Azionisti Unipol e Fondiaria pelati dalle società e beffati dalla Consob

The Jackal

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Premesso che era ampiamence annunciato che sarebbe stato un bagno di sangue per chi aveva i titoli prima dell'aumento di capitale e che grazie a tale operazione ultra-diluitiva ho guadagnato una discreta somma perche' sono riuscito a shortare un'ora prima del divieto, sono talmente disgustato da come l'hanno orchestrata che vorrei creare un video informativo a sostegno dei piccoli risparmiatori che sono stati ripuliti dei loro risparmi affinche' simili situazioni non si ripetano piu' o per lo meno si limitino i danni.

Inoltre la Consob ora con il nuovo divieto di short vuole far credere che tutela i piccoli risparmiatori...sciocchezze, visto che ieri Fondiaria ha perso oltre il 50%, non vorranno mica farmi credere che nessuno ha shortato?

Questi aumenti di capitale ultra-diluitivi sono porcherie studiate a tavolino da Mediobanca e legalizzate dalla Consob.

L'unica arma che avevamo per guadagnare, era lo short, ma ci hanno tolto anche quella durante l'ADC, mentre sono sicuro che le banche hanno shortato i titoli dei loro stessi clienti: insomma vi hanno fregato 2 volte, davanti e dietro.

E qui chiedo, proprio al fine di raccogliere materiale per il video, siamo proprio sicuri che non si puo' shortare i titoli finanziari/assicurativi?


Secondo me no...o meglio, i piccoli non possono mentre i grossi intermediari possono, come spiega la Consob:

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa


3. Vi sono esenzioni al divieto di vendite allo scoperto?

Si, è prevista l'esenzione per l'attività di market making. Per poter beneficiare di tale esenzione, un soggetto deve rispettare i seguenti requisiti:

1. essere aderente ad un mercato regolamentato italiano;

2. svolgere attività di market making per conto proprio, ossia:

a. proporsi, su base continua, come disposto a negoziare in acquisto e vendita a prezzi competitivi, per quantità comparabili e in maniera irrevocabile, fornendo così liquidità regolare e continua agli scambi (c.d. two-way-quotes); e/o

b. nell'ambito della propria attività abituale, eseguire ordini avviati da clienti o rispondere alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti (c.d. client facilitation);

3. notificare alla Consob la volontà di avvalersi di tale esenzione inviando il modello predisposto, debitamente compilato, via email all'indirizzo shortselling-service@consob.it (v. infra per il modello nonché per un esempio di modello compilato).

E' opportuno chiarire al riguardo che:

a) l'attività di market making può essere svolta sui mercati regolamentati italiani e/o al di fuori di essi;

b) l'esenzione non è soggetta ad una preventiva autorizzazione della Consob, bensì ad un obbligo di notifica;

c) l'attività oggetto di esenzione deve essere svolta sulle azioni oggetto delle restrizioni o su strumenti finanziari ad essi collegati (ad es. strumenti finanziari derivati od ETF che abbiano come sottostante i titoli oggetto delle restrizioni o indici o panieri che li includano);

d) non è ammesso svolgere l'attività oggetto di esenzione su una determinata azione, o su uno strumento finanziario ad essa collegata, e, per finalità di copertura della posizione, vendere allo scoperto una azione, soggetta alle misure restrittive, diversa dalla precedente - ad es. se viene svolta attività di market making su opzioni aventi come sottostante l'azione Alfa, non è possibile, in virtù di tale attività, effettuare vendite allo scoperto su azioni Beta;

e) limitatamente alla negoziazione di titoli azionari appartenenti all'indice FTSEMIB su mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione, italiani ed esteri, non è ammesso l'utilizzo della predetta esenzione, non richiedendo tali azioni la presenza di un supporto alla liquidità; l'esenzione può tuttavia essere utilizzata con riferimento all'attività di market making in strumenti finanziari collegati ai titoli appartenenti all'indice FTSEMIB (ad es., strumenti finanziari derivati ed ETF che abbiano come sottostante titoli FTSEMIB), nonché all'attività di market making su titoli FTSEMIB effettuata al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione (ad es., dagli internalizzatori sistematici);

f) l'esenzione vale solo per l'attività di market making, e non per l'operatività in strumenti finanziari effettuata dal soggetto con finalità diverse (ad es., l'attività di investimento del portafoglio di proprietà non rientra nel perimetro dell'esenzione);

g) il soggetto deve essere in grado di fornire alla Consob, su richiesta, informazioni qualitative e quantitative sull'attività oggetto di esenzione;

h) non è necessaria la presenza di un accordo scritto con l'emittente o con una trading venue per avvalersi dell'esenzione;

i) gli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e gli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità sottoscritto con l'emittente o con un altro "Soggetto Interessato", come definito nella Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 (liquidity provider), rientrano nel perimetro dell'esenzione;

j) il soggetto deve essere in grado di rispettare gli obblighi di consegna, in fase di liquidazione, dei titoli venduti nell'ambito dell'attività oggetto di esenzione;

k) ogni modifica rilevante nell'attività oggetto di esenzione va notificata alla Consob tramite l'invio di un nuovo modello debitamente compilato;

l) per "modifica rilevante", ai fini del punto che precede, si intende la modifica di uno o più degli elementi indicati nel modello di notifica;

m) non è necessario notificare alla Consob l'eventuale attività di market making per la quale non si intenda beneficiare dell'esenzione prevista dalla Delibera.


Infine, visto che non ho trovato tale informazione, qualcuno e' a conoscenza di quali sono le sanzioni (se esistono!) per chi infrange il divieto?
 
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