BTP ITALIA indicizzati all’inflazione italiana (info a pag.1) Vol.21

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Appena @stecco228 posta le evidenze che confermano al 100% le nostre ipotesi a mio parere potrebbe contestare a Sella il comportamento quantomeno "fuori standard" (salvo non sia stato reso esplicito in qualche documento). A quel punto magari penso anche di avvisare giamyx per un ulteriore warning ai clienti Sella nella prima pagina del suo tread del foglio di calcolo.

Dal giorno esatto in cui il MEF rende pubblici i CCII del mese di stacco cedolare, a norma di legge, il CI dovrebbe diventare disaggio.
Semmai può contestare loro come la loro scelta arbitraria tardiva (perché al momento dei primi 3 acquisti erano già pubblicati quelli di Novembre, mi pare) lo abbia effettivamente danneggiato alla pari di Fineco e degli altri con la loro interpretazione sull'ultimo mese che resta del tutto arbitraria e non corretta.
Io farei una contestazione a tutti gli Istituti bancari perché esigerei che mi venga applicato quanto previsto per legge.

L'art 45 del TUIR (oggetto: redditi da capitale) per me non è chiaro, è ultra-chiaro, è che in Italia siamo abituati ognuno a fare come gli pare.

(1° comma)
" Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo*41*è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo*41*sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo*41*sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data."

Sono convinto che se un contribuente impugnasse al TAR una contabile emessa nel periodo di tempo tra la pubblicazione dei CCII e i comodi della sua Banca, potrebbe ottenere soddisfazione.
 
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