daytrader ha scritto:
Voltaire ha scritto:
Si chiamano PVL (Proposte a Visualizzazione Limitata) o "cancelletti" in gergo, sono a disposizione di tutti, ma è ovvio che si usano solo per forti quantitativi.
Oooops, devo aver sbagliato qualcosa nel primo invio. Scusate. Lo ripeto.
Se puo' essere utile, allego la parte "incriminata" del Regolamento di Borsa SpA. E' la versione dell'ottobre 2000 ma non mi risultano modifiche in questa parte.
In particolare vedi il punto 6 e).
E' inoltre presente la norma che prevede l'ordine ERP (esponi al raggiungimento del prezzo) da sempre "in sospeso" e mai attuata concretamente.
Saluti, Fred
firmare la lettera, please!
http://www.3ding-on-line.it/lettera.htm
PARTE 4
STRUMENTI AMMESSI E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE
TITOLO 4.1
MERCATO TELEMATICO AZIONARIO (MTA)
[...]
Articolo 4.1.4
(Proposte di negoziazione intere)
1. Nella fase di pre-apertura, le proposte di negoziazione intere:
a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo
(proposte “al prezzo di apertura”);
b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “valida fino alla cancellazione”: l’eventuale quantità ineseguita della
proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando
viene automaticamente cancellata;
2) “valida fino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato
mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita
fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate
automaticamente:
· in occasione di stacco dividendi, aumento di capitale,
frazionamento, raggruppamento, fusione, scissione;
· qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla
Borsa Italiana;
· qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di
negoziazione o del “tick” stabilito nelle Istruzioni, le proposte
non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di
prezzo;
3) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente,
per la quantità disponibile in apertura; l'eventuale saldo residuo viene
cancellato automaticamente al termine della fase di apertura;
c) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la
modalità di esecuzione “valida fino all’orario specificato”; in tal caso, la
proposta resta esposta sul mercato fino all'orario indicato;
d) se immesse al prezzo di apertura, assumono dinamicamente il prezzo al quale
avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite.
2. Durante la negoziazione continua, le proposte intere:
a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo
(“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”);
b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “valida fino alla cancellazione”;
2) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente,
per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior
prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di
prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;
3) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita
anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle
condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è
disponibile nel mercato la proposta viene cancellata
automaticamente;
4) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero
quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di
prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata
automaticamente;
5) “valida fino alla data specificata”;
6) “valida fino all’orario specificato”;
c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la
modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei
contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario
più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.1.3,
comma 3;
d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la
modalità di esecuzione “esponi al raggiungimento del prezzo specificato”: la
proposta viene accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del
prezzo indicato;
e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la
visualizzazione nel mercato a una quantità parziale compresa tra il lotto
minimo negoziabile e il quantitativo totale della proposta.
3. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori
o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti dalla Borsa
Italiana nelle Istruzioni.
4. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento
finanziario, la Borsa Italiana determina, in via generale nelle Istruzioni, e può
modificare, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili “al prezzo di
apertura” e il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità
“esegui comunque”.