Riporto la risposta di widiba, ricevuta qualche giorno fa (anche per verificare che non abbiano cambiato testo o strategia):
(P.s. nel ricorso invece ho scritto in sintesi che contesto l'aumento delle "spese fisse di liquidazione trimestrale"
che Widiba ha imposto sul pacchetto "SMART" con comunicazione di proposta di modifica unilaterale (PMU) del 14/05/2021.
Inoltre nel mese di ottobre 2021 ho inoltrato a banca Widiba un reclamo via pec in cui preciso come il pacchetto "SMART"
sia stato pubblicizzato all'epoca come "GRATUITO PER SEMPRE" chiedendo il ripristino della gratuità dello stesso.
Infine ho precisato che l’addebito delle “Spese fisse di liquidazione trimestrale” rappresenta un aumento di una voce di costo
che contrattualmente era previsto a zero. )
1. Le ragioni del Ricorso
Il sig. MIGUELX74 (titolare di un conto corrente pacchetto “SMART” con Widiba; cfr. contratto allegato
al Ricorso) contesta la “Proposta di Modifica Unilaterale del Contratto” effettuata ai sensi dell’art.118
del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e successive modificazioni” del 14/05/2021 ricevuta da Widiba (la “Manovra”, allegata al
Ricorso), in ragione della quale sono state aumentate le "Spese fisse di liquidazione trimestrale", che
contrattualmente erano invece previste a “zero”, laddove il pacchetto “SMART” del conto corrente
era pubblicizzato “all’epoca come “Gratuito per sempre””. Il sig. MIGUELX74 chiede vengano applicate
le “condizioni contrattuali precedenti al 14/4/2021”.
2. Infondatezza del Ricorso.
2.1. La Manovra è legittima per i seguenti motivi.
La Manovra non ha introdotto alcun genere di nuovo costo o spesa che non fosse già previsto nel
contratto di conto corrente sottoscritto del sig. MIGUELX74, posto che (i) Widiba ha solo diversamente
valorizzato le spese mensili di liquidazione del conto corrente pacchetto/profilo “SMART”, già previste
nel contratto di conto corrente sottoscritto dalla Ricorrente, con valorizzazione “a zero”
(cfr. par. C “Documento di sintesi- condizioni economiche del servizio di conto corrente”), (ii) la facoltà di modifica
unilaterale è prevista in tale contratto all’art. 14 delle “CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO
BANCA-CLIENTE” (pag.41), il quale richiama e riproduce le previsioni di cui all’art. 118 TUB.
2.2. Widiba ha dunque esercitato legittimamente lo jus variandi di cui all’art.118 T.U.B., in quanto
relativo ad una condizione/pattuizione contrattuale già prevista nel contratto di conto corrente
sottoscritto del sig. MIGUELX74, laddove lo zero rientra pacificamente tra i simboli numerici
rappresentativi di un “valore”, di una “misura”, di una “cifra” (si pensi, ad esempio, alla temperatura che
può essere indicata come pari a zero, dato che, evidentemente, non indica l’assenza di una temperatura,
che invece esiste ed è, appunto, pari a zero).
Sarebbe, quindi, decisamente errato, sia in fatto, sia in diritto, riconnettere all’indicazione di un costo
“a zero” nell’àmbito di un contratto, la volontà delle parti di rinunciare definitivamente ad una diversa
valorizzazione di quella determinata prestazione oggetto (tra le altre) dell’accordo negoziale,
riconnettendo (arbitrariamente) a tale valorizzazione la mancanza di qualsiasi facoltà di modifica. Dal
momento in cui, infatti, la voce delle spese trimestrali di liquidazione del conto corrente è comunque
indicata e valorizzata nel contratto, come nella specie, essa rappresenta ad ogni effetto una vera e
propria “condizione contrattuale”, rilevante ex art. 118 T.U.B., con la conseguenza che la stessa può
essere modificata utilizzando il meccanismo previsto da tale norma, senza integrare la diversa fattispecie
di introduzione di clausole di costo “nuove” (si stenta, anche sotto un profilo logico, a comprendere
come si possa sostenere che sia stata introdotta una nuova clausola o una nuova condizione in un
contratto, quando tale clausola e/o condizione è già presente nel contratto stesso).
Non senza aggiungere, come rilevato, che nel contratto firmato del sig. MIGUELX74 la facoltà di modifica
unilaterale delle condizioni è espressamente prevista dall’art.14 delle “Norme generali applicabili al
rapporto banca-cliente”, mentre non è stabilito da nessuna parte che le spese trimestrali di liquidazione
del conto corrente (o altre) non possano essere mai modificate (o debbano restare a “zero”), laddove nel
contratto medesimo erano presenti diverse spese non valorizzate a “zero”; anche sotto questo profilo,
dunque, non si comprende sulla base di cosa possa sostenersi che Widiba non avesse diritto di modificare
la valorizzazione le spese trimestrali di liquidazione del conto corrente.
