanente, va evidenziato che la nuova formulazione della norma consente la detrazione con riferimento ai premi se l'invalidità permanente è derivante da ´qualsiasi causa', quindi sia se è causata da infortuni sia se deriva da malattia, sempreché l'invalidità sia non inferiore al 5%.

Resta fermo che, nel caso in cui la polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore a tale limite percentuale, sarà riconosciuta la detrazione con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%.

Relativamente alle polizze assicurative aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la nuova formulazione della lettera f) dell'art. 13-bis, comma 1, del Tuir riconosce la detrazione con riferimento al relativo premio se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto e prevede che le caratteristiche alle quali devono rispondere tali contratti devono essere stabilite con decreto del ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private (Isvap).

Con decreto del ministro delle finanze del 22 dicembre 2000, è stato previsto che la detrazione di cui alla menzionata lettera f) compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana e che tali atti sono quelli concernenti l'assunzione di alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti. Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti.


Come si dichiarano i premi versati

Nel modello Unico 2003-persone fisiche i premi versati sui quali spetta la detrazione devono essere inseriti nel quadro RP.

In particolare nel rigo RP 12 trovano posto, per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.

Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. I contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19.

L'importo da indicare nel rigo RP12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14. Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del Cud 2003 e/o del Cud 2002.

Il regime di detraibilità, limitato a particolari categorie di polizze stipulate, va integrato con la previsione di deducibilità per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Questi vanno inseriti nel rigo RP19.

La deduzione dal reddito complessivo compete, entro i limiti fissati dalla norma, per i contributi e premi versati a una forma pensionistica complementare istituita su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti); a una forma pensionistica individuale attuata mediante adesione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9-bis del dlgs n. 124; a una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 9-ter dello stesso decreto.

Il limite per la deducibilità dei contributi attualmente previsto è stato raddoppiato: la deducibilità è ora consentita per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo con un limite assoluto di lire 10 milioni.

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Le istruzioni ricordano che tra questi contributi, rientrano anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2002 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps, Gestione ex Scau, per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);

- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddette assicurazioni casalinghe);

- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto ´fondo casalinghe'. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria ecc. In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Per esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.


Ultime precisazioni dell'Agenzia

Come anticipato, con la risoluzione n. 111/E del 15 maggio scorso, l'Agenzia ha chiarito la portata delle nuove disposizioni in termini di detraibilità dei premi versati in relazione a trasformazione di contratti in polizze unit linked.

In particolare, per assolvere gli impegni contrattuali che derivano da tale tipologia di contratti, la società aveva costituito dei fondi a gestione separata i cui attivi sono stati investiti in titoli del debito pubblico. Le riserve matematiche riferite a tali contratti erano state investite in detti fondi i cui rendimenti sono attribuiti al contratto.

In pratica la società intendeva proporre la trasformazione dei contratti sulla vita aventi le caratteristiche sopra richiamate in contratti di assicurazione di Ramo III modificando le modalità di investimento del maturato e dei premi di futura scadenza. In sostanza, il capitale maturato e i successivi premi verrebbero investiti in quote di fondi interni assicurativi i cui attivi sono impiegati in titoli azionari, obbligazionari e in quote di Oicvm, in modo che le prestazioni dei contratti risulterebbero agganciate ai risultati di tali fondi configurando una vera e propria polizza unit linked.

Si tratta, in sostanza, di stabilire se detta modifica configuri o meno l'ipotesi di rinnovo del contratto agli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in base al quale ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si rende applicabile la nuova disciplina fiscale.

In pratica, il contratto si intende rinnovato allorquando l'assicurato, con la sua manifestazione di volontà, esercita alla scadenza, anche se tacitamente, il diritto di accettazione che gli è stato irrevocabilmente attribuito: al momento dell'accettazione della proposta viene quindi concluso il contratto oggetto della proposta irrevocabile, vale a dire, il rinnovo dell'originario contratto.

Si legge nella risoluzione che ´L'espressione ”rinnovo del contratto”, utilizzata atecnicamente dal legislatore fiscale, è intesa a estendere la portata delle nuove disposizioni fiscali, nel senso di comprendere nel nuovo regime tutti i casi in cui il rapporto venga prorogato rispetto alla sua originaria scadenza, ovvero a quella eventualmente prorogata prima del 1° gennaio 2001, sia come tacito rinnovo che come proroga espressa'. Dal punto di vista civilistico non può configurarsi come novazione la trasformazione di una polizza rivalutabile di tipo tradizionale in una polizza di tipo ´unit linked', in quanto i rendimenti della gestione separata e il valore delle quote dei fondi di investimenti sono soltanto parametri che concorrono alla determinazione dell'importo delle prestazioni assicurate e, pertanto, la trasformazione si risolve esclusivamente nel cambiamento delle modalità di calcolo della prestazione.

