Mi è arrivata la risposta del Sole 24 Ore alla domanda “vanno incluse le Criptovalute nel calcolo ISEE?”:
Nonostante non risultino ancora espressamente richiamati a livello normativo o di prassi, si ritiene che gli importi posseduti in valute virtuali concorrano, così come del resto rilevano ai fini della dichiarazione dei redditi, anche alla determinazione del patrimonio mobiliare ai fini Isee rientrando in via residuale negli altri strumenti e rapporti finanziari di cui all’articolo 5, comma 4 lettera “g” del Dpcm 159/2013, Regolamento attuativo della riforma introdotta con l’articolo 5 del Dl 201/2011. Tali importi saranno indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica nel Quadro FC.2, seconda sezione, Altre forme di patrimonio mobiliare, codice 99 (lo stesso utilizzato ad esempio per le carte prepagate non dotate di IBAN); nel caso di operatori finanziari esteri non dotati di codice fiscale, ma di altro codice identificativo, deve essere inserito il carattere E come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice identificativo, per operatori ad esempio extra Unione Europea, può essere inserito il valore END, dove ND sta per non disponibile).