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La regola dell’interpretatio contra stipulatorem di cui all’art. 1370 c.c. (più ampia di quella dell’art. 35 cod. cons., che agisce solo nei confronti del professionista) prescrive, a carico di chi prende l’iniziativa della dichiarazione negoziale, di evitare la redazione di proposizioni linguistiche ambigue. Questa regola è presente nei codici, come nel common law ed anche nel soft law e si estrinseca nel dovere reciproco di clare loqui, da un lato, e honeste intelligere, dall’altro. Il diritto europeo dei contratti ha recepito il principio attraverso la nozione di “informazione qualificata e obbligatoria”: la redazione di una clausola non trasparente, quindi, può essere sanzionata con l’attribuzione ad essa del significato sfavorevole al predisponente, oppure con la sua inefficacia e conseguente applicabilità al caso controverso della disciplina dispositiva. Fatto salvo, in entrambi i casi, il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.