Coniugi,due diverse residenze,spetta ad entrambi la detrazione IMU per prima casa?

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    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

no.
Paga la patrimoniale e taci.
 
Non dipendera dal regime di separazione dei beni ?
 
Non dipendera dal regime di separazione dei beni ?

Siamo in regime di separazione dei beni... L'aliquota prima casa spetta ad entrambi, ma mi ricordo di aver sentito dire che solo uno dei due può beneficiare dei 200 euro di franchigia.

La mia commercialista mi ha sbagliato il saldo dell'IMU, non mi fido a chiedere a lei...
 
Caso interessante.
Possono i coniugi non separati avere diversa residenza e quindi nuclei familiari diversi ?
Se si, dovreste poter detrarre entrambi sull' IMU.

Siete nello stesso Comune, o no ?
Mia ignoranza, ma mi confondo sempre fra residenza e domicilio. Credo (e potrei sbagliarmi) che la residenza sia nel Comune e il domicilio sia "Via Verdi XX".

Come tale, in regime di separazione entrambi avete una prima casa in cui abitate con i relativi benefici. Per quanto riguarda l'IMU, se il Comune di residenza fosse lo stesso, magari la detrazione puo essere concessa solo una volta e non due.
Ma sto sparando a casaccio.
 
anche se può sembrare assurdo o perlomeno contorto,
se uno dei 2 coniugi ha residenza in una casa in fitto o comunque in una seconda casa, a quel punto la quota parte di detrazione che teoricamente gli spetterebbe non verrebbe persa ma andrebbe interamente a beneficio dell'altro coniuge..
 
Importanti aggiornamenti IMU di Aprile 2012: la normativa IMU è stata rivista proprio per i casi di coniugi con residenze disgiunte. Anche se la scrittura è davvero poco chiara, cerchiamo di dare quella che secondo noi è la migliore interpretazione del nuovo testo. In sostanza, nulla cambia per i coniugi con residenze separate all’interno dello stesso comune: solo uno dei due immobili può essere considerato abitazione principale e godere dunque dell’aliquota agevolata e delle detrazioni.
Se invece i coniugi hanno residenze in due comuni diversi, sembra proprio che sia possibile avere due aliquote agevolate come “prima casa”, ovviamente fermo restando gli altri requisiti. Al proposito, riteniamo importante quello di dimora abituale, per cui la doppia IMU agevolata è possibile soltanto se i coniugi hanno effettivamente due “vite” separate. Residenze fittizie in due comuni diversi ma senza dimora abituale, porteranno alla contestazione della seconda aliquota agevolata beneficiata.

Bisognerebbe leggersi il testo finale della normativa, se esiste :)
Ma probabilmente hai ragione tu. Solo un altro caso di legge scritta con i piedi dal governo tecnico. Tanto che poi devono precisare che non vale quello che c'e' scritto, ma solo quello che avevano in mente.
 
c'e' poco da leggere la risposta è no. Non c'entra nulla la separazione dei beni.
Pagano e basta. Questo se gli immobili sono nello stesso comune.
Come devono pagare come seconda casa i figli che vivono in una casa di proprietà dei genitori. Patrimoniale paga suddito e taci.



riferimenti normativi

La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non vienetotalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione.
Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell'abitazione principale, l'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che "per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Sulla base del chiaro dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
 
Ultima modifica:
quello che hai detto tu è sbagliato.
Ho corretto quello. La casta dei fannulloni burocrati va mantenuta. Non c'e' nulla di male.

Ma i figli che vivono in una proprieta di qualcun altro non c'entrano niente. Stavamo discutendo di gente, sposata, che vive in casa di sua proprieta.
Cosi come non c'entra niente la casta: ci mancherebbe che uno potesse detrarre una seconda casa solo perche e' cosi ricco che invece di doverla affittare ci mette dentro il figlio.

Del resto, neanche leggi quello che posti ? Hai corretto che ?
Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
 
Ma i figli che vivono in una proprieta di qualcun altro non c'entrano niente. Stavamo discutendo di gente, sposata, che vive in casa di sua proprieta.
Cosi come non c'entra niente la casta: ci mancherebbe che uno potesse detrarre una seconda casa solo perche e' cosi ricco che invece di doverla affittare ci mette dentro il figlio.

Del resto, neanche leggi quello che posti ? Hai corretto che ?

ma quali figli in proprietà di qualcun altro.
Allora 2 case nello steso comune una del marito l'altra della moglie. Solo una paga IMU come prima casa. Sempre.
Te capì? Parla delle poche cose che sai al posto di continuare a sentenziare su quelle che non conosci.
 
Allora 2 case nello steso comune una del marito l'altra della moglie. Solo una paga IMU come prima casa. Sempre.

(si fa per dire, perche non potete detrarre entrambi se e' lo stesso Comune)
Di nuovo suggerisco di leggere prima di scrivere.

Poi non e' neanche "sempre" perche ovviamente i coniugi separati trattano entrambe le case come prima anche ai fini IMU
 
c'e' poco da leggere la risposta è no. Non c'entra nulla la separazione dei beni.
Pagano e basta. Questo se gli immobili sono nello stesso comune.
Come devono pagare come seconda casa i figli che vivono in una casa di proprietà dei genitori. Patrimoniale paga suddito e taci.



riferimenti normativi

La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non vienetotalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione.
Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.
Per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell'abitazione principale, l'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che "per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Sulla base del chiaro dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:
a me sembra che questa norma sia incostituzionale, e sicuramente ingiusta

Tizio possiede e abita un appartamento in un condominio, e due garages in ciascuno dei quali entra a malapena una smart

Caio possiede e abita una villetta dotata di un'autorimessa unica, ma che può ospitare 4 SUV, 2 camper e varie berline di grossa taglia

Tizio deve pagare l'aliquota massima per uno dei due garages, mentre Caio per la sua superautorimessa di 200 mq paga l'aliquota ""abitazione principale""
 
Caso interessante.
Possono i coniugi non separati avere diversa residenza e quindi nuclei familiari diversi ?
Se si, dovreste poter detrarre entrambi sull' IMU.

Siete nello stesso Comune, o no ?
Mia ignoranza, ma mi confondo sempre fra residenza e domicilio. Credo (e potrei sbagliarmi) che la residenza sia nel Comune e il domicilio sia "Via Verdi XX".

Come tale, in regime di separazione entrambi avete una prima casa in cui abitate con i relativi benefici. Per quanto riguarda l'IMU, se il Comune di residenza fosse lo stesso, magari la detrazione puo essere concessa solo una volta e non due.
Ma sto sparando a casaccio.

mia moglie risiede a Torino e io in un altro comune in una valle montana.
 
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