Contratto di garanzia finanziaria

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Fedone

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Buongiorno a tutti, scusate se mi intrufolo, avrei un quesito da sottoporvi :
quali problemi potrebbe causare l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n° 170 del 2004 (relativo ai contratti di garanzia finanziaria) ai contratti di pegno su quote di fondi comuni di investimento stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto?
in particolare abbiamo una S.r.l che ha stipulato nel 2002 un contratto di pegno su fondi comuni di investimento, quindi prima del Decreto del 2004 n. 170.
Nel 2006 la Banca escute la garanzia.
La S.r.l presenta ricorso e viene respinto con la motivazione che la banca poteva farlo in applicazione dell'art. 4 del D.lgs. 2004 ( cioè mi applica retroattivamente il decreto)Rimango in attesa di una vostra gentile risposta
Grazie a tutti

E' la TERZA VOLTA che rispondo.

Non vi siete difesi con un legale? (credo sia il caso a questo punto, da quanto leggo sotto non dovresti avere tutti i torti se le motivazioni della decisione sono queste che hai scritto)

Leggi qua:

Dlgs 170/04

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria a condizione che:
a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto;
b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine e' sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza.

2. Nel presente decreto legislativo, l'espressione: «per iscritto» si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia



Art. 3.
Efficacia della garanzia finanziaria

1. L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge.


e art 11 comma 5:

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano solo alle garanzie costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
20 volte lo stesso messaggio!

E io pure che gli rispondo:'(
 
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