309. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura
del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante
sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento
minimo INPS.