FaGal
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SERVIZI Che cosa insegnano i casi risolti dall’Ombudsman
Manuale di autodifesa contro il caro-sportello
Illegittime le variazioni retroattive e la vendita di titoli ad alto rischio. Ma, purtroppo, fa ancora fede la «Gazzetta Ufficiale»
C onti a zero spese che diventano a pagamento, titoli-spazzatura consigliati allo sportello, tassi cambiati (in peggio) con valore retroattivo. Quando il cliente di una banca può reclamare e avere successo? E quando no? La risposta è nelle sentenze dell'Ombudsman bancario. E' stato pubblicato di recente l'elenco delle decisioni prese da questo organismo nel 2002. Ecco le più significative. Fanno giurisprudenza: potete farle valere in caso di contenzioso. CONSIGLI SBAGLIATI?
CLIENTE RISARCITO
Una risparmiatrice investe la liquidazione del marito in «titoli atipici di raccolta 2000-2001 reverse convertible to Tim e Seat Pagine Gialle». Alla scadenza perde il 50% del capitale. Protesta perché, «essendo priva d'esperienza in materia», si è «completamente affidata ai consigli dell'addetto». L'Ombudsman, «avendo la cliente ricevuto una non esaustiva informativa», condanna la banca ad accreditarle 7.300 euro, circa i due terzi della perdita.
FIRMA FALSA?
ASSEGNO RIMBORSATO
La signora Mafalda, cointestataria di un conto con la sorella Giovanna, lamenta il prelievo di 2 milioni di lire (siamo nel 2001), «con firma apparentemente fasulla». La banca replica che la firma, anche se solo nel cognome, «risultava conforme a quella depositata». L'Ombudsman condanna la banca a risarcire l'equivalente in euro dei 2 milioni di lire alle due sorelle, più gli interessi maturati, perché sulla distinta «la grafia è difforme da quella con cui è stato acceso il conto».
NIENTE RITARDI
SUI BONIFICI
Un risparmiatore dispone a favore dell'ex coniuge un bonifico di sei milioni e mezzo di lire (nel 2001), da eseguire entro il 30 dicembre. Il 5 gennaio, il bonifico non risulta avviato: «per mancanza di fondi», dice la banca. Il risparmiatore (che salda il suo debito con un assegno) chiede alla banca di bloccarlo. Ma la banca lo esegue, il 18 gennaio: «inspiegabilmente», perché il cliente è ancora in rosso. L'Ombudsman impone alla banca di riaccreditare al cliente l'intera somma di 6,5 milioni di lire, più gli interessi. «Alla data in cui il bonifico è stato effettuato - è scritto - sul conto del ricorrente vi era un saldo negativo uguale a prima». Per eseguire un bonifico in ritardo, la banca ha bisogno di nuova autorizzazione.
ILLEGALI LE VARIAZIONI
RETROATTIVE
Alcuni clienti protestano perché «le rate di ammortamento» subiscono «un continuo aumento senza alcuna comunicazione». L'Ombudsman condanna la banca, non per omessa comunicazione bensì per avere dato alle nuove condizioni «decorrenza antecedente la data della comunicazione» in Gazzetta Ufficiale. L'istituto deve ricalcolare gli interessi e restituire la differenza.
MA QUELLE DECISIONI
SONO UN PO’ VIZIATE
Destano perplessità, invece, alcune decisioni dell’Ombudsman favorevoli alle banche. Decisioni che sono il frutto, probabilmente, di un’applicazione rigida della normativa. Anche se il buon senso indicherebbe soluzioni diverse.
Il primo caso riguarda i conti a zero spese eliminati da molte banche perché troppo favorevoli all’utente. Un cliente, dieci giorni dopo aver ricevuto notizia della variazione delle condizioni, chiede la chiusura, invocando il rimborso delle somme «indebitamente trattenute». L'Ombudsman non ha però accolto il ricorso. E' soltanto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, secondo il collegio, che scattano i 15 giorni di tempo previsti per cambiare banca. Dopo, le condizioni si intendono approvate. I risparmiatori devono abbonarsi alla Gazzetta Ufficiale, o guardarla tutti i giorni su Internet, per poter difendere i loro diritti?
Clienti totalmente indifesi anche in caso di fusione bancaria. Ecco la vicenda esaminata dall’Ombudsman. Dopo che la sua filiale è stata ceduta a un'altra banca, un risparmiatore si vede comunicare che i suoi 11 titoli sono stati trasferiti al nuovo istituto, con l’addebito di 2 milioni e mezzo di lire (siamo nel 2001). Avrebbe pagato soltanto 620 mila lire, sostiene, alle vecchie condizioni. Chiede il rimborso della differenza, perché «è divenuto cliente della banca involontariamente». La richiesta viene rigettata. Le informazioni sono dovute, infatti, soltanto «mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale». Dopo, se il correntista non recede dal contratto entro tre mesi, gli «si applicano le condizioni in vigore presso la banca cessionaria». E «il Collegio non ravvisa irregolarità nell'addebito delle condizioni massime».
http://www.corriere.it/edicola/economia.jsp?path=TUTTI_GLI_ARTICOLI&doc=PUATO19
Manuale di autodifesa contro il caro-sportello
Illegittime le variazioni retroattive e la vendita di titoli ad alto rischio. Ma, purtroppo, fa ancora fede la «Gazzetta Ufficiale»
C onti a zero spese che diventano a pagamento, titoli-spazzatura consigliati allo sportello, tassi cambiati (in peggio) con valore retroattivo. Quando il cliente di una banca può reclamare e avere successo? E quando no? La risposta è nelle sentenze dell'Ombudsman bancario. E' stato pubblicato di recente l'elenco delle decisioni prese da questo organismo nel 2002. Ecco le più significative. Fanno giurisprudenza: potete farle valere in caso di contenzioso. CONSIGLI SBAGLIATI?
