FaGal
Nuovo Utente
- Registrato
- 21/7/02
- Messaggi
- 17.980
- Punti reazioni
- 231
Il cambio di polizza conviene
soprattutto al nuovo consulente
Nel 1991 stipulai una polizza Moneta forte3N con Ina Assitalia della durata di 20 anni.Hoversato circa 47mila euro. Mi suggeriscono di chiuderla e aprirne una pensionistica e una vita separate. Cosa ne pensa?
Alessandro Miglioretti (via e-mail)
27 novembre 2005
Chiudendola ora credo che incasserei appena il capitale versato o poco più», continua il lettore, che infine chiede: «Devo seguire il consiglio del nuovo consulente e chiuderla o fidarmi di quello con cui l’ho attivata che mi dice invece di mantenerla attiva perché nel 2011 incasserò una buona performance?». L'assalto dei «nuovi consulenti» con la proposta di «soluzioni migliori» a chi ha sottoscritto polizze molti anni prima è già stato documentato da precedenti lettere. In generale, abbandonare un programma assicurativo a lungo termine prima della scadenza comporta un sacrificio finanziario: le strutture dei costi delle polizze sono sempre concepite per penalizzare chi esce. Può capitare che, avendo sbagliato a impegnarsi, sia consigliabile troncare il rapporto.
Ma chiudere con una polizza per aprirne un’altra fa un solo interesse certo: quello del nuovo consulente. Nella fattispecie, non conosciamo il dettaglio delle alternative offerte al signor Miglioretti, ma ci sono dati oggettivi, fiscali e normativi, che ci fanno ritenere che valga il famoso proverbio della «strada vecchia», con quel che segue. La polizza vita rivalutabile (tariffa 3N) prevede la corresponsione alla scadenza, o in caso di decesso dell’assicurato, di un capitale rivalutato sulla base dei rendimenti conseguiti dalla gestione patrimoniale «Moneta Forte», a fronte di una serie di premi annui anch’essi rivalutabili.
La gestione Moneta Forte ha conseguito performance medie annue attribuite ai contratti collegati, secondo Ina Assitalia, del 7,5% circa dal 1991 ad oggi; inoltre, comunque dovessero andare le cose nei 6 anni che restano, le rivalutazioni attribuite al contratto in questione non potranno mai essere inferiori al tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, pari di base al 4% annuo composto, e collegato all’inflazione. Inoltre, poiché la polizza è stata sottoscritta prima della riforma fiscale del 2001, sui versamenti futuri è dovuta l’imposta di legge del 2,5% ma si potrà continuare a beneficiare della detraibilità dalle imposte del premio versato (fino ad un massimo di 1.291,14 euro), nonché ad usufruire di una tassazione a scadenza del capital gain con aliquota del 10% e non del 12,5%.
Infatti, superato il decimo anno di vita del contratto, la percentuale di tassazione viene ridotta del 2% per ogni anno eccedente fino alla scadenza. Se il lettore ha poi interesse ad una soluzione integrativa della pensione, consigliamo piuttosto il ricorso, da subito, ad un fondo pensione complementare: nel caso sia un dipendente, godrebbe di una pari contribuzione dal datore, e di ulteriori benefici fiscali. Alla scadenza della polizza Ina in corso potrà decidere poi, sempre ai fini previdenziali, tra due alternative:1) chiedere la conversione del capitale maturato in una rendita vitalizia immediata; 2) versare il capitale liquidato in un prodotto specificamente dedicato ai clienti Ina con polizze in scadenza (eventualmente integrato anche da un ulteriore versamento), per far sì che l’investimento continui fino all’epoca della pensione per poi convertirlo in una rendita vitalizia immediata.
Di fatto, un fondo pensione parallelo. «Nel caso della prima opzione la rendita verrà quantificata utilizzando il coefficiente per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di stipula», fa sapere l’Ina a nostra richiesta, ed aggiunge: «Tale coefficiente, essendo relativo al 1991, sarà migliore di quello utilizzato negli anni successivi. Poiché il contratto segue la vecchia normativa fiscale, il 60% della rendita liquidata andrà ad integrare il cumulo dei redditi e verrà tassata in base alla propria aliquota fiscale. Nella seconda ipotesi, la rendita verrà calcolata secondo il coefficiente di conversione in vigore alla data di conversione, ma in base alla nuova normativa fiscale, la rendita erogata sarà esente dalle imposte sul reddito».
glauco.maggi@lastampa.it
soprattutto al nuovo consulente
Nel 1991 stipulai una polizza Moneta forte3N con Ina Assitalia della durata di 20 anni.Hoversato circa 47mila euro. Mi suggeriscono di chiuderla e aprirne una pensionistica e una vita separate. Cosa ne pensa?
