FaGal
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Premessa.
Io credo, ho sempre sostenuto anche con Alessandro Pedone dell' aduc, che andasse e che vada invalidato il contratto di finanziamento sia perchè concluso in conflitto di interesse, sia perchè rappresenta i caratteri di illiceità della truffa che civilmente può esssere riconosciuta incidenter tantum, cioé in pratica senza azione penale, sia perchè lapalissianamente se si tratta di finanziamento dove sta il TAEG?
...
Ma non è il punto.
Quello che mi preme è questo: che senso ha opporsi alla transazione nel senso che per l' art. 1972 del codice civile è nulla la transazione su titolo nullo e come statuì la Cassazione:
Cass. 7 luglio 1981, n. 4414, in Mass. Foro It., 1981. In questa sentenza si afferma che poiché a norma dell’art. 1972 c.c. è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, anche se le parti hanno trattato della nullità di questo, riconosciuta la nullità della transazione i contraenti sono rimessi nello stato anteriore alla stipulazione del contratto transattivo e ciascuno “può conseguire nuovamente quanto ebbe a concedere e deve restituire quanto gli fu concesso per effetto dell’accordo transattivo.
Ciò significherebbe restituire quanto incassato, più risarcimento e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse senza termine di prescrizione. A parte poi tutta la problematica connessa alla cartolarizzazione...ma è altra storia.
Se venisse dichiarata la nullità del 4you...anche chi ha fatto una transazione potrebbe beneficiarne in seguito credo
Io credo, ho sempre sostenuto anche con Alessandro Pedone dell' aduc, che andasse e che vada invalidato il contratto di finanziamento sia perchè concluso in conflitto di interesse, sia perchè rappresenta i caratteri di illiceità della truffa che civilmente può esssere riconosciuta incidenter tantum, cioé in pratica senza azione penale, sia perchè lapalissianamente se si tratta di finanziamento dove sta il TAEG?
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Ma non è il punto.
Quello che mi preme è questo: che senso ha opporsi alla transazione nel senso che per l' art. 1972 del codice civile è nulla la transazione su titolo nullo e come statuì la Cassazione:
Cass. 7 luglio 1981, n. 4414, in Mass. Foro It., 1981. In questa sentenza si afferma che poiché a norma dell’art. 1972 c.c. è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, anche se le parti hanno trattato della nullità di questo, riconosciuta la nullità della transazione i contraenti sono rimessi nello stato anteriore alla stipulazione del contratto transattivo e ciascuno “può conseguire nuovamente quanto ebbe a concedere e deve restituire quanto gli fu concesso per effetto dell’accordo transattivo.
Ciò significherebbe restituire quanto incassato, più risarcimento e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse senza termine di prescrizione. A parte poi tutta la problematica connessa alla cartolarizzazione...ma è altra storia.
Se venisse dichiarata la nullità del 4you...anche chi ha fatto una transazione potrebbe beneficiarne in seguito credo