Ecco l efficace sunto del gazzettino
17 giugno senza maggiorazione
Cominciamo subito con le date utili per non arrivare in ritardo all’appuntamento col fisco. Sia che scelgano il modello mini sia che abbraccino il modello tradizionale, i termini per i versamenti e la presentazione dell’Unico delle persone fisiche non cambiano: i pagamenti vanno effettuati entro il 17 giugno, oppure, per chi sceglie di versare con la maggiorazione del 4 per mille, la scadenza è il 17 luglio 2013. Quanto alla presentazione del modello, va fatta entro il 1° luglio per chi può ancora consegnare l’Unico alla posta ed entro il 30 settembre per chi deve presentarlo esclusivamente in via telematica.
Presentazione alla posta
Sono rimasti in pochi a poter presentare il modello alla posta in forma cartacea, come ai “vecchi tempi”. Sono infatti esclusi dall’obbligo dell’invio telematico i contribuenti che: • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il 730, non possono presentare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri dell’Unico (RM, RT, RW, AC); • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; • sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato. Se non appartenete ai casi suddetti, armatevi di un po’ di pazienza in più e utilizzate la presentazione via internet. Ricordiamo che la presentazione telematica può avvenire anche ricorrendo ad un intermediario (professionista abilitato o Caf). E’anche possibile compilare su carta il modello Unico e consegnarlo ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate che lo trasmetterà in via telematica. Per evitare lunghe file si può prenotare il proprio appuntamento col fisco, telefonando al call center 848.800.444 .
Chi fa da sé..
Per coloro che intendono fare da soli, ecco qualche indicazione preliminare. La prima cosa da sapere è che restano immutati gli scaglioni di reddito e le aliquote per calcolare l’Irpef, e sostanzialmente rimane identico all’anno passato tutto il meccanismo di detrazioni che consente di pervenire all’imposta. Di conseguenza è sempre possibile usufruire delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, o per quelle di lavoro autonomo ed impresa minore e delle detrazioni per alcuni redditi diversi e per l’assegno del coniuge. Sono inoltre in vigore le detrazioni per i familiari a carico, che spettano per il coniuge, per i figli e per gli altri familiari e che per i redditi 2013 aumentano ma che per i redditi 2012 (che si dichiarano quest’anno con l’Unico 2013) rimangono invariate. Il “bonus”, piuttosto complesso da calcolare, diminuisce all’aumentare del reddito del contribuente, fino ad azzerarsi per i redditi più alti, in base a delle formule matematiche da applicare alle detrazioni “teoriche”. Tanto per capire, le detrazioni “teoriche” per i figli a carico sono, rispettivamente, di 800 euro per ogni figlio maggiore di tre anni e di 900 euro per ogni figlio fino a tre anni. A questi importi si aggiungono altre 220 euro se il figlio è portatore di handicap e altri 200 euro se si hanno più di tre figli. L’importo della detrazione “teorica”, cioè rispettivamente 800, 900, 1020 e 1120 euro, va poi moltiplicato per un “coefficiente”, risultato di una serie di operazioni algebriche, ottenendo l’esatto importo da riportare nell’Unico (indispensabile seguire per questi calcoli le istruzioni dell’Unico 2013). Anche per il coniuge e per gli altri familiari a carico spetta una detrazione da “calcolare” in modo sostanzialmente simile e che in pratica diminuisce al crescere del reddito.
Come ridurre l’importo
Naturalmente continuano ad alleviare le sofferenze economiche degli italiani tutta una serie di spese che il fisco riconosce perché meritevoli e che possono essere detratte dall’imposta o dedotte dal reddito imponibile. Tra le più comuni ricordiamo le spese mediche, gli interessi sul mutuo, le assicurazioni, i contributi per la colf, la detrazione per i lavori in casa (36% e 50%) e quella per il risparmio energetico (55%). Torneremo ampiamente nel dettaglio sulle spese detraibili o deducibili nelle prossime puntate. Ma il primo scoglio da superare per gli italiani è sicuramente costituito dal quadro RB dedicato ai fabbricati, che anche quest’anno presenta diverse novità. Tra le buone notizie segnaliamo che gli immobili non affittati e non esenti dall’Imu quest’anno non saranno soggetti all’Irpef, l’imposta sul reddito, e alle relative addizionali. Gli immobili andranno comunque dichiarati ma il relativo reddito non confluirà nel reddito complessivo e andrà riportato nel nuovo rigo RN50, perché potrebbe tornare in ballo per le prestazioni previdenziali e assistenziali (ad esempio per l’Isee).