Cripto e dichiarazione dei redditi (vol. III)

Perchè nel post è riportato "Superata la somma di cui al punto 8 non bisogna pagare alcuna tassa......."
Veramente, nello schema riportato nel post da te citato, dice (testo in rosso):
- "Entro la somma di cui al punto 8 non bisogna pagare alcuna tassa..."
- "Superata la somma di cui al punto 8 [...] bisogna pagare le tasse..."

Non è che hai confuso le due frasi? :)
 
Veramente, nello schema riportato nel post da te citato, dice (testo in rosso):
- "Entro la somma di cui al punto 8 non bisogna pagare alcuna tassa..."
- "Superata la somma di cui al punto 8 [...] bisogna pagare le tasse..."

Non è che hai confuso le due frasi? :)

Il punto e' la valorizzazione del punto 8, non le due frasi che sono corrette ma riferite a valore errato.
 
MoneyFca, hai sintetizzato bene. Volevo chiedere un parere, se si hanno 1000 Tezos in staking che hanno ne hanno reso 60 Tezos in un anno nei 60 come sappiamo si pagano le tasse, ma non saprei se i 1000 partecipano al
computo sempre della soglia dei € 51.6 K. essendo una rendita che produce capitale non dovrebbe esserne fuori?
Il Quadro [ RM ] è quello giusto dove indicarli? Ciao Grazie.
 
MoneyFca, hai sintetizzato bene. Volevo chiedere un parere, se si hanno 1000 Tezos in staking che hanno ne hanno reso 60 Tezos in un anno nei 60 come sappiamo si pagano le tasse, ma non saprei se i 1000 partecipano al
computo sempre della soglia dei € 51.6 K. essendo una rendita che produce capitale non dovrebbe esserne fuori?
Il Quadro [ RM ] è quello giusto dove indicarli? Ciao Grazie.

Se dovessi dichiarare io, li aggiungerei nel calcolo della soglia, ma più per prudenza che per convinzione.
Si, Rm il reddito da capitale
 
La famosa soglia dei 51k tiene in considerazione solo le crypto o anche le azioni detenute su broker estero?
Esempio: 40k crypto su Binance e 20k azioni su Degiro/eToro. Si supera la soglia?

Mi son letto molte pagine del precedente thread ma non sembra sia mai comparsa questa casistica
 
La famosa soglia dei 51k tiene in considerazione solo le crypto o anche le azioni detenute su broker estero?
Esempio: 40k crypto su Binance e 20k azioni su Degiro/eToro. Si supera la soglia?

Mi son letto molte pagine del precedente thread ma non sembra sia mai comparsa questa casistica

La soglia vale solo per la cessione a pronti delle valute estere.

Nel quadro rw devi segnare tutto quello non hai in Italia, e che hai quindi in qualsiasi stato estero.

Le crypto non sono valute estere (post #8) quindi la soglia non si applica.

Per quanto riguarda le crypto, l'obbligo del monitoraggio fiscale non si realizza se sei residente in Italia ed hai la disponibilità della chiave privata, in quanto in questo caso il luogo di detenzione delle valute virtuali non può che risultare coincidente con l'Italia ai fini tributari.
Non si può, ovviamente, parlare in alcun modo di attività detenute in uno stato estero.
 
Ultima modifica:
"circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo (RW) anche le attività finanziarie estere (valute estere/criptovalute) detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti".

Non scrivo questo per il piacere di contraddirti......

L'Ade assimila le cripto alle valute estere, perche' non vuoi applicare la soglia e pagare più tasse?, non capisco veramente!
 
Ultima modifica:
Beata ignoranza... Le valute estere sono disciplinate e tassate in un modo.

Le attività finanziarie estere sono disciplinate e tassate in un altro modo.

Sono due cose distinte e separate, e tassate in modo separato.

Se sono attività finanziarie estere, non possono essere valute estere.

Non c'è nessuna soglia di 51k per le attività finanziarie.


O sono valute estere o attività estere finanziarie... O una o l'altra.
 
La soglia vale solo per la cessione a pronti delle valute estere.

Nel quadro rw devi segnare tutto quello non hai in Italia, e che hai quindi in qualsiasi stato estero.

Le crypto non sono valute estere (post #8) quindi la soglia non si applica.

Per quanto riguarda le crypto, l'obbligo del monitoraggio fiscale non si realizza se sei residente in Italia ed hai la disponibilità della chiave privata, in quanto in questo caso il luogo di detenzione delle valute virtuali non può che risultare coincidente con l'Italia ai fini tributari.
Non si può, ovviamente, parlare in alcun modo di attività detenute in uno stato estero.

Beata ignoranza... Le valute estere sono disciplinate e tassate in un modo.

Le attività finanziarie estere sono disciplinate e tassate in un altro modo.

Sono due cose distinte e separate, e tassate in modo separato.

Se sono attività finanziarie estere, non possono essere valute estere.

Non c'è nessuna soglia di 51k per le attività finanziarie.