Non si tratta, infatti, di una modifica tale da determinare l'estinzione dell'obbligazione originaria e la conseguente sostituzione con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso in quanto rimarrebbe in ogni caso garantito il pagamento di una prestazione alla scadenza del contratto o, in caso di premorienza dell'assicurato, la liquidazione di una somma di denaro in favore dei terzi beneficiari.

Conseguentemente, anche sotto il profilo fiscale, la trasformazione non determina un nuovo contratto ed è quindi applicabile a tali polizze il regime fiscale originario.

http://www.assinews.it/rassegna/articoli/io260503ul.html
 
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Tecnica
Regime agevolato anche per le unit
17/06/2003

L'Agenzia delle entrate ha stabilito nuove detrazioni fiscali a favore del consumatore

di Vincenzo Cirasola, vicepresidente nazionale Sna

Non c'è due senza tre. Dopo l'entrata in vigore del dlgs n° 47 del 2000, che dal 1° gennaio 2001 ha innovato il regime fiscale delle polizze vita, l'Agenzia delle Entrate, interpellata ben tre volte, ha risposto con altrettante risoluzioni confermando con la massima coerenza un medesimo principio di base.

Con la recente risoluzione n° 111 del 15/05/03 ha stabilito che la trasformazione di una polizza vita tradizionale in una a carattere finanziario, unit o index linked, non può essere ritenuto un cambiamento sostanziale del contratto originario. Conseguentemente, anche per queste polizze, messe sul mercato nel 1997, è possibile continuare ad applicare il vecchio regime di detrazioni fiscale, fino alla scadenza naturale del contratto iniziale. Implicitamente la risoluzione non può che avallare anche il contrario: chi ha in corso una unit o una index può trasformarla in una polizza tradizionale.

Ricordiamo ai lettori i contenuti delle due precedenti risoluzioni.
La prima (n° 229/E del 12/07/02) ha definito il concetto "rinnovazione di un contratto" mediante il quale si afferma che la posticipazione del termine di scadenza costituisce una manifestazione di volontà di un nuovo accordo contrattuale. Pertanto, il "differimento" di una polizza giunta a scadenza equivale alla stipulazione di una nuova polizza e come tale assoggetta al nuovo regime fiscale.

Con la seconda (n° 378/e del 3/12/02), della quale ci siamo occupati su questa pagina lo scorso dicembre, è stato confermato che i "versamenti integrativi" sulle polizze a vita intera stipulate prima del 31/12/00, comprese quelle a premio unico (unit e index linked) non sono considerati rinnovazioni di contratto. Ragion per cui continuano a usufruire della vecchia detrazione del 19 % su € 1.291,14, pari a un risparmio effettivo di € 245,31 l'anno, anche per versamenti effettuati dopo il 31/12/00. Versamenti che possono durare anche per tutta la vita dell'assicurato.

La libertà di cambiare prodotto conservando i vantaggi fiscali, come stabilito dalla terza risoluzione, è di sicuro un beneficio per il consumatore al quale però raccomandiamo la massima attenzione, invitandolo a non fidarsi delle consulenze di qualche improvvisato "venditore di polizze" o sportellista bancario.
Il nostro suggerimento è quello di confrontarsi sempre col proprio agente di assicurazione il quale, dopo un'analisi del suo profilo di predisposizione al rischio, potrà spiegargli con professionalità i pro e i contro della trasformazione di una polizza vita. Polizza stipulata, magari, con fini assicurativi e previdenziali.
E' importante, difatti, che il consumatore sia consapevole che le polizze vita tradizionali - che oggi qualcuno considera obsolete e costose - prevedono un rendimento minimo garantito e lasciano il rischio finanziario a totale carico della compagnia. I fondi assicurativi, invece, non hanno alcuna garanzia, pertanto il rischio finanziario è solo del cliente. Fatta eccezione per quei fondi che coprono il capitale iniziale versato, ma che hanno però un caricamento più alto.

La storia insegna che clienti che hanno stipulato una polizza di risparmio assicurativo tradizionale, che ricordiamo sono sorte nel 1979, con caricamenti alti e con durata di 15/20 anni, quando ritirano il capitale maturato a scadenza sono abbastanza soddisfatti. Mentre coloro che hanno snobbato le polizze a gestione separate, preferendo investire nei fondi, non solo azionari ma anche obbligazionari, sono fortemente delusi.

Il nostro consiglio è di integrare una polizza tradizionale con una unit. E non di sostituirla. In ogni caso, prima di prendere una qualsiasi decisione è importante riflettere e soprattutto diffidare di chi promette tanto. Noi agenti di assicurazione promettiamo poco, però lo manteniamo.
http://www.assinews.it/testi/tiz1581_170603tec.html
 
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