Comunicato per chi spera nei reclami

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Verm & Solitair

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Riportiamo la norma secondo cui molti di voi sperano di risolvere il problema con l'intermediario. Ricordiamo invece che per esperienza professionale, senza l'inizio di un'azione in sede giudiziaria (ben impostata e valutate correttamente tutte le norme che possono trovare applicazione) non risolverete proprio nulla. Per il motivo più semplice al mondo!!!


Art. 59
(Reclami)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono un apposito registro, da tenere in forma elettronica, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.

2. Il registro dei reclami, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, deve contenere almeno i seguenti elementi informativi:

a) l'identificazione dell'investitore che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;

b) l'identificazione del dipendente, collaboratore o promotore finanziario, dell'unità organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile, a cui è stato affidato l'investitore per la prestazione del servizio;

c) la data di presentazione e di ricevimento del reclamo;

d) le cause del reclamo;

e) le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti dall'intermediario;

f) il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;

g) la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo;

h) le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;

i) la data di comunicazione dell'esito del reclamo.

3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV trattano i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni dell'intermediario, è comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.

4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall'analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele complessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta



PS: il motivo? i funzionari della banca non possono ammettere di aver sbagliato (alterato i moduli bancari, non eseguito gli ordini, non trasmesse le comunicazioni ecc. ecc. fino alla noia..), nè il CdA interviene, ed una transazione al limite è possibile dopo la citazione (talvolta a istruttoria già realizzata). Ci sono infatti gli estremi di una transazione senza incorrere, da parte degli amministratori o dirigenti, in responsabilità (aver pagato senza ordine del giudice o senza aver accertato in giudizio gli errori commessi da impiegati) V&S
 
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