Aggiungiamo che nel Decreto Legge sulle "liberalizzazioni" appena firmato dal Governo, in pubblicazione, è stata inserita una nuova norma sulla revoca dei contratti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, la riporto. Con questa l'Amministrazione può, motivandolo con interessi pubblici, revocare contratti senza pagare penali ma solo le spese effettuate da chi il contratto se lo era aggiudicato.
AFFIDAMENTI CONTRATTUALI
(decreto legge)
QUANDO LA REVOCA DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE INCIDONO SU
RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI E’ MOTIVATA DA
INTERESSE PUBBLICO IL SOGGETTO PRIVATO HA DIRITTO AD
ESSERE INDENNIZZATO PER LE SPESE GIA’ EFFETTUATE E NON
AL RISARCIMENTO INTEGRALE DELL’INTERO DANNO.
• CHI È STATO DANNEGGIATO NON PUÒ CHIEDERE UN
RISARCIMENTO PER LA PARTE IN CUI LUI STESSO HA CONCORSO
AL DANNO INFLUENZANDO LA SCELTA SBAGLIATA
DELL’AMMINISTRAZIONE.
. con questa norma si prevede, a carico delle Amministrazioni, l’obbligo di
corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti amministrativi che incide
su precedenti rapporti negoziali con i privati. Si estende, quindi, anche all’attività
privatistica, la previsione che contempla, in termini più generici, l’ipotesi di
“revoca che comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati”.
Poiché la revoca consegue ad una diversa valutazione o ad una sopravvenienza che
impongono una rivisitazione dell’interesse pubblico come inizialmente apprezzato,
è opportuno che il potere di revocare il provvedimento sia condizionato all’obbligo
di indennizzare il privato, che per effetto della revoca abbia subito un pregiudizio,
anche nei casi - sempre più frequenti - di attività negoziale dell’amministrazione.
Versandosi in una ipotesi di responsabilità da atto lecito, motivata in ragione
dell’interesse pubblico, non si tratta di un risarcimento del danno ma di indennizzo,
in relazione al quale sono dettate anche le modalità per la quantificazione riferita,
sotto il profilo quantitativo, al solo danno emergente, con esclusione dei vantaggi
futuri venuti meno e nel rispetto dei principi civilistici della valutazione del
concorso e dell’attività svolta dall’interessato (art. 1226 c.c.).
. l’amministrazione non è comunque tenuta, secondo gli stessi principi del codice
civile applicabile ai privati, a risarcire il danno per la parte in cui la sua scelta
sbagliata è stata influenzata da comportamenti dello stesso danneggiato o di altri,
ad esempio mediante la presentazione di studi di fattibilità o di preventivi di lavori
rivelatisi non rispondenti al vero.
Fonte:
Ministero delo Sviluppo Economico