(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime
delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)
1. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
Disegno di legge di bilancio 2023 23 novembre 2022 ore 12.20
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1) nella misura dell’80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino
a concorrenza del predetto limite maggiorato
5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
dieci volte il trattamento minimo INPS.
2. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-
2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza
1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna
delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto
in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile
determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti
percentuali per l’anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L' incremento di cui al presente comma
non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per
il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è
riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo
mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al
predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma
l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini
della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di
riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a
tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.