Conte ha fatto l ultimo condono a Ischia ?

Abusivi o no, se costruisci in zone a rischio idrogeologico prima o poi la natura ti chiede il conto, in Germania come in Italia, in Svizzera o in Giappone…

Si, ma la differenza e' che quando prevedi dove costruire, una analisi devi farla.
Se non ci sono regole, e ognuno costruisce dove gli pare, le probabilita' che ci siano eventi disastrosi del genere aumentano esponenzialemente.
 
Innanzitutto ti sento agitato, rilassati.
Secondo, Salvini lo ha tirato fuori Black, ma giustamente, perche' ERA AL GOVERNO, nel CDM che ha votato questa ******* e risulta che abbia votato a favore.
Terzo, se non hai argomenti puoi pure non rispondere, non serve tirare fuori "questioni di donne" o ******* varie :D :D :D
Quarto, ora che siete al governo, sistemate tutto, no? Tralasciamo che eravate al governo anche allora... :D

Ora pero' rilassati, che ti sento agitato.

Salvini


Delle tue sensazioni non rispondo

Matteo Salvini
Salvini Matteo


Lo ha detto black, la mamma, la madre superiora

Salvini


Qualche complesso infantile non ancora risolto?

Salviniiii

Notato il tuo amore per Salvini, Tolstoj ti infilerebbe tra gli "STORICI PARTICOLARI"


Salvini Salvini salviniiii
 
Si, ma la differenza e' che quando prevedi dove costruire, una analisi devi farla.
Se non ci sono regole, e ognuno costruisce dove gli pare, le probabilita' che ci siano eventi disastrosi del genere aumentano esponenzialemente.

Quando ho costruito casa, tra periti, antisismico, carotaggi vari, tasse, ecc. ho speso un botto di soldi e sono anche venuti a controllare ad opera terminata......come cacchio hanno fatto in quei posti? Nessuno vedeva gru, operai, mezzi al lavoro?
 
Si, ma la differenza e' che quando prevedi dove costruire, una analisi devi farla.
Se non ci sono regole, e ognuno costruisce dove gli pare, le probabilita' che ci siano eventi disastrosi del genere aumentano esponenzialemente.

Eh no, ti sbagli di grosso
Aumentano quando Salvini firma

In Germania Giappone e Nonsolandia non **capitano** certe cose perché il **capitano** non firma

Firmasse in Giappone Nonsolandia e Germania sta sicuro che anche lì arriverebbero le piaghe d'Egitto

Salviniiiiii
 
Quando ho costruito casa, tra periti, antisismico, carotaggi vari, tasse, ecc. ho speso un botto di soldi e sono anche venuti a controllare ad opera terminata......come cacchio hanno fatto in quei posti? Nessuno vedeva gru, operai, mezzi al lavoro?

La cosa in realtà è semplice
La colpa è di Salvini che ha usato il TIMBRO sbagliato

Chiedi a warlock, lui è un esperto in materia

Se Salvini avesse usato il TIMBRO corretto questo casino non sarebbe successo
 
Si, ma la differenza e' che quando prevedi dove costruire, una analisi devi farla.
Se non ci sono regole, e ognuno costruisce dove gli pare, le probabilita' che ci siano eventi disastrosi del genere aumentano esponenzialemente.

Terremoti a parte, l’Italia, da Bolzano alla Sicilia, è una terra ad alto rischio idrogeologico..

Probabilmente il 40% delle casa e dei palazzi presentano delle criticità di questo tipo…la colpa di chi è??

Della politica? Probabilmente.
Di chi ha costruito?
Altrettanto.

Ma non credo che ci si possa fare molto. Quello che è insopportabile è dare colpe a questo o a quello quando accadono disastri di questo tipo…se ne parla per un po’ , polemiche sui giornali, auto flagellazione, e poi tutto continua così come prima…
 
Quando ho costruito casa, tra periti, antisismico, carotaggi vari, tasse, ecc. ho speso un botto di soldi e sono anche venuti a controllare ad opera terminata......come cacchio hanno fatto in quei posti? Nessuno vedeva gru, operai, mezzi al lavoro?

