aemme1
TradeRepublic CD 4% - Asse Menagent n°1
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quell'articolo si basa su logiche di buon senso, logiche condivisibili, ma non cita riferimenti legislativi o sentenze, cosa che una testata giornalistica dai temi legali dovrebbe sempre rigorosamente fare.
tengo ad aggiungere un ulteriore aspetto e non mi dilungherò ulteriormente: il destinatario di una comunicazione, sia che venga trasmessa con pec sia con una tradizionale raccomandata, non ha alcun modo di accertare e verificare l'identità del mittente. per tale motivo è prassi, e spesso clausola nei contratti, che la comunicazione presenti in allegato la copia del documento di identità (di norma strettamente personale e ben custodito), è questo che rende ragionevolmente pacifico per il destinatario considerare regolare la provenienza e la paternità della comunicazione stessa
allegare la carta di identità è buona norma anche se non ha alcun valore legale in quanto è una copia e quindi non dimostra l'identità del mittente e neppure che egli sia il reale possessore del documento originale. L'identificazione può essere fatta soltanto di persona (o da remoto mediante intermediari certificati). Inoltre, la certificazione della pec non si estende agli allegati.
PS: il mittente può essere chiunque: un delegato, un rappresentante legale, etc... l'importante è che su richiesta sia in grado di dimostrare di avere ricevuto la delega o di essere stato nominato come tutore/rappresentante