Attika group: sollecitazione abusiva del risparmio?

  • ANNUNCIO: 36° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Sui mercati azionari prevale l’avversione al rischio, dopo i toni restrittivi della Fed che in settimana ha segnalato tassi più elevati e per più tempo. Mercoledì scorso la banca centrale americana ha deciso di mantenere i tassi invariati ma al tempo stesso le nuove proiezioni indicano che la maggior parte dei funzionari è favorevole ad un nuovo rialzo entro fine anno. Giovedì si è riunita la Bank of England che non ha toccato i tassi e c’è chi parla della fine del ciclo restrittivo. Al termine della riunione, i tassi sono rimasti invariati al 5,25%, interrompendo così la striscia di 14 strette consecutive. Venerdì, invece, è stato il turno della Bank of Japan che ha mantenuto i tassi negativi e ha lasciato inalterata la politica monetaria, confermando la visione secondo cui l’inflazione sta decelerando. Per continuare a leggere visita il link

Voltaire

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Da "Il Mondo" di venerdì 25 maggio 2001

Attika group/ ricorso alla Commissione

Sos Consob. Firmato: un socio deluso

Quotazione rinviata, impossibile vendere i titoli, dice un risparmiatore

Stefanoni Franco


Si parte da una richiesta danni di quasi 100 milioni, ma dietro potrebbe nascondersi un risarcimento piu' sostanzioso.
Un esposto alla Consob e un atto di citazione a giudizio (udienza chiesta per il 18 luglio) sono stati inviati da Franco Porta, risparmiatore di Sanremo (Imperia), contro Salvatore La Rubina, promotore finanziario di Banca Mediolanum (quest' ultima sarebbe chiamata a rispondere in solido), e Attika group (tlc), con sede a Londra ma operativa in Italia dove e' guidata e controllata dal veneto Mario Chiavalin e dove opera anche con il marchio Openline.
Attika, secondo Porta, attraverso La Rubina avrebbe sollecitato pubblico risparmio eludendo la legge Draghi: non risulta, secondo l' esposto, che Attika abbia inviato i prospetti informativi alla Consob in vista dell' annunciata (ma non avvenuta) quotazione (sponsor Sopaf). Inoltre La Rubina, in quanto agente monomandatario, non avrebbe potuto proporre titoli non Mediolanum.
Il risparmiatore ligure nella primavera 2000 ha acquistato azioni Attika versando 15 milioni a Chiavalin, altrettanti ad Attika (cosi' sostiene) e sottoscrivendo un aumento di capitale per circa 19 milioni. La Rubina nega pero' contatti, vendita e annuncia di denunciare il risparmiatore.
Dal canto suo la veneta Attika (che controlla Openline), nel frattempo conferita in Attika gruppo Italia, specifica che Porta intende solo liberarsi dei titoli, chiedendo oltretutto un prezzo doppio rispetto al reale (inizialmente stimato da Grant Thornton). Ora sul contenzioso dovranno esprimersi Consob e magistratura.
 
Non conosciamo, ovviamente, tutti i dettagli, ma possiamo certamente ipotizzare l'estraneità di Banca Mediolanum riguardo il collocamento delle azioni Attika group al cliente del proprio promotore: deve essersi trattata (se lo è stata, ovviamente) di una iniziativa presa dal promotore.

Non è molto influente, secondo me, il fatto che Attika non abbia ancora chiesto l'ammissione al mercato ufficiale: l'aspetto grave della vicenda è la duplice sollecitazione abusiva (collocamento, ma anche successivo aumento di capitale), che si tratti di un titolo prossimo o meno alla quotazione è, a mio modo di vedere, un aspetto parecchio marginale.

Certamente, con la quotazione ufficiale sarebbe possibile agevolmente liquidare l'investimento (a quali condizioni è un aspetto che non trattiamo, ovviamente), ma a monte vi è una gravissima violazione della legislazione in materia di sollecitazione all'investimento.

Riguardo la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati al cliente dal proprio promotore, non si dovrebbe intravvedere dato che, appunto, il promotore collocava questi titoli "in proprio" (sempre ammesso che lo abbia fatto, ripeto) ma, dopo quella sui vecchi mutui a tasso fisso considerati usurai (e non solo quella), dalle sentenze dei tribunali mi aspetto di tutto.
 