Ma guarda che al nord è pieno di case costruite in zone a rischio idrogeologico…se viene giù la diga sopra Canazei, il primo esempio che mi viene in mente, altro che Vajont ….e sicuramente le case di Canazei sono tutte a regola d’arte….:o

E se ci pensi, è proprio questo l’assurdo.
 
Terremoti a parte, l’Italia, da Bolzano alla Sicilia, è una terra ad alto rischio idrogeologico..

Probabilmente il 40% delle casa e dei palazzi presentano delle criticità di questo tipo…la colpa di chi è??

Della politica? Probabilmente.
Di chi ha costruito?
Altrettanto.

Ma non credo che ci si possa fare molto. Quello che è insopportabile è dare colpe a questo o a quello quando accadono disastri di questo tipo…se ne parla per un po’ , polemiche sui giornali, auto flagellazione, e poi tutto continua così come prima…

Il soggetto è stato lampante, come l'olio!

LA COLPA È DI SALVINI PERCHÉ HA FIRMATO

Leggiti le sue risposte su questo treddo
Null'altro da aggiungere
 
La colpa è degli Italiani, che sono così. Fine.
Ma avete mai parlato con un architetto o un ingegnere? Non avete mai comprato una casa già costruita? Non ce n'è una, che sia una e dico UNA, che non abbia degli abusi edilizi.
E non parlo di spostare una porticina, ma di delirio totale di muri ad quazzum, di costruzioni abusive, dove non si può costruire, o non si può costruire in questo modo ecc.
NESSUNO ha mai fatto niente, come NESSUNO ha mai fatto niente per le finte pensioni di invalidità o per tutto il resto delle truffe tipiche Italiote.
Il legge e ordine non esiste, né con la sinistra, né con la destra, perchè entrambe sono PAPPA E CICCIA COI DELINQUENTI DI QUALSIASI TIPO.
Fine :D
 
Lungi da me difendere il governo gialloverde, se non altro perché frutto dell'alleanza tra lo sciagurato Di Maio e la Lega, ma ad onor del vero occorre attenersi ai fatti, compresi quelli che, nel fine 2018, hanno portato a quel provvedimento, al fine di capirne i presupposti e la reale portata, quindi le responsabilità politiche.
In Italia, non solo ad Ischia, a parte quelle mascherate, sono state promulgate tre sanatorie edilizie a tutti gli effetti, salvo mie dimenticanze: 1985, 1994, 2003-2004, quest'ultima ha subito ulteriori retroazioni nel corso degli anni.
La norma del fine 2018 non è una nuova e quarta sanatoria, ben si può dire invece che sia stata una specie di sanatoria delle sanatorie precedenti, ma non di comportamenti dell'utenza, bensì dell'amministrazione, infatti,in presenza di alcuni presupposti e sentito il parere vincolante di alcuni organi preposti, si doveva così, negli intenti, portare a termine tutte le domande ancora aperte. In pratica l'amministrazione, inerte ed inefficiente, ancora non aveva licenziato, con diniego o accoglimento, le istanze di condono via via succedutesi negli anni, pendenti ad Ischia per circa 27.000, quindi il legislatore, con una norma speciale, valevole per le zone che avessero subito danni in ragione di eventi sismici, promulgò la detta norma che, vien facile da dire, mai sarebbe esistita se la P.A. avesse, nel frattempo, come minimo quindici anni, fino a più di trenta, compiuto il suo dovere, ossia, istruito, analizzato e concluso i procedimenti amministrativi pendenti.
Ci sarebbe da domandarsi riguardo questa di enorme responsabilità politica.
Inoltre, chi conosce Ischia sa che non c'è ad esempio il fenomeno pericolosamente presente nel vesuviano o gli ecomostri altrove esistenti, è più un problema di assesto del territorio.

Agevolo, per chi avesse voglia di approfondire i temi in discussione, una lettura tecnica, peraltro del 2019, quindi non a tamburo battente degli ultimi accadimenti, anche qui viene da considerare che alcuni personaggi, televisivi e no, che purtroppo infestano il dibattito pubblico, con la loro ottusa ignoranza condita da pregiudizi e vacuo moralismo da terza media a seconda delle convenienze, andrebbero, almeno, turnati, al fine di permettergli di compiere meno danni.