Del resto l’art.118 T.U.B. stabilisce che possono essere oggetto di modifica unilaterale “i tassi, i prezzi e
le altre condizioni previste dal contratto” (enfasi aggiunta), prevedendo esclusivamente che tali
condizioni, per essere variate, devono essere “previste”, quindi a prescindere da come sono ab origine
valorizzate, l’importante è che siano già presenti nel contratto. Il tenore della norma in esame, dunque,
non lascia spazi interpretativi diversi a meno di non volerne stravolgere completamente la ratio, con il
rischio di ingenerare nel sistema “un corto circuito” interpretativo, tuttavia all’evidenza privo di
fondamento.
In sintesi, non sono stati aggiunti “nuovi costi” in quanto non previsti nel contratto, ma è stato
diversamente valorizzato (rectius modificato) un costo già previsto, con il che sono stati rispettati anche
i principi dettati sul tema da codesto Ill.mo Organismo nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n.
26498/2018, ove, infatti, si fa riferimento a “nuovi costi” che “non si pongono come mera modifica di
oneri già previsti dal contratto”, laddove – scusandoci della ripetizione – l’onere de quo era pacificamente
previsto nel contratto di conto corrente sottoscritto del sig. MIGUELX74, ed è stato modificato nella sua
valorizzazione.
Non senza aggiungere che codesto Ill.mo Organismo (cfr. decisioni ABF Napoli 27/07/2020 n.13027, ABF
Torino 22/01/2020 n.945, ABF Napoli 10/09/2020 n. 15737, ABF Napoli 2/02/2022 n. 2052), nel
pronunciarsi in merito a condizioni contrattuali modificate ex art. 118 T.U.B. - mediante l’innalzamento
unilaterale di un costo indicato a “zero” ad un valore positivo -, non si è mai posto il problema della
riconducibilità, o meno, di tale innalzamento alla fattispecie di cui all’art. 118 T.U.B., né ha ravvisato la
violazione di tale norma; con ciò riconoscendo, sebbene implicitamente, che siffatto genere di modifica
integra modifica di condizione contrattuale già esistente e non invece introduzione di condizione
contrattuale nuova.
Anche il Tribunale di Milano, sez. VI civ., con la sentenza del 18/04/2019 n.3970 ha affermato che:
“In tema di contratto di conto corrente bancario, sono infondate le doglianze dell'attore in merito ad
alcune variazioni introdotte unilateralmente dalla banca con le comunicazioni ex art. 118 TUB, aventi ad
oggetto lo spread e il parametro di indicizzazione del tasso debitore, qualora le condizioni indicate non
abbiano comportato l'introduzione di nuovi oneri, ma variazioni della misura del tasso debitore e quindi
potevano legittimamente essere comunicate ai sensi dell'art. 118 TUB” (enfasi aggiunta).
Un ultima considerazione.
A seguire l’assunto secondo il quale una spesa prevista in un contratto di conto corrente non può essere
oggetto di jus variandi ex art. 118 T.U.B. solo perché valorizzata “a zero”, si giungerebbe alla conclusione
di poterla modificare se questa fosse valorizzata a 0,00001, il che tuttavia non sembra esattamente un
ragionamento lineare e fondato logicamente, ancor prima che dal punto di vista normativo.
2.3. Si segnala, inoltre, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto il 10/12/2021
nei confronti di Widiba un procedimento istruttorio al fine di verificare la possibile violazione degli artt.
20, 21, 22, 24 e 25 lett. d) del Codice del Consumo in relazione al claim pubblicitario “gratuito per
sempre”. Tale procedimento si è concluso, senza alcuna sanzione per Widiba, con provvedimento
dell’AGCM del 12/07/2022 (all.1), la quale ha accolto gli impegni assunti da Widiba stessa in relazione
alla Manovra nei confronti, fra gli altri, dei clienti che avevano aperto il conto corrente pacchetto
“SMART” nel periodo tra l’11/02/2015 e il 19/04/2016 (IL SIG. MIGUELX74 lo ha aperto, invece, il 10/06/2016,
come indicato nel Ricorso), posto che solo in tale periodo era presente sul sito internet di Widiba il claim
pubblicitario “gratuito per sempre” e, dunque, la scelta dei clienti di aprire un conto corrente avrebbe
potuto essere influenzata dalla presenza di tale claim, profilandosi una pratica commerciale
potenzialmente scorretta oggetto del procedimento istruttorio aperto dall’AGCM.
