Contratti bancari, eliminabili le clausole poco chiare.

  • ANNUNCIO: Segui le NewsLetter di Borse.it.

    Al via la Newsletter di Borse, con tutte le notizie quotidiane sui mercati finanziari. Iscriviti per rimanere aggiornato con le ultime News di settore, quotazioni e titoli del momento.
    Per iscriverti visita questo link.

ghekko1966

Nuovo Utente
Sospeso dallo Staff
Registrato
2/9/02
Messaggi
95
Punti reazioni
1
Per chi non la conoscesse già:

Contratti bancari, eliminabili le clausole poco chiare.(Corte di Appello di Roma dep. 24.9.2002)

Le associazioni dei consumatori possono agire in giudizio a tutela degli utenti.
Contratti bancari, eliminabili le clausole poco chiare.(Corte di Appello di Roma dep. 24.9.2002)

L'azione inibitoria prevista dalla legge contro le clausole abusive contenute nei contratti bancari può essere esercitata dalle associazioni dei consumatori per ottenere l'eliminazione delle clausole non redatte in modo chiaro e comprensibile. Il principio è stato affermato dalla Corte di Appello di Roma che ha respinto l'appello presentato dall'ABI e da alcune banche contro una sentenza del Tribunale di Roma che aveva inibito agli istituti di credito l'utilizzo di alcune clausole contenute nelle condizioni generali, accogliendo le richieste di alcune associazioni dei consumatori, tra le quali Cittadinanzattiva. La sentenza di appello ha in sostanza affrontato un duplice ordine di problemi: 1) se le associazioni a tutela dei consumatori siano legittimate a proporre in giudizio l'azione inibitoria contro le clausole abusive; 2) se l'azione inibitoria - cioè quella particolare azione esercitabile in via di urgenza per ottenere la rimozione di elle clausole c.d. "vessatorie" per i consumatori - possa essere estesa alle clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile. Ad ambedue i problemi la Corte di Appello ha dato risposta affermativa: per quanto riguarda la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori, in considerazione dell'elenco tassativo previsto dall'art.5 della legge 281/98, le stesse rappresentano la tutela di interessi cosiddetti "collettivi" o "diffusi" e pertanto possono validamente far valere in giudizio i diritti dei consumatori. In relazione alla portata estensiva della proponibilità dell'azione inibitoria, la Corte di Appello ha chiarito che le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile, in quanto la trasparenza è uno strumento per il raggiungimento dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali e rappresenta la soglia minimale al di sotto della quale la clausola dev’essere senz’altro espunta: pertanto non vi è motivo per escludere dall’oggetto dell’azione inibitoria il sindacato di trasparenza, con la conseguenza che potranno essere inibite anche le clausole ambigue o poco chiare. Per il resto, la sentenza di appello ha in sostanza confermato quella di primo grado, inibendo agli istituti di credito l'utilizzo delle clausole vessatorie che, non essendo state oggetto di "trattativa individuale", hanno comportato un significativo squilibrio a danno dei consumatori. (25 ottobre 2002)

Sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione seconda civile depositata 24.9.2002


Saluti.
 
Indietro