Class action in usa

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Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi brevemente il funzionamento ( o darmi un link utile ) ?
Sento che prima o poi toccherà anche a me ;)
 
Scrivemmo qualche nota ai tempi del caso Fonspa. Lo trovi tra gli articoli delle Officine (sull'organizzazione e delega ad un direttore per la scelta delle azioni e degli avvocati). Funzionano meglio in USA, mentre in Italia le Associazioni fra azionisti hanno molti buchi. Il discorso è lungo. Se quanto scritto lì non ti soddisfa, dicci cosa vuoi sapere di specifico. Ciao. V&S
 
Scritto da Verm & Solitair
Scrivemmo qualche nota ai tempi del caso Fonspa. Lo trovi tra gli articoli delle Officine (sull'organizzazione e delega ad un direttore per la scelta delle azioni e degli avvocati). Funzionano meglio in USA, mentre in Italia le Associazioni fra azionisti hanno molti buchi. Il discorso è lungo. Se quanto scritto lì non ti soddisfa, dicci cosa vuoi sapere di specifico. Ciao. V&S

Salve

Ho provato con la funzione Search(Fonspa),ma non ho trovato nulla

Sareste così gentili da segnalarmi dove o che parola effettivamente cercare?



Grazie

2CV
 
da Approfondimenti - Tutela del Risparmio (home page)

02/04/2001

di V&S

Il problema più delicato in materia di class actions è rappresentato dalla organizzazione degli azionisti che, lamentandosi di un danno subito (particolarmente in caso di violazione dei cd. fiduciary duties da parte del gruppo di comando), decidono di associarsi per promuovere un'azione giudiziaria.


Negli Stati Uniti il problema è risolto con l'individuazione del cd. leading plaintiff, ovvero del soggetto, in posizione di attore, cui è attribuito il diritto/dovere di promuovere l'azione giudiziaria anche per conto della "classe" che rappresenta. A lui compete, tra l'altro, la decisione dell'avvocato cui affidare la difesa, la costituzione in giudizio, la partecipazione alla fase di discovery, la comparizione alle udienze, nonché il potere di transigere la lite.


Tuttavia, anche negli Stati Uniti le regole per l'individuazione di tale soggetto non sono assolutamente chiare.


In Italia, spesso si sovrappone ad un'organizzazione di azionisti (che spesso non raggiunge le percentuali previste dal Tuf per l'esercizio dei cd. diritti della minoranza) una serie di incarichi giudiziari paralleli di ciascun azionista (non necessariamente componente dell'associazione) allo stesso avvocato o talvolta anche ad avvocati diversi, con la conseguenza che spesso, oltre a dover riunire i processi sorti in tempi diversi o con modalità diverse, sorge il problema di evitare contrasti all'interno degli stessi clienti, che spesso hanno interessi diversi se non addirittura contrastanti, in merito alla trattazione della causa.


A ciò si aggiunge che mentre negli Stati Uniti ha particolare diffusione il cd. patto di quota lite, quest'ultimo in Italia è vietato, per cui al professionista spetta comunque il compenso, anche indipendentemente dal risultato raggiunto, mentre è illecito ogni patto relativo ai "beni" che formano oggetto di controversia.
 
Grazie. Nel forum nasdaq&net stocks porgono una domanda che può sembrare banale ma.. è senza risposta.
Si discute delle class action contro XO communications.
Si chiede : in caso in cui venga dato giudizio favorevole alle CA , il risarcimento spetta a tutti gli azionisti o solo a chi ha promosso l'azione ( il gruppone,insomma..che mi pare deve superare il 5% se non mi hnno informato male ) ?
 
In Italia il discorso sull'azione di responsabilità promossa dalla minoranza qualificata (e valla a formare: qui si tratta di risparmiatori istituzionali, tanto per non discostarsi dallo scopo del legislatore italiano, e cioè la tutela prevalentemente dei fondi comuni - e stendiamo un velo pietoso - in luogo dei risparmiatori fai da te) è lungo, soprattutto da un punto di vista tecnico (anche processuale). Se vuoi esponiamo i punti essenziali. In ogni caso in Italia, l'art. 2395 c.c. consente al singolo l'azione di risarcimento in caso di DANNO DIRETTO (classico il caso di chi acquista un titolo indotto da un falso bilancio).

In USA, comunque, resta ferma la regola degli effetti della sentenza nei confronti di chi abbia partecipato al giudizio. Gli effetti indiretti (in caso di risarcimento a favore della società) possono ripercuotersi ovviamente anche sulla valutazione del titolo azionario. Particolare interesse desta in USA la cd. responsabilità da prospetto
 
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