Uno stralcio dell'articolo:

6. LE VERE RAGIONI DELLA EQUIPARAZIONE DEL TERZO CONDONO AL PRIMO
Un focus sui dati reali forniti dagli uffici tecnici dei tre comuni interessati sugli immobili distrutti o danneggiati dall’evento sismico e soprattutto sulla normativa di riferimento e sul numero delle istanze di condono presentate aiuta - senz’altro - ad inquadrare meglio il problema e a comprendere le vere ragioni che hanno indotto il legislatore a “saldare” il terzo condono al primo.

Nel solo comune di Casamicciola Terme, il più colpito, sono 5 gli edifici crollati e realizzati in epoca antecedente al 1942 (dunque legittimi ab origine anche perché il vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale è stato imposto solo nel 1958, come per ogni altro comune dell’isola, fatta eccezione per quello di Ischia assoggettato a vincolo nel 1952).

Gli immobili con esito E-EF, cioè totalmente inagibili, sono 560.

Gli immobili con esito B-BF, cioè inagibili ma con danni lievi, sono 200.

Gli immobili con esito C-CF, cioè parzialmente inagibili, sono 35.

In totale gli immobili danneggiati sono 795, in parte legittimi sin dall’origine e in parte interessati da più istanze di condono.

Quelle presentate ai sensi della legge n. 47/85 sono 141.

Quelle presentate ai sensi della legge n. 724/94 sono 109.

Quelle presentate ai sensi della legge n. 326/03 sono appena 107, di cui 24 riferite a nuove costruzioni e 41 ad ampliamenti.

Nel comune di Lacco Ameno, invece, gli immobili danneggiati sono 270.

Di questi, 122 sono interessati da domande di condono pendenti, di cui 81 ai sensi della legge n. 47 del 1985, 51 ai sensi della legge n. 724 del 1994 e 14 ai sensi della legge n. 326 del 2003.

Anche qui gli immobili danneggiati sono interessati da più istanze di condono (18 da primo e secondo, 2 da primo e terzo, 1 da secondo e terzo e 3 da tutti e tre).

Infine, nel comune di Forio, meno colpito rispetto ai primi due, gli immobili danneggiati di proprietà privata sono 63, nel mentre quelli pubblici sono 19.

Quelli interessati da domande di condono ai sensi della legge n. 47/85 ed inagibili, in tutto o in parte, sono 11.

Quelli oggetto di domande di condono ai sensi della legge n. 724/94 sono 41 e quelli oggetto di domande di condono ai sensi della legge n. 326/03 sono soltanto 4.

Anche a Forio la maggior parte degli edifici privati è interessata da più domande di condono riferite a normative diverse.

É evidente che tale singolare situazione, caratterizzata da confusione di domande di condono e da regole diverse per il loro esame sia in ordine alle condizioni di accoglibilità che ai procedimenti da osservare, avrebbe reso impossibile o quantomeno molto improbabile qualsiasi tentativo di ricostruzione o delocalizzazione.

E tanto anche alla luce della inequivoca definizione data al termine “edificio” dall’All.to 1 al D.P.C.M. del 5 maggio 2011, secondo cui per “edificio” deve intendersi, appunto, “una unità strutturale cielo terra individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati (...)”.

Ciò senza considerare che la coesistenza in un solo immobile di diverse parti assoggettate, in mancanza dell'art. 25, a regimi diversi, avrebbe anche innescato inevitabili contenziosi, dal momento che la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la realizzazione di opere in ampliamento, in mancanza di una espressa norma di divieto, non può da sola giustificare il diniego del condono, occorrendo verificare se esse abbiano inciso in modo radicale sui beni oggetto di domanda, così impedendo all’amministrazione di effettuare la propria valutazione (Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943).

Perché allora il rinvio proprio alla legge n. 47/85?

É presto detto!

Per gli immobili realizzati in zona vincolata il condono 2003 si atteggia ad un accertamento di conformità, non essendo ammissibile la sanatoria di opere contrastanti con le norme urbanistiche e le prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Più specificamente, si è ritenuto in giurisprudenza (cfr., fra le tante, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 14 ottobre 2011, 1439, e 10 dicembre 2009, n. 8608) che “l'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli con la novità sostanziale costituita dall'inserimento, in tale previsione, del requisito della conformità urbanistica all'interno della fattispecie del condono edilizio, che dà vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all'istituto dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, piuttosto che ai meccanismi previsti dalle due precedenti leggi sul condono edilizio”.

