Chiarimenti Azioni Poste Italiane

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keyy

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25/3/02
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Nel 2000 ho sottoscritto l'acquisto di alcune azioni Finmeccanica.
Lo scorso 20/09/2002 ho chiesto all'ufficio postale competente di vendermele. Mi hanno detto di tornare dopo una settimana (intanto le azioni scendevano). Dopo una settimana son tornato all'ufficio postale e l'incaricato (dopo diverse ore) ha inviato l'ordine ponendo il prezzo a 0,590 (ha detto per favorire me).
Ovviamente, dato che le azioni stavano scendendo, non sono state vendute, per cui ho chiesto di revocare l'ordine di vendita. Mi hanno detto che non è possibile.
Qual è il vostro parere? :mad:
 
che tante volte i clienti miei mi dicevano che volevano andare
alle poste perche' il conto corrente costava meno!!!!:D
 
grazie per le risposte ,il mio quesito era :
SI PUO' revocare l' ordine come per le banche??
 
La risposta è: assolutamente si.

Ti allego l'art.33 della Delibera Consob N. 11522/98 (Regolamento di attuazione della disciplina degli intermediari) relativo all'attività di Ricezione e trasmissione di ordini, che è quella svolta dalle Poste Italiane.


- Art. 33 -
1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari autorizzati trasmettono tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi d'origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento.

2. Gli ordini sono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti; è in ogni caso fatto divieto di compensare ordini di segno opposto e, salvo quanto previsto al comma 3, di raggrupparli.

3. Nel caso di ordini di compravendita, gli intermediari autorizzati possono, nel trasmetterli all'intermediario negoziatore, raggruppare i singoli ordini ricevuti dagli investitori quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dagli intermediari per proprio conto possono essere raggruppati con quelli di pertinenza degli investitori.

4. Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, gli intermediari autorizzati possono trasmettere detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:

a) sia assicurata la consegna all'investitore della documentazione informativa prescritta;

b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta.

5. Il rifiuto di trasmettere un ordine deve essere immediatamente comunicato all'investitore.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui l'intermediario autorizzato provveda direttamente all'esecuzione degli ordini (in questo caso diventa infatti negoziazione)


Trovo cmq scandaloso l'atteggiamento dell'operatore della posta, come tu l'hai descritto.....roba da terzo mondo (finanziario).


ciao
 
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