Tali impegni di Widiba:
A) prevedono il mantenimento della Manovra negli stessi termini di cui alla citata comunicazione del
14/05/2021 di Widiba ed allegata al Ricorso, con l’assegnazione ai soli clienti che hanno sottoscritto
un conto corrente pacchetto “SMART” nel citato periodo tra l’11/02/2015 e il 19/04/2016 di un
termine di recesso decorrente dalla nuova comunicazione di Widiba della Manovra medesima, onde
eliminare qualsiasi dubbio che la loro scelta sia stata influenzata dal claim “gratuito per sempre”;
B) sono stati oggetto del parere preventivo reso dalla Banca d’Italia all’AGCM (cfr. pag.8, par.IV,
provvedimento sub all.1) , parere che ha ritenuto che gli impegni sub A) “non presentano profili di
incoerenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia di trasparenza delle
operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (enfasi aggiunta),
affermazione che all’evidenza non sarebbe stata resa ove la Manovra, mantenuta da Widiba, avesse
presentato un qualche profilo di contrarietà “in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari
e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, ossia con la materia di competenza
dell’Istituto di Vigilanza e di codesto Ill.mo Organismo.
E’ infatti evidente che se la Manovra fosse stata ritenuta dalla Banca d’Italia contraria alla disciplina “in
materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti”, la stessa non avrebbe reso alla AGCM il parere riportato sub B) che precede, ma avrebbe fornito
parere contrario al mantenimento della Manovra stessa. Tale circostanza, inoltre, conduce,
quantomeno, a riconsiderare i precedenti resi dall’ABF e richiamati dalla Ricorrente, fermo che
(ovviamente) codesto Illustrissimo Organismo può ritenere di discostarsi dagli stessi, esistendone anche
altri non conformi (cfr. decisioni ABF Napoli 27/07/2020 n.13027, ABF Torino 22/01/2020 n.945, ABF
Napoli 10/09/2020 n. 15737, ABF Napoli 2/02/2022 n. 2052; sub 2.2 che precede).
2.4. Quanto alla la Decisione N. 4882 del 23/03/2022 del Collegio di Milano dell'ABF (in seguito la
“Decisione”), richiamata dalla Ricorrente, la stessa non appare condivisibile sia alla luce di quanto sopra
esposto, sia in ragione delle seguenti ulteriori considerazioni.
Il principio affermato dalla Decisione,secondo il quale “non può ... reputarsi una “modifica” contrattuale
ammissibile l’aumento di un costo, pur menzionato nell’originario documento di sintesi, da un valore pari
a zero a un qualsivoglia valore positivo” non trova riscontro nella pronuncia del Collegio di Milano
n.12453/2020 dell’ABF, richiamata dalla Decisione medesima a supporto di tale assunto. La pronuncia
del Collegio di Milano 12453/2020 di codesto Illustrissimo Organismo, infatti, aveva ad oggetto una
fattispecie diversa dalla presente, nella quale si dibatteva dell’assenza, o meno, del giustificato motivo
in relazione ad una modifica unilaterale delle condizioni di un conto corrente, ritenendo che i “costi a
carico dell’intermediario generati dalle predette voci di spesa, non sono però in alcun modo correlati alla
variazione apportata unilateralmente mediante l’inserimento della voce di costo del canone del conto
corrente”, affermando altresì che “l’introduzione del costo del canone del conto corrente che si risolve
nell’inserimento di una nuova voce di spesa non concordata e non prevista originariamente tra le parti”,
in quanto il canone sarebbe stato gratuito (senza precisare se, comunque, il canone fosse già previsto
dal contratto inter partes, anzi la pronuncia sembra escluderlo laddove afferma che si trattava di una
“una nuova voce di spesa non concordata e non prevista originariamente tra le parti”). Nella presente
fattispecie, invece, come forse troppo rilevato, la voce “spese mensili di liquidazione del conto corrente
pacchetto/profilo “SMART” erano già previste nel contratto di conto corrente sottoscritto del sig.
MIGUELX74.
2.5. Quanto alla schermata internet prodotta con il Ricorso, questa non risale affatto al periodo
in cui il sig. MIGUELX74 ha aperto il conto corrente con Widiba scegliendo, fra i tre pacchetti proposti, quello
“SMART”, nessuna al prova al riguardo viene fornita. Comunque eventuali, ed inesistenti nella specie,
profili di pubblicità ingannevole non sarebbero di competenza di codesto Illustrissimo Organismo, fermo
il provvedimento dell’ACGM sopra citato.
In ogni caso la schermata in esame, ferme e ribadite le eccezioni svolte al presente paragrafo, è solo una
tabella di confronto fra i tre pacchetti di conto corrente offerti da Widiba e, inoltre, reca anche con
riferimento al pacchetto “SMART” delle spese, nemmeno cita le spese fisse di liquidazione trimestrale
aumentate con la Manovra.
3. Conclusioni
Si chiede, pertanto, a codesto Illustrissimo Organismo di non accogliere il Ricorso per tutti i motivi sopra
esposti.
Allegato n.1: Provvedimento dell’AGCM del 12/07/2022.