CLIENTE RISARCITO
Una risparmiatrice investe la liquidazione del marito in «titoli atipici di raccolta 2000-2001 reverse convertible to Tim e Seat Pagine Gialle». Alla scadenza perde il 50% del capitale. Protesta perché, «essendo priva d'esperienza in materia», si è «completamente affidata ai consigli dell'addetto». L'Ombudsman, «avendo la cliente ricevuto una non esaustiva informativa», condanna la banca ad accreditarle 7.300 euro, circa i due terzi della perdita.
FIRMA FALSA?
ASSEGNO RIMBORSATO
La signora Mafalda, cointestataria di un conto con la sorella Giovanna, lamenta il prelievo di 2 milioni di lire (siamo nel 2001), «con firma apparentemente fasulla». La banca replica che la firma, anche se solo nel cognome, «risultava conforme a quella depositata». L'Ombudsman condanna la banca a risarcire l'equivalente in euro dei 2 milioni di lire alle due sorelle, più gli interessi maturati, perché sulla distinta «la grafia è difforme da quella con cui è stato acceso il conto».
NIENTE RITARDI
SUI BONIFICI
Un risparmiatore dispone a favore dell'ex coniuge un bonifico di sei milioni e mezzo di lire (nel 2001), da eseguire entro il 30 dicembre. Il 5 gennaio, il bonifico non risulta avviato: «per mancanza di fondi», dice la banca. Il risparmiatore (che salda il suo debito con un assegno) chiede alla banca di bloccarlo. Ma la banca lo esegue, il 18 gennaio: «inspiegabilmente», perché il cliente è ancora in rosso. L'Ombudsman impone alla banca di riaccreditare al cliente l'intera somma di 6,5 milioni di lire, più gli interessi. «Alla data in cui il bonifico è stato effettuato - è scritto - sul conto del ricorrente vi era un saldo negativo uguale a prima». Per eseguire un bonifico in ritardo, la banca ha bisogno di nuova autorizzazione.
ILLEGALI LE VARIAZIONI
RETROATTIVE
Alcuni clienti protestano perché «le rate di ammortamento» subiscono «un continuo aumento senza alcuna comunicazione». L'Ombudsman condanna la banca, non per omessa comunicazione bensì per avere dato alle nuove condizioni «decorrenza antecedente la data della comunicazione» in Gazzetta Ufficiale. L'istituto deve ricalcolare gli interessi e restituire la differenza.
MA QUELLE DECISIONI
SONO UN PO’ VIZIATE
Destano perplessità, invece, alcune decisioni dell’Ombudsman favorevoli alle banche. Decisioni che sono il frutto, probabilmente, di un’applicazione rigida della normativa. Anche se il buon senso indicherebbe soluzioni diverse.
Il primo caso riguarda i conti a zero spese eliminati da molte banche perché troppo favorevoli all’utente. Un cliente, dieci giorni dopo aver ricevuto notizia della variazione delle condizioni, chiede la chiusura, invocando il rimborso delle somme «indebitamente trattenute». L'Ombudsman non ha però accolto il ricorso. E' soltanto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, secondo il collegio, che scattano i 15 giorni di tempo previsti per cambiare banca. Dopo, le condizioni si intendono approvate. I risparmiatori devono abbonarsi alla Gazzetta Ufficiale, o guardarla tutti i giorni su Internet, per poter difendere i loro diritti?
Clienti totalmente indifesi anche in caso di fusione bancaria. Ecco la vicenda esaminata dall’Ombudsman. Dopo che la sua filiale è stata ceduta a un'altra banca, un risparmiatore si vede comunicare che i suoi 11 titoli sono stati trasferiti al nuovo istituto, con l’addebito di 2 milioni e mezzo di lire (siamo nel 2001). Avrebbe pagato soltanto 620 mila lire, sostiene, alle vecchie condizioni. Chiede il rimborso della differenza, perché «è divenuto cliente della banca involontariamente». La richiesta viene rigettata. Le informazioni sono dovute, infatti, soltanto «mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale». Dopo, se il correntista non recede dal contratto entro tre mesi, gli «si applicano le condizioni in vigore presso la banca cessionaria». E «il Collegio non ravvisa irregolarità nell'addebito delle condizioni massime».
http://www.corriere.it/edicola/economia.jsp?path=TUTTI_GLI_ARTICOLI&doc=PUATO19