O sono valute estere o attività estere finanziarie... O una o l'altra.

forse così, a titolo semplificativo, è di piu' facile comprensione

- le criptovalute, equiparate a valuta estera, subiscono una tassazione pari al 26% se superano nel corso dell'anno i 100 milioni delle vecchie lire per 7 giorni lavorativi consecutivi

- le attività estere vengono tassate in modo diverso non avendo nulla a che fare con criptovalute e valuta estera
 
Aspettate le leggi, non anticipatele. La costituzione è dalla nostra e le decisioni sugli interpelli non ricadono su tutti.

Tanto l'anno prossimo sarà tutto registrato (e probabilmente tassato alla fonte)
vedi Binance che da domani scheda tutti

Sfortunatamente è necessario partire dalle basi perché pare che troppi se ne siano dimenticati quando parlano o scrivono

E tocca partire da li

COSTITUZIONE
Art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Valgono le fonti del diritto, che sono:

Costituzione, Trattati Internazionali Ratificati, Direttive e Regolamenti Europei (e interpretazioni della Corte di Giustizia Europea), Leggi e Regolamenti.

Non sono fonti del diritto:

Risoluzioni, interpelli, comunicati stampa, Tweets, dichiarazioni alla TV, Facebook, Wikipedia, un tizio su YouTube, il Bar, risposte del numero verde dell’AdE, i forum dedicati...

Si legge sempre che esiste un interpello e quindi tutto è chiarito.

Non è così

La Cass. a Sezioni Unite 23031 del 9.10.2007 ha sancito:
Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest’ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell’amministrazione finanziaria.

Quindi

L’Agenzia delle Entrate non regola.


L’Agenzia delle Entrate non può introdurre tassazione o tributi.


L'unico obbligo che c'è ad oggi è quello del Monitoraggio Tributario che non c’entra nulla con la tassazione

D.L. 28.06.1990 n. 167 — Art. 4 Dichiarazione annuale:
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (…), residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Quindi i principi sono:

1. Detenzione
2. All’estero
3. Investimenti / attività di natura finanziaria
4. Suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia

Di conseguenza, per quanto riguarda le crypto, l'obbligo del monitoraggio fiscale non si realizza se la persona fisica residente in Italia ha la disponibilità della chiave privata (non custodial wallet) , posto che in questo caso il luogo di detenzione delle valute virtuali non può che risultare coincidente con lo Stato ove il contribuente risulta residente ai fini tributari. In tal caso, infatti, non si può parlare in alcun modo di attività detenute all’estero.
 
Beata ignoranza... Le valute estere sono disciplinate e tassate in un modo.

Le attività finanziarie estere sono disciplinate e tassate in un altro modo.

Sono due cose distinte e separate, e tassate in modo separato.

Se sono attività finanziarie estere, non possono essere valute estere.

Non c'è nessuna soglia di 51k per le attività finanziarie.


O sono valute estere o attività estere finanziarie... O una o l'altra.

Allora facciamo così, ti riporto la parte delle istruzioni della dichiarazione Rw dove l'Ade indica quali sono le attività estere di natura finanziaria, coì scoprirai che le Valute estere (e quindi le criptovalute) sono classificate come tali:


"LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicate:

attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);"

Quindi la distinzione che tu fai è incongrua, perchè le Valute estere (e quindi le criptovalute) sono un' Attività estera di natura finanziaria. Ovviamente ogni attività estera di natura finanziaria ha la sua particolare forma di tassazione.

In particolare per le criptovalute, in quanto assimilate a valuta estera dall'Ade, si applica per le cessione a pronti l'art.67 1-ter del tuir e quindi la relativa soglia di tassazione, contrariamente a quanto tu sostieni;

Per le cessioni a termine, invece, si applica l'art.67 C-quater del tuir, per cui solo in questo caso non si applica la soglia e le relative plusvalenze sono sempre tassabili.

Per me la discussione finisce qui, non per mancanza di rispetto nei tuoi confronti, ma semplicemente perchè la discussione è diventata improduttiva e purtroppo fuorviante per gli altri utenti.......

Non posso sottacere, inoltre, che iniziare una discussione con "beata Ignoranza" non è che renda piacevole l'interloquire.
 
Il Parlamento Europeo si è espresso più volte sulle crypto.

Direttiva (UE) 843/2018 (“Quinta Direttiva Antiriciclaggio”) del 30 maggio 2018.

Il testo approvato dal Parlamento Europeo tiene in considerazione la circostanza che le valute virtuali siano suscettibili di ampi scenari di utilizzo, privandole altresì di qualsiasi accezione “monetaria” o “valutaria”, rispetto alla quale esse sono e devono essere ontologicamente difformi.

definizione di valuta virtuale:
“rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca
centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente
istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da
persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita,
memorizzata e scambiata elettronicamente”


Il Legislatore Europeo ha poi confermato tale definizione a paro a paro nella
direttiva (UE) 2019/713 del 17.04.2019 relativa alla lotta contro le frodi
di mezzi di pagamento diversi dai contanti, in cui all’art. 2, paragrafo 1,lettera d) prevede per valuta virtuale: “una rappresentazione di valore digitale
che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è
necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status
giuridico di valuta o moneta
, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come
mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata
elettronicamente”
.
 