Alessandro Miglioretti (via e-mail)
27 novembre 2005
Chiudendola ora credo che incasserei appena il capitale versato o poco più», continua il lettore, che infine chiede: «Devo seguire il consiglio del nuovo consulente e chiuderla o fidarmi di quello con cui l’ho attivata che mi dice invece di mantenerla attiva perché nel 2011 incasserò una buona performance?». L'assalto dei «nuovi consulenti» con la proposta di «soluzioni migliori» a chi ha sottoscritto polizze molti anni prima è già stato documentato da precedenti lettere. In generale, abbandonare un programma assicurativo a lungo termine prima della scadenza comporta un sacrificio finanziario: le strutture dei costi delle polizze sono sempre concepite per penalizzare chi esce. Può capitare che, avendo sbagliato a impegnarsi, sia consigliabile troncare il rapporto.
Ma chiudere con una polizza per aprirne un’altra fa un solo interesse certo: quello del nuovo consulente. Nella fattispecie, non conosciamo il dettaglio delle alternative offerte al signor Miglioretti, ma ci sono dati oggettivi, fiscali e normativi, che ci fanno ritenere che valga il famoso proverbio della «strada vecchia», con quel che segue. La polizza vita rivalutabile (tariffa 3N) prevede la corresponsione alla scadenza, o in caso di decesso dell’assicurato, di un capitale rivalutato sulla base dei rendimenti conseguiti dalla gestione patrimoniale «Moneta Forte», a fronte di una serie di premi annui anch’essi rivalutabili.
La gestione Moneta Forte ha conseguito performance medie annue attribuite ai contratti collegati, secondo Ina Assitalia, del 7,5% circa dal 1991 ad oggi; inoltre, comunque dovessero andare le cose nei 6 anni che restano, le rivalutazioni attribuite al contratto in questione non potranno mai essere inferiori al tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, pari di base al 4% annuo composto, e collegato all’inflazione. Inoltre, poiché la polizza è stata sottoscritta prima della riforma fiscale del 2001, sui versamenti futuri è dovuta l’imposta di legge del 2,5% ma si potrà continuare a beneficiare della detraibilità dalle imposte del premio versato (fino ad un massimo di 1.291,14 euro), nonché ad usufruire di una tassazione a scadenza del capital gain con aliquota del 10% e non del 12,5%.
Infatti, superato il decimo anno di vita del contratto, la percentuale di tassazione viene ridotta del 2% per ogni anno eccedente fino alla scadenza. Se il lettore ha poi interesse ad una soluzione integrativa della pensione, consigliamo piuttosto il ricorso, da subito, ad un fondo pensione complementare: nel caso sia un dipendente, godrebbe di una pari contribuzione dal datore, e di ulteriori benefici fiscali. Alla scadenza della polizza Ina in corso potrà decidere poi, sempre ai fini previdenziali, tra due alternative:1) chiedere la conversione del capitale maturato in una rendita vitalizia immediata; 2) versare il capitale liquidato in un prodotto specificamente dedicato ai clienti Ina con polizze in scadenza (eventualmente integrato anche da un ulteriore versamento), per far sì che l’investimento continui fino all’epoca della pensione per poi convertirlo in una rendita vitalizia immediata.
Di fatto, un fondo pensione parallelo. «Nel caso della prima opzione la rendita verrà quantificata utilizzando il coefficiente per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di stipula», fa sapere l’Ina a nostra richiesta, ed aggiunge: «Tale coefficiente, essendo relativo al 1991, sarà migliore di quello utilizzato negli anni successivi. Poiché il contratto segue la vecchia normativa fiscale, il 60% della rendita liquidata andrà ad integrare il cumulo dei redditi e verrà tassata in base alla propria aliquota fiscale. Nella seconda ipotesi, la rendita verrà calcolata secondo il coefficiente di conversione in vigore alla data di conversione, ma in base alla nuova normativa fiscale, la rendita erogata sarà esente dalle imposte sul reddito».
glauco.maggi@lastampa.it