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Ristrutturazioni - Aliquota Iva 10% - Quando si applica?
L’aliquota del 10 % si applica alle seguenti tipologie di interventi:
- Restauro e risanamento conservativo (art. 31 lettera C Legge 457/78);
- Ristrutturazione edilizia (art. 31 lettera D);
- Ristrutturazione urbanistica (art. 31 lettera E).
Per le sole fatture emesse nell’anno 2000/2001/2002 e fino al 30 settembre 2003 (proroga contenuta nella Finanziaria 2003) ai sensi dell’art. 7 della Legge 488/99, è applicabile l’aliquota del 10 % anche ai seguenti interventi purché eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata:
- Manutenzione straordinaria (art. 31 lettera B);
- Manutenzione ordinaria (art. 31 lettera A).
Risulta agevolabile sia l’intervento eseguito all’interno della singola unità immobiliare abitativa (e sue pertinenze), sia l’intervento eseguito sulle parti comuni dell’edificio a prevalente destinazione abitativa, ovvero con più del 50 % della superficie fuori terra destinata ad abitazioni private.
L’agevolazione si estende anche alla fornitura di materie prime e beni incorporati nell’intervento, a condizione tuttavia che tali beni non abbiano valore significativo nell’ambito della prestazione.
Ristrutturazioni - Aliquota Iva 10% - Quali sono i beni aventi valore significativo?
Il DM 29/12/99 individua i beni aventi valore significativo nei seguenti:
- Ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni
- Caldaie, apparecchiature di condizionamento dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno;
- Video citofoni, impianti di sicurezza.
Qualora l’intervento comprenda la fornitura di tali beni, l’aliquota ridotta si applica:
- Al valore della prestazione al netto dei beni in parola;
- Al valore dei beni significativi fino a concorrenza del valore di cui sopra.
Ad esempio:
nel caso di prestazione di valore complessivo 1000, comprendente beni significativi per 600, l’aliquota del 10 % si applicherà a: 400 + 400 = 800 (cioè al valore netto della prestazione, in pratica raddoppiato); l’aliquota del 20 % si applica al residuo.
Pertanto se il valore dei beni significativi non supera il 50 % del costo complessivo dell’intervento, sarà sempre applicabile l’aliquota agevolata.
Nell’ipotesi di fornitura di beni significativi, è obbligatorio indicare in fattura l’importo della prestazione al netto di tali beni, oltreché ovviamente gli imponibili al 10 % e al 20 %.
Ristrutturazioni - Aliquota Iva 10% - E' possibile il beneficio per l'acquisto di beni?
No. L’applicazione dell’aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione:
1. che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori;
2. che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento. Per i beni che invece costituiscono una parte significativa di detto valore l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni stessi.
PERò x il 2004 fine iva 10% mentre detrazione irpef passa al 41%