Ultima modifica:
@MoneyFca
tu che sembri il piu' afferato in materia, ho bisogno di un consulto
come devo dichiarare nel quadro rw le seguenti attività di natura finanziaria:

titoli Tesla e criptovalute Btc e Eth acquistati ad aprile del 2019
io il quadro rw non l'ho mai fatto, lo vorrei fare quest'anno se e possibile

le Tesla le ho acquistate tramite banca, i Bitcoin e Eth tramite Bitstamp


grazie in anticipo per l'eventuale risposta
 
@MoneyFca
tu che sembri il piu' afferato in materia, ho bisogno di un consulto
come devo dichiarare nel quadro rw le seguenti attività di natura finanziaria:

titoli Tesla e criptovalute Btc e Eth acquistati ad aprile del 2019
io il quadro rw non l'ho mai fatto, lo vorrei fare quest'anno se e possibile

le Tesla le ho acquistate tramite banca, i Bitcoin e Eth tramite Bitstamp


grazie in anticipo per l'eventuale risposta

Guarda che se le Tesla le hai comprate presso una banca che ti fa da sostituto di imposta...stai a posto non devi dichiarare nulla in dichiarazione dei redditi.
Bitstamp è un exchange, ai fini del monitoraggio dichiara il controvalore (convertito in euro)iniziale e finale (dell'anno solare) dell'exchange. Se non hai superato i 51K e rotti basta così.
 
Guarda che se le Tesla le hai comprate presso una banca che ti fa da sostituto di imposta...stai a posto non devi dichiarare nulla in dichiarazione dei redditi.
Bitstamp è un exchange, ai fini del monitoraggio dichiara il controvalore (convertito in euro)iniziale e finale (dell'anno solare) dell'exchange. Se non hai superato i 51K e rotti basta così.

Il problema è che 4 bitcoin a fine 2019 li misi in staking su binance e 1 lo lasciai su bitstamp
Lo stesso con gli Eth, 5 in staking su binance e 5 lasciati su bitstamp
Ho provato a leggere qualcosa nelle varie discussioni, ma tra ravvedimento operoso, quadri RM/RT/RW ci ho capito poco
Ad oggi quello che ho maturato in staking con Btc, fino a aprile 2021, l'ho cambiato in XLM riversato su Bitstamp e prelevato in piu' tranche
Ho provato con un commercialista ma mi parla di interpello all'agenzia delle entrate
 
Ultima modifica:
Secondo me le giacenze le rilevi in RW secondo i valori di inizio anno e a fine anno mentre i proventi da staking li rilevi come redditi di capitale (RM12).
Se hai superato i 51k hai il problema delle tasse sulle plusvalenze (quadro RT).
 
Secondo me le giacenze le rilevi in RW secondo i valori di inizio anno e a fine anno mentre i proventi da staking li rilevi come redditi di capitale (RM12).
Se hai superato i 51k hai il problema delle tasse sulle plusvalenze (quadro RT).

Risiedo a Portorose in Slovenia da metà aprile c.a., visto che ho trasferito solo lo staking di Btc sul conto corrente italiano, ero alla ricerca di come regolarizzare.
Male che vado aspetterò notizie dagli organi preposti.
 
Fatemi capire come si dichiarano queste benedette crypto.
Allora vi riporto alcuni casi d'uso su cui vi chiedo una risposta

1) ho coinbase e nell'anno solare 2021 faccio questi movimenti
Deposito 250 euro il 5 Febbraio 2021
Acquisto 250 in crypto diverse
Deposito altri 250 euro il 10 Marzo 2021
Acquisto 200 in crypto diverse
Mantengo 50 euro nel deposito euro di coinbase
Sposto su coin base pro 3 crypto da coin base base
Ricevo 45 dollari dai corsi online di coinbase che poi vendo le crypto lasciandoli nel deposito base
Vendo 3 crypto facendo 300 euro di guadagno che poi riporto sul conto corrente bancario
Sempre nel 2021 su crypto.com invio altri 250 euro in deposito e acquisto crypto per 250 euro

Quindi il quadro RW come si dovrebbe popolare? Potreste scrivermi i passaggi su ogni punto per farmi capire anche ne futuro?

Grazie in anticipo
 
Se sei partito nel 2021, come valore iniziale, a mio parere, devi indicare la somma degli euro investiti e come valore finale il cambio delle valute detenute al 31/12. Un RW per ogni exchange.
 
Edit messaggio: alla fine andrò dopo essermi informato farò un ravvedimento operoso degli anni precedenti modificando il modello RW.
Si può fare in autonomia? Qualcuno l'ha fatto?
 
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