@Laevus. Un mio commento al video di Paolo e altre cose.
1) Per il 2022 l'RW non è obbligatorio, è l'AdE che ce lo dice. No, è la giurisprudenza che ce lo dice (TAR del Lazio, sentenza 1077 del 2020).
2) Le istruzioni non parlano mai di criptovalute: Errato, ti danno anche un codice investimento dedicato alle valute virtuali e ti precisano che per le valute virtuali non si indica il codice paese estero.
3) RW colonna 6, come criterio sempre il valore di mercato: Corretto, vd. legge sull’ivafe, art, 19, D.L. n. 201/2011, c.20 "Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso". Il criterio di valorizzazione colonna 6 da usare in RW è quindi, in ordine di priorità (circolare 28E del 2012 (par. 2.3), oppure 38E del 2013 (pr. 1.4.1)), valore di mercato, nominale, rimborso, acquisto.
In colonna 6 per il criterio di valorizzazione: può mai essere costo di acquisto? Dato che la colonna 6 dà significato sia al valore iniziale che finale, si arriverebbe al paradosso che metti due valori uguali e se non tocchi l’investimento per anni compili RW sempre con gli stessi 2 valori uguali: ma che razza di monitoraggio sarebbe?
In generale per i valori iniziale/finale, che razza di monitoraggio sarebbe se entri ed esci nel corso dell'anno (basta che non sia l'1/1 o il 31/12) e non lasci traccia? ragionate, please.
Le istruzioni del campo inizio e fine non sono affatto ambigue e sono concepite di default per usare un rigo per ogni investimento, quindi se accorpi, e lo puoi fare perché hanno tipo investimento e stato uguale, devi farlo
cum grano salis, ovvio che devi sommare. Ciò che chiama interpretazione letterale è l'interpretazione di chi non ha fatto Lettere.
Non dà riferimenti all'interpello che direbbe "fresca liquidità", quindi non so che commentare a proposito.
Dicevo che il raggruppamento è lecito: "il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”. In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza" (Istruzioni PF). Quindi, somma dei valori finali (che per i prodotti non arrivati al 31/12 sarà il valore in uscita) e aliquota dello 0,2% proporzionale ai gg di detenzione di
nessuno dei singoli prodotti ma alla media pesata dei gg, dove i pesi sono i valori finali dei singoli prodotti.
Cosa significhi soldi "freschi" è questione di lana caprina (i soldi non sono NFT), la questione è matematicamente identica quando andrai a calcolare l'imposta perché i giorni di detenzione sono pesati sui valori. Il fatto, poi, che troverai numeri magari stranamente alti in colonna 7 e 8 non importa, RW non viene usato per calcolare i redditi (plus/minus): stai aggregando più investimenti e lo stai facendo nel modo permesso.
A maggior ragione dal 2023, quando sul valore finale e sui gg di detenzione sarà calcolata l’ivafe, quei campi si devono compilare correttamente.
QUIZ: compri 1 BTC al mese, al 31/12 quanto paghi di ivafe?
4) Per il 2022, per il capital gain le fee di spostamento non contano, solo le commissioni contano: Non esattamente, art.68, c.6 "Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 [sta parlando di partecipazioni qualificate, non qualificate e valuta estera] sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione,
aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi"
5) Riguardo alla nuova legge dice che i commercialisti non includono NFT tra le cripto-attività, sebbene lui li includa. E qui ricominciamo la tarantella della CGI: "non è scritto "NFT", non c'è scritto "bitcoin", non c'è scritto "LP token"... Ogni giorno sorgono fenomeni che si chiamano diversamente e che vengono inquadrati fiscalmente di qui o di lì (si applicano le categorie residuali). Tuttavia i crypto people credono sempre di trovarsi in situazioni uniche e mai esplorate.