Così facendo, però, il legislatore ha ristretto fortemente l’area di condonabilità e tale scelta, in astratto, può anche starci, trovando giustificazione nella esigenza di modulare al ribasso l’ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità degli abusi sanabili.

Tuttavia, a conti fatti, si è trattato di una scelta scellerata in quanto lo Stato ha incamerato milioni di euro a titolo di oblazione ma la legge è rimasta sostanzialmente inapplicata.

Ciò perché molti comuni, soprattutto al sud (ed anche ad Ischia), sono sprovvisti di strumentazione urbanistica, sicché manca il parametro “tipico” per la valutazione richiesta, che è cosa ben diversa dalla normativa applicabile in via residuale.

Laddove, invece, i comuni siano dotati di piani regolatori, questi sono obsoleti ed inadeguati e, per di più, in contrasto con le prescrizioni del piano paesistico che, nella gerarchia delle fonti, si atteggia a strumento sovraordinato rispetto ad essi.

Recita, infatti, l’art. 145, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 che “i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione”.

La disposizione del comma 27 è, in ogni caso, anche illogica in quanto analoghe norme sulla sanabilità legata all’accertamento di conformità urbanistica erano - a ben vedere - già presenti nel sistema in via ordinaria e non era il caso di replicarle in una normativa di condono che è, per sua natura, straordinaria.

Mi riferisco, in particolare, come già ricordato dal T.A.R., all’articolo 36 del testo unico dell’edilizia e, prima ancora, all’articolo 13 della legge n. 47/85, norme che condizionano entrambe la sanabilità al positivo accertamento della conformità urbanistica (“doppia conformità” per l’esattezza).

Senonché tali norme sono relative ad abusi “formali”, cioè ad opere che potevano, comunque, ottenere dal comune il permesso di costruire, qualora richiesto prima della loro esecuzione.

Viceversa, il condono si riferisce principalmente (e storicamente) agli abusi sostanziali.

Ne deriva che prevedere, nel terzo condono, l’obbligo della conformità urbanistica per questi abusi sostanziali ha rappresentato, a mio avviso, una ingiustificata compressione di aspettative giuridicamente tutelate sulla base di un acritico “copia e incolla” di principi e disposizioni concepiti per fattispecie completamente diverse e di non agevole applicazione per gli immobili ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico.

Per concludere sul punto, mediante il rinvio, con l’articolo 25, al primo condono, è stato eliminato l’unico, vero ostacolo, inutilmente vessatorio, alla definizione delle istanze più recenti.

7. IL COMMA 1 BIS DELL’ARTICOLO 25
Tale disposizione, aggiunta in sede di conversione al testo originario del provvedimento, prevede quanto segue.

“Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l’articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003”.

Trattasi, come è agevole rilevare, di norma ripetitiva di quanto già rispettivamente stabilito, in materia, sia dalla legge n. 47 del 1985 che dalla legge n. 326 del 2003.

Infatti, quanto all’obbligo di far precedere l’esame delle istanze dal parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, lo stesso era già previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, per il quale, “fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.

In ordine, invece, alla previsione del comma 17, lettera a), dell’articolo 32 del d.l. n. 269 del 2003, secondo cui ”le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (...) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto”, il legislatore ha ritenuto, con tutta evidenza - ed aggiungo giustamente - di estenderne gli effetti anche alle istanze di condono presentate ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.

8. IL SECONDO COMMA DELL’ARTICOLO 25
Nella sua versione finale, tale comma così recita.

“I comuni di cui all’articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.

Quanto alla conferenza dei servizi, si tratta di un modulo procedimentale di semplificazione per la definizione delle istanze che era già previsto dall’articolo 32 del d.l. n. 269 del 2003.

Tale modulo procedimentale - come sottolineato nella circolare attuativa del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio n. 4 del 3 dicembre 2018 - consiste nella valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici coinvolti e consente di decidere anche in caso di mancata manifestazione espressa da parte di una delle amministrazioni partecipanti.

Quindi, niente di nuovo anche sotto tale profilo al netto del rilievo che attualmente, come chiarito anche dal Ministero dei Beni Culturali (Mibac) nella nota n. 23231/2018 dello scorso 28 settembre, redatta in risposta ad un quesito di un comune del Lazio, il mancato intervento della Soprintendenza in sede di conferenza di servizi non si qualifica come "assenza-assenso", laddove il comune abbia già formulato il proprio parere negativo in ordine alla sanabilità delle opere.

Secondo il Ministero, infatti, l’istituto giuridico del silenzio-assenso (art.17-bis legge 241/1990), all'interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica (articolo 146 d.lgs. 42/2004), è limitato alla sola ipotesi di proposta favorevole da parte dell'amministrazione procedente che - in caso di subdelega - è il comune.

Qualora quest’ultimo abbia espresso parere negativo, è da escludere l'esigenza di un "doppio controllo", ossia la necessità di una seconda valutazione rimessa alla Soprintendenza, essendo peraltro difficile ipotizzare che quest'ultima, titolare della funzione di difesa estrema del vincolo, possa esprimersi favorevolmente.

Se, in definitiva, il comune "dice no", il silenzio-assenso della Soprintendenza si allinea al parere negativo dell'amministrazione locale, configurandosi come "assenso" alla posizione negativa del comune.

Per quanto attiene, invece, al termine di sei mesi previsto per la definizione delle istanze, tale termine, pur dovendosi considerare ordinatorio e non già perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione laddove dovesse essere superato per una ragione o per un’altra, appare perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte Edu formatasi in materia.

Particolarmente illuminante, in proposito, è la sentenza ”Paudicio” della Corte Europea del 24 maggio 2007 (ricorso n. 77606/01) che ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU (protezione della proprietà), nonché per violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU (diritto ad un equo processo) per il danno subito da un cittadino di Afragola dalla mancata esecuzione di una demolizione, pur oggetto di sentenza di condanna irrevocabile, di opere realizzate da terzi su di un fondo limitrofo a causa della pendenza da più di dodici anni di una istanza di condono ”senza che alcuna autorità si fosse pronunciata al riguardo“.

Si consideri, inoltre, che, in Campania, il legislatore regionale aveva già in precedenza stabilito che le domande presentate ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 ed ancora pendenti, dovessero essere definite dai comuni entro il 31 dicembre 2006 (articolo 9 della l.r. n. 10 del 2004).

Il comma 2 dell’articolo 25 persegue, dunque, una finalità acceleratoria di procedimenti pendenti da più di 33 anni in relazione al primo condono, da circa 24 anni in relazione al secondo e da oltre 15 anni in relazione al terzo.

La seconda parte della norma in questione, che prevede l’obbligo di esprimere il parere paesaggistico nello stesso termine di sei mesi previsto per la definizione delle istanze, richiama nella sua interezza l’articolo 32 del d.l. n. 269 del 2003 e non l’articolo 32 della legge n. 47 del 1985.

Tale richiamo alla norma del 2003 ha indotto qualcuno a ritenere che il comma 27, lettera d), dell’articolo 32 del terzo condono, uscito per la porta, sarebbe, poi, rientrato per la finestra.

In disparte la considerazione che la norma si riferisce testualmente al parere e al termine entro il quale lo stesso deve essere reso, ciò che più vale a sgomberare il campo da qualsiasi equivoco interpretativo è il fatto che l’articolo 32, comma 43, del d.l. n. 269 del 2003 ha integralmente sostituito il vecchio articolo 32 della legge n. 47 del 1985, come si ricava proprio dall’incipit della norma.

Il legislatore dell’articolo 25 ben conosceva tale disposizione e bene ha fatto, dunque, a non richiamare l’articolo 32 della legge n. 47 del 1985, ormai sostituito.



https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/01/decreto-ischia
 
La colpa è degli Italiani, che sono così. Fine.
Ma avete mai parlato con un architetto o un ingegnere? Non avete mai comprato una casa già costruita? Non ce n'è una, che sia una e dico UNA, che non abbia degli abusi edilizi.
E non parlo di spostare una porticina, ma di delirio totale di muri ad quazzum, di costruzioni abusive, dove non si può costruire, o non si può costruire in questo modo ecc.
NESSUNO ha mai fatto niente, come NESSUNO ha mai fatto niente per le finte pensioni di invalidità o per tutto il resto delle truffe tipiche Italiote.
Il legge e ordine non esiste, né con la sinistra, né con la destra, perchè entrambe sono PAPPA E CICCIA COI DELINQUENTI DI QUALSIASI TIPO.
Fine :D



Questo lo dici tu , in certe zone neanche un pollaio ti lasciano costruire . Prova a Bolzano a costruire qualcosa di illecito.
 
Che c'entra Salvini?

È stato Luigi di Maio a sponsorizzare il tutto

Poi, siccome agli altri ministri poco cambia, Salvini compreso, il governo ha autorizzato Luigi di Maio a dare il condono


Ed in ogni caso per quei posti non è responsabile né di Maio né Conte né Salvini né nessun altro ministro dei recenti governi


I RESPONSABILI sono le persone che hanno costruito o fatto costruire in zona A RISCHIO, compresi gli amministratori locali

Ovvero gli ISCHITANI

Sono d' accordo sulla seconda parte, la colpa e' degli ischitani come sara' dei catanesi che han costruito sull' Etna se il vulcano li seppellira'
 
Questo lo dici tu , in certe zone neanche un pollaio ti lasciano costruire . Prova a Bolzano a costruire qualcosa di illecito.

Non solo Bolzano ma tutto il Nord dove ti fanno un kiulo se apri una finestra nuova mentre al sud ci sono interi rioni abusivi
 
Questo lo dici tu , in certe zone neanche un pollaio ti lasciano costruire . Prova a Bolzano a costruire qualcosa di illecito.

Puoi chiudere un occhio, anche due, fino a quando non si arriva al momento dell'eredità

I debiti del defunto, e le magagne edilizie, vengono tutte a galla


E a quel punto gli eredi DEVONO attivarsi
 
Questo lo dici tu , in certe zone neanche un pollaio ti lasciano costruire . Prova a Bolzano a costruire qualcosa di illecito.

Guarda, io abito in Emilia Romagna, quindi se uno vuole fare passare l'idea che solo al Sud ci siano abusi...non la faccio passare. Perchè la mia compagna è architetto e ne vede di tutti i colori anche qui. Ma di tutti i colori proprio. Non su case nuove ovviamente, ma in passato è stato fatto il delirio. Non parliamo poi di chi ha costruito a 30 metri dal Po e poi si lamenta perchè gli si allaga la casa.
 
chi ha condonato paghi i danni

comodo pretendere risarcimenti, non impiegarli per la messa in sicurezza, pretendere il condono e riprendendere risarcimenti.

Deve pagare chi le ha lasciate costruire una volta che ci sono non puoi farci nulla o credi sia possibile abbattere milioni di case
 
Questo lo dici tu , in certe zone neanche un pollaio ti lasciano costruire . Prova a Bolzano a costruire qualcosa di illecito.

Anche a Bolzano capita tranquilli, basta guardare all'annosa vicenda delle baite abusive costruite al Passo Mendola in prati e boschi su territorio comunale trasformate da ripari per la fienagione in case di villeggiatura.
 
Ultima modifica:
Guarda, io abito in Emilia Romagna, quindi se uno vuole fare passare l'idea che solo al Sud ci siano abusi...non la faccio passare. Perchè la mia compagna è architetto e ne vede di tutti i colori anche qui. Ma di tutti i colori proprio. Non su case nuove ovviamente, ma in passato è stato fatto il delirio. Non parliamo poi di chi ha costruito a 30 metri dal Po e poi si lamenta perchè gli si allaga la casa.

Più vicino al Po
Sicuramente c'entra SALVINI
mi pare ovvio!
 
Che c'entra Salvini?

È stato Luigi di Maio a sponsorizzare il tutto

Poi, siccome agli altri ministri poco cambia, Salvini compreso, il governo ha autorizzato Luigi di Maio a dare il condono


Ed in ogni caso per quei posti non è responsabile né di Maio né Conte né Salvini né nessun altro ministro dei recenti governi


I RESPONSABILI sono le persone che hanno costruito o fatto costruire in zona A RISCHIO, compresi gli amministratori locali

Ovvero gli ISCHITANI

Veramente la pace edilizia da sempre ė cavallo di Salvini pure a settembre rixi e altri erano a Napoli x incontrare le associazioni che si battono x la regolarizzazione il concetto ê almeno pagano le tasse
 
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