consiglio dopo separazione

Insomma! Per legge il coniuge più debole deve essere tutelato. Se la moglie non lavora (e senza figli) si becca il diritto di abitare nella casa e pure l'assegno. Alla faccia della tutela del coniuge debole, le parti si rovesciano. La legge viene applicata senza equità.

Non so di che legge parli.

Correntemente i commenti giurisprdenziali sono del seguente tenore:

"Al coniuge (non proprietario) non spetta il diritto di abitare la casa familiare se non vi sono figli, poichè l’art. 155 comma 4 c.c., (che attribuisce al giudice il potere di assegnare l’abitazione al coniuge affidatario dei figli) è una norma eccezionale e non è applicabile analogicamente, del resto la norma è posta a tutela dell’esclusivo interesse dei figli e non avrebbe senso applicarla quando non ci sono figli."

"Diversa è la questione se il diritto di abitazione può essere usato per soddisfare il diritto al mantenimento (quando mancano i figli, ma l'altro coniuge ha diritto al mantenimento). Sicuramente i coniugi, volontariamente, basandosi sull’autonomia negoziale (1322 c.c.), possono stipulare un contratto con cui l’assegnazione della casa familiare è un mezzo per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri.
Il problema si complica quando ci si chiede se questa richiesta può essere rivolta direttamente al Giudice, cioè, ci si domanda, se il coniuge che ha diritto al mantenimento (quando non ci sono figli) può chiedere al Giudice di soddisfare (in tutto o in parte) il proprio diritto al mantenimento mediante l’assegnazione dell’abitazione.
Un orientamento, più liberale, ritiene che l’assegnazione della casa può essere richiesta al giudice, nell’ambito della domanda di mantenimento, ma presuppone un’apposita domanda e, certo, non è configurabile un dovere (e un potere) del giudice di assegnare la casa familiare in assenza di una specifica richiesta in tal senso.
Una seconda teoria, più restrittiva, esclude una tale possibilità, poiché ritiene che il diritto al mantenimento può essere soddisfatto solo mediante la quantificazione di una somma di denaro (una prestazione fungibile) e il Giudice non può imporre al debitore di eseguire, per estinguere il proprio obbligo, una prestazione infungibile, come l’assegnazione della abitazione, (questo sembra essere l’orientamento prevalente, anche dopo l’introduzione dell’art. 155 quater c.c., sia in caso di separazione sia in caso di divorzio)."

(cfr. Il diritto di abitazione della casa coniugale in caso di separazione e divorzio | Fanpage)

Resta salvo il principio che il coniuge più forte, ove lo ritenga opportuno o per accordo tra le parti, può sostituire in tutto o in parte l'assegno di mantenimento con la concessione al coniuge più debole del diritto di abitazione nella casa di propria proprietà esclusiva.
 
Mi riferivo proprio a questo contesto:
Decesso del nonno, lui eredita la sua parte. Se non ha ancora divorziato e scompare, la moglie eredita la sua parte legittima.

quoto

ecco perchè suggerivo testamento del nonno in favore dei nipoti. intanto salviamo un 50% in attesa di divorzio
 
Al fine dell’assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio la ragione de persistente diritto della ex moglie – già assegnataria – a permanere nella casa familiare può essere ravvisata nel persistente interesse a risiedervi proprio dei figli maggiorenni (non autosufficienti), tuttora conviventi con la madre (il motivo se ancora in attesa del completamento degli studi) – a tutela dei quali si pone l’istituto dell’assegnazione della casa familiare

Mah... bisognerebbe capire meglio dove l'hai trovata, questa: qui si parla di "assegnazione delle casa in sede di divorzio", non di permanenza del diritto abitativo dopo l'avvenuto divorzio...
 
La sentenza di divorzio (come in sede di separazione) deve contenere disposizioni in merito all'assegnazione casa familiare (indipendetemente dal titolo di proprità) vale a dire dovrà indicare la residenza dei figli (figli minori o figli maggiorenni, sprovvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri), stabilendo con quale genitore rimarranno e quindi dove andranno a vivere (ovvero dove saranno "collocati").

Quindi anche dopo il divorzio fino a che continua lo status di convivenza dell'assegnatario con i figli (maggiorenni non economicamente autosufficenti) questi ne avrà il godimento (diritto atipico personale).

Infatti è necessaria poi una ulteriore sentenza del tribunale su azione mossa dal proprietario per poter rientare nel pieno possesso dell'abitazione (unica possibilità per poter modificare le condizioni di divorzio) che dimostri che almeno uno dei presupposti sia venuto a mancare ossia i figli (o l'ex coniuge) non convivono più stabilmente nell'abitazione o se i figli hanno raggiunto la "piena" indipendenza economica.
 
OT scusate ma solo per una breve considerazione

il problema non è tanto lo schifo c'è di peggio solo per citare le violenze da entrambi le parti (tendenzialmente sottili e psicologiche quelle femminili, fisiche e d'istinto quelle maschili) ... e ci sarebbe molto altro da analizzare.

Comunque volevo solo mettere in risalto che il primo passo a mio avviso sarebbe quello di rendere obbligatorio una sorta di corso tecnico di durata adeguata con esame finale finalizzato alla piena comprensione da parte dei soggetti delle diverse implicazioni (civili/penali/economiche) che comportano i diversi status (convivenza/matrimonio/figli/separazione/divorzio/ecc.ecc.) secondo la legislazione attuale e in particolare sul diritto di famiglia (senza sindacare sulla loro "bontà") ma prendendo atto di quelle esistenti (e di come vengono applicate).

Niente di morale o religioso (ovvero non corso pre matrimoniale tipo parrochia) ma un vero è proprio percorso formativo in materia con esame tipo patente non tanto per ottenere una "abilitazione" ma solo per certificare che si è studiato, compreso e capito esattamente come certe decisioni poi incidano sulla propria ed altrui esistenza.

Non è possibile che si renda sempre troppo tardi alle conseguenze che si potrebbero verificare per poi cercare di limitare i danni con il risultato di fare il più delle volte dei disastri...

Un primo passo poco costoso, nessuna riforma.. solo in diritto/dovere di avere e dare conoscenza e consapevolezza...(e intato verificare se si ottengono risultati apprezzabili o se non serve a nulla...

.. scusate OT



Concordo ,obbligatorio , se nò nessun permesso di sposarsi ,poi se il coniuge è straniero ripetere il corso.
 
La sentenza di divorzio (come in sede di separazione) deve contenere disposizioni in merito all'assegnazione casa familiare (indipendetemente dal titolo di proprità) vale a dire dovrà indicare la residenza dei figli (figli minori o figli maggiorenni, sprovvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri), stabilendo con quale genitore rimarranno e quindi dove andranno a vivere (ovvero dove saranno "collocati").

Quindi anche dopo il divorzio fino a che continua lo status di convivenza dell'assegnatario con i figli (maggiorenni non economicamente autosufficenti) questi ne avrà il godimento (diritto atipico personale).

Infatti è necessaria poi una ulteriore sentenza del tribunale su azione mossa dal proprietario per poter rientare nel pieno possesso dell'abitazione (unica possibilità per poter modificare le condizioni di divorzio) che dimostri che almeno uno dei presupposti sia venuto a mancare ossia i figli (o l'ex coniuge) non convivono più stabilmente nell'abitazione o se i figli hanno raggiunto la "piena" indipendenza economica.

...oppure, magari, fare istanza affinché sia ratificato che "colla raggiunta maggiore età dei soggetti titolari del diritto abitativo (i figli) è venuto meno il presupposto della necessità del legame supportivo/affettivo/educativo a tempo pieno col genitore a suo tempo nominato affidatario, al quale conseguentemente si chiede che venga revocato il diritto atipico personale (il godimento dell'immobile) fin qui lecitamente fruito, ma oggi illecitamente".

Io farei così (dichiarandomi inoltre disponibile e desideroso di rientrare nel MIO appartamento per vivervi coi MIEI figli maggiorenni) :rolleyes:
 
Indietro