Azienda fallita e dipendenti mai licenziati: che fare?

Riccardo.M

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Mia nipote, dopo 11 anni di lavoro come dipendente di un ristorante, è stata avvisata tramite PEC dal suo datore di lavoro che l'azienda ha portato i libri in tribunale e che stanno attendendo la nomina di un curatore fallimentare.

Lei non ha ricevuto alcuna lettera di licenziamento ed il titolare le ha comunicato che non intende fare altro, perché di tutto ciò che riguarda l'azienda se ne occuperà il curatore fallimentare.

Le conseguenze sono che:

- Non può ottenere la NASPI
- Non può richiedere il TFR

Non risulta né in servizio, né disoccupata.

Come deve comportarsi per far valere i suoi diritti riguardo NASPI, TFR, arretrati in busta paga?

Tra l'altro aveva presentato il modello 730, da cui risultava un credito di circa 1.200 euro che sarebbero stati pagati dal suo sostituto di imposta, che però ora non c'è più.

Che fare?
 
Mia nipote, dopo 11 anni di lavoro come dipendente di un ristorante, è stata avvisata tramite PEC dal suo datore di lavoro che l'azienda ha portato i libri in tribunale e che stanno attendendo la nomina di un curatore fallimentare.

Lei non ha ricevuto alcuna lettera di licenziamento ed il titolare le ha comunicato che non intende fare altro, perché di tutto ciò che riguarda l'azienda se ne occuperà il curatore fallimentare.

Le conseguenze sono che:

- Non può ottenere la NASPI
- Non può richiedere il TFR

Non risulta né in servizio, né disoccupata.

Come deve comportarsi per far valere i suoi diritti riguardo NASPI, TFR, arretrati in busta paga?

Tra l'altro aveva presentato il modello 730, da cui risultava un credito di circa 1.200 euro che sarebbero stati pagati dal suo sostituto di imposta, che però ora non c'è più.

Che fare?

Temo che l'eventuale licenziamento sia una decisione che spetti al curatore quindi niente da fare, anche se lo stesso ha il compito di liquidare tutto e non di proseguire con la gestione ordinaria, quindi penso che prima o poi verrà licenziata; per quanto riguarda i suoi crediti dovrà insinuarli nel passivo dell'azienda
 
Temo che l'eventuale licenziamento sia una decisione che spetti al curatore quindi niente da fare, anche se lo stesso ha il compito di liquidare tutto e non di proseguire con la gestione ordinaria, quindi penso che prima o poi verrà licenziata; per quanto riguarda i suoi crediti dovrà insinuarli nel passivo dell'azienda

Il desiderio di mia nipote è proprio quello di ricevere la lettera di licenziamento, per poter cercare un altro lavoro ed accedere eventualmente alla disoccupazione.

In questo momento si trova in una sorta di limbo, non è né occupata, né disoccupata.

In agosto credo che i tribunali non lavorino, se non per le urgenze, e quindi se ne parlerà non prima di settembre.
 
Se non vengono corrisposti gli stipendi è possibile licenziarsi per giusta causa e si ha diritto alla naspi.
 
Può chiedere anche all'inps visto che è l'ente che eroga la Naspi.
 
Se non vengono corrisposti gli stipendi è possibile licenziarsi per giusta causa e si ha diritto alla naspi.

Proverò a riferire a mia nipote .... magari chiedendo conferma ad un sindacato per evitare ulteriori pasticci ..... grazie mille
 
Non è questione di andare cauti o meno, la naspi la danno se ci sono i requisiti stabiliti dalla legge. E il licenziamento per manacati stipendi è esplicitato chiaramente come si evice dal sito dell'inps

https://www.inps.it/inps-comunica/d...na-la-naspi/i-requisiti-per-chiedere-la-naspi

:no: Art. 2119. (Recesso per giusta causa).

Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza
preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato,
al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.


https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2119.html
 
:no: Art. 2119. (Recesso per giusta causa).

Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza
preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato,
al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.


https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2119.html

Grazie, molto interessante
 
Non è questione di andare cauti o meno, la naspi la danno se ci sono i requisiti stabiliti dalla legge. E il licenziamento per manacati stipendi è esplicitato chiaramente come si evice dal sito dell'inps

https://www.inps.it/inps-comunica/d...na-la-naspi/i-requisiti-per-chiedere-la-naspi


Qui ci sono soldi in ballo , l'inps è il pagatore , meglio stare sul sicuro , visto che non conosciamo neanche bene la vicenda. Poi è sempre l'inps che deve visionare e accettare la domanda della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.
 
Nel caso di mia moglie il suo datore di lavoro non voleva licenziarla , pretendeva le sue dimissioni . Ho sconsigliato alla consorte di farlo e abbiamo aspettato il suo licenziamento . Dopo ho fatto domanda all' INPS e le hanno dato i dindini.
 
Nel caso di mia moglie il suo datore di lavoro non voleva licenziarla , pretendeva le sue dimissioni . Ho sconsigliato alla consorte di farlo e abbiamo aspettato il suo licenziamento . Dopo ho fatto domanda all' INPS e le hanno dato i dindini.

Ma si trattava di fallimento?
 
:no: Art. 2119. (Recesso per giusta causa).

Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza
preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato,
al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.


https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2119.html

Ehm hai mal interpretato, quella frase secondo me significa che il fallimento di una impresa non costituisce giusta causa per la risoluzione del contratto da parte del datore.
Cioè il contratto resta comunque in essere, non lo può sciogliere con la scusa del fallimento.
Nulla impedisce invece al dipendente di licenziarsi per giusta causa perchè non riceve gli stipendi, e ci mancherebbe.
Addirittura ho letto di un lavoratore che si è licenziato perchè gli avevano ridotto l'orario di lavoro e quindi lo stipendio.
Alla fine ha avuto ragione e gli hanno riconosciuto il licenziamento per giusta causa.
 
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