6) Legge il c.127 (su come trattare il passato) come un dispositivo retroattivo e dice che quindi anche gli interessi (staking) passati vanno sottoposti retroattivamente alla nuova legge! No, in quel comma innanzitutto si legge solo "plusvalenze", non anche proventi da detenzione. Poi, ti dice “comunque denominate”, per prevenire il genio che si alza e dice: “ma io fino al 2022 non avevo
criptoattività, avevo
criptovalute, quindi quello che dice sul passato non mi tange”.
Ad ogni modo, secondo Paolo ci sono tre interpretazioni sul passato:
A) comportamento vecchio stile
B) art. 67 è ampio ecc... NON l'HO CAPITA, francamente. Vero che si potevano sprecare e dire 67
c-ter, ma in bozza il c-ter era presente e nelle intenzioni del legislatore è proprio 67 c-ter, vd illustrazione di Giorgetti alla Camera: "Per effetto della disposizione in esame, le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività rientrano esclusivamente nella suddetta previsione; pertanto,
non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle precedenti lettere
c-ter) e c-quater)".
C) l'art. 67 cui si riferisce contiene anche il nuovo c-sexies quindi il passato si paga... secondo il futuro!, ovvero secondo la nuova legge. Ovvio che no, si legge "prima dell'entrata in vigore della presente legge [1/1/2023]" a quella data non c'era alcun c-sexies nell'art. 67!
Vorrei sapere cosa c'è di anomalo a inquadrare un fenomeno in un certo modo e successivamente, avendo a disposizione categorie più specifiche, inquadrarlo in un altro modo?
7) Dice "attenzione: i wallet non sono depositi" quindi i fondi detenuti su wallet vanno esclusi dal calcolo della soglia 51K (e capiamo da video precedenti che sostiene che non sono depositi perché non c’è una controparte). NO, nel 67, c.1-ter ovviamente si parla di depositi e cc
bancari perché si parla di valute fiat, ma nella ben nota assimilazione fiscale: crypto=valute estere, wallet=deposito. E non portiamo avanti anche qui la telenovela della questione ontologica delle crypto e dei wallet, il fisco non si occupa di questo ma di individuare redditi.
8) Sorvoliamo sul "non possono esserci 7 gg lavorativi continui perché ogni 6 giorni c'è domenica": ce ne possono essere quanti ne vuoi, non ti dice 7 gg continui lavorativi ma 7 gg lavorativi continui! A proposito di interpretazione letterale di chi non ha fatto Lettere.
9) I prelievi dall'exchange vengono tassati: No, i prelievi dall'exchange (in generale da un wallet) vengono tassati
se sopra soglia.
10) Menziona anche una interpretazione Capaccioli (“tra i massimi esperti in materia”): nella plusvalenza delle cripto-attività il "corrispettivo percepito" si deve intende euro. È vero che l’espressione in questione viene classicamente usata per una contropartita in euro, ma in quel nuovo comma 9-bis non si legge che le plusvalenze finiscono sempre con un corrispettivo percepito, si danno invece due definizioni di plusvalenza insieme, nel caso di vendita e nel caso di permuta:
art. 68 c.9-bis: “Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il
corrispettivo percepito ovvero il
valore normale delle cripto-attivita' permutate e il
costo o il
valore di acquisto”.
Le parole non sono messe lì a caso. Ad es. se vendi un immobile acquistato considererai plusvalenza il prezzo di vendita -
prezzo di acquisto, ma se l’immobile lo hai costruito tu e non acquistato, allora farai prezzo di vendita -
costo di costruzione; se l’immobile lo hai permutato, non venduto, farai
valore normale - prezzo di acquisto (o costo di costruzione); se hai comprato un credito farai prezzo di acquisto del credito - il suo
valore nominale (quanto riscuoterai); e poi, ancora per gli immobili ci sarà un valore
catastale vs valore
di mercato, per due aziende che si scambiano servizi, si pagherà iva sul
valore normale dei servizi e così via. Insomma, le parole non sono messe lì a caso ma per coprire tutte le fattispecie che serve coprire.
Ora veniamo alla nostra permuta, essