Bonifico Non Giunto A Destinazione

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dArcy

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22/3/02
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Da ciò che riporti, pare si tratti di un disguido bancario, non certo riferibile all'ordinante.

Se non si sbrigano (e sarebbe strano) meglio presentare immediatamente il reclamo.

Credo che il dipendente possa comunque reclamare il pagamento, senza dover attendere altro.
 
La responsabilità di quanto accaduto non è assolutamente da imputarsi all’ordinante bensì all’istituto di credito, il quale sembrerebbe aver disguidato l’ordine del cliente.
Cliente che per altro si trova in mano una ricevuta, inviata al beneficiario, che convalida in modo inequivocabile d’aver depositato l’ordine di bonifico all’istituto di credito.
Nella fattispecie è necessario che l’ordinante si rivolga al suo istituto chiedendo di attivare le ricerche –se è certo che la somma disposta per il bonifico in questione, gli è stata addebitata sul c/c e che il beneficiario non ha avuto la somma dovuta- per accertare dove la somma in effetti è stata accreditata. Il beneficiario non ha alcun titolo per reclamare la somma presso l’istituto, solo presso l’ordinante.
Per ultimo il nr. del CRO non è assolutamente utile all’ordinante. Non convalida in alcun modo il corretto esito dell’operazione.
Se poi l’ordine è rimasto ineseguito non esiste alcun CRO.
Questo è un numero che serve solo agli istituti di credito per colloquiare fra loro.
Skepsi.
 
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Scritto da dArcy
vi ringrazio entrambi per le risposte, sempre puntuali e celeri.


però, approfittando della vostra pazienza, vorrei approfondire la questione:


Considerato che è passato un ragionevole lasso di tempo (40 giorni) e che il cliente ha riscontrato una notevole "flemma" da parte della società nel fare le dovute verifiche, credete sia ipotizzabile una messa in mora?

La cosa risulterebbe più grave nel caso in cui il bonifico non fosse stato eseguito e la somma rimasta ancora sul c/c della società....
in tal caso, quest'ultima avrebbe dovuto accorgersi subito dello spiacevole disguido....ed ordinare un nuovo bonifico...



Proprio così. E’ l’ordinante che si deve attivare.
Se poi il beneficiario possa mettere in mora l’ordinante, questo personalmente non lo so, sarebbe necessario un parere legale.
Un’operazione, disgraziatamente, può andare disguidata. Ma che l’ordinante non si attivi, sia che abbia ricevuto il reclamo del beneficiario o l’addebito del c/c sapendo che l’operazione non abbia avuto l’esito disposto, risulta sospetto. Peggio ancora se non si accorge dei movimenti in entrata ed uscita delle somme dal suo c/c.
Queste sono operazioni che una volte disposte, possono richiedere un massimo di tre giorni, affinché i soldi transitino da un conto all’altro qualsiasi siano gli istituti interessati.
Ma l’ordinante era solvente?
Perchè in prima istanza il beneficiario non si accerta anche presso la sua banca della solvibilità dell'ordinante?
Skepsi.
 
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Solo una lista di ordini convaliderebbe in modo “quasi certo” la buona fede della società debitrice.
Se gli ordini erano disposti su fogli singoli, curioso che si siano persi i due in questione.
Comunque se non è in discussione la solvibilità dell’ordinante, una iniziale lettera di reclamo presso il suo ufficio contabile, andrebbe inviata dai beneficiari, lasciando un recapito in cui possono essere contattati per le vie brevi circa le indagini attivate da parte dell’ordinante.
Può darsi che le indagini siano già in corso, ma è doveroso che il beneficiario sia messo al corrente del fatto, proprio da parte dell’ordinante.
I rischi di trasferimento sono solo ed esclusivamente della società debitrice.
Skepsi.
 
ok! ho capito....grazie!

della serie:
......i soldi mandali come vuoi, anke tramite piccione viaggiatore.....
ma basta ke arrivino a destinazione...

altrimenti mi devi dimostrare ke il problema è sorto in capo alla banca del creditore (e ke quindi il debitore è esente da colpe!)
Quindi l'onere della prova sarebbe a capo della società debitrice...

Fino a quando non si dimostra cio.....l'obbligazione è ancora in essere!
 
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