A volte ci chiediamo perchè non ci sia prevenzione. Mi viene in mente il caso Rete mia, riguardo ad un'eclatante violazione della legge sulla sollecitazione, mentre le autorità dormivano o evidentemente non guardavano la TV (ciò ricorda i poliziotti vicino alle scuole quando si spaccia la droga: lo sanno tutti, tranne loro, perchè si girano a guardare da un'altra parte).

Ps: per gli amici lettori che lavorano alla Consob. Il riferimento alla droga è un paradosso, nel senso che non c'è alcun collegamento preciso, ma è solo un esempio, un'allegoria, una fantasia.

Ps2: il Ps di sopra è solo rivolto a quelli della Consob, perchè gli amici di Officine avevano capito.

Ps3: il Ps2 non è rivolto a quelli della Consob. Nel senso che quelli di Officine capiscono quando scherziamo.
 
Quanto tempo è passato, solo adesso la Consob pare che si sia posto il problema.............
 
[QUOTE][i]Scritto da Voltaire [/i]

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Riguardo la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati al cliente dal proprio promotore, non si dovrebbe intravvedere dato che, appunto, il promotore collocava questi titoli "in proprio" (sempre ammesso che lo abbia fatto, ripeto) ma, dopo quella sui vecchi mutui a tasso fisso considerati usurai (e non solo quella), dalle sentenze dei tribunali mi aspetto di tutto.
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Caro Voltaire, non sono d'accordo perchè l'utilizzo da parte del promotore di informazioni riservate dei propri clienti per fini personali è vietato dall'art. 95 del reg. Consob 11522 e questo espone l'intermiediario ai rischi previsti dall'art. 31 del TUF per omessa o non adeguata attività di vigilanza nei confronti del proprio promotore nel qual caso quest'ultimo abbia causato un danno al cliente.

Saluti.


Art. 31 (TUF)
(Promotori finanziari)
1 …
2….
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale
….
Art. 95 (Reg. Consob n° 11522)
(Regole generali di comportamento)
1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'articolo 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
 
Di grande rilevanza che in questo caso compaiono ben 8 promotori Mediolanum della Liguria nel libro soci di Attika........
 
attika forum

:)
 

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delibera Consob 14089 di oggi penso che dopo il fallimento di Attika Gruppo Italia questa delibera metta la parola fine alla vicenda dimostrando l'ennesima volta come è sbagliato continuare a tirar fuori soldi con la speranza di recuperare.........:rolleyes:
 
grazie

Dreamfarm sa
La Consob ha sospeso in via cautelare per 90 giorni, ai sensi dell'art. 102, comma 3, lettera a), del T.U.F., l'operazione consistente nell'offerta pubblica di scambio effettuata in Italia dalla Dreamfarm sa avente ad oggetto il concambio di azioni Attika Group Plc con azioni Envesta Plc. Com'è noto, le azioni Attika sono in possesso di investitori italiani.

L'insieme degli elementi raccolti induce a ritenere che sussista il fondato sospetto che l'attività svolta sia stata posta in essere in violazione della normativa vigente. In particolare, l'operazione sembra rivestire le caratteristiche di un'offerta pubblica di scambio di azioni rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v) del TUF.

Il provvedimento (delibera n. 14089 del 27 maggio 2003) trae origine dalla circostanza che, in relazione a tale iniziativa, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il documento destinato alla pubblicazione, come prescritto dall'art. 102, comma 1, del TUF.

(pubblicata in "Consob Informa" n. 22/03 del 3 giugno 2003)
 
Stephen Dean presidente di Envesta ha annunciato che non vendera più a Dreamfarm, in quanto quest'ultima " non è in grado di rispettere gli impegni finanziari nei tempi stabiliti" :D :D :D
 
Sembra che azionisti Eurosviluppo continuino a ricevere offerte di concambio, invito tutti a non aderire per non perdere ulteriori soldi............:rolleyes: :rolleyes:
 
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