Che ora è diventato art 25
Art. 25 - Partite minime. 1. Qualora il Conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l'estratto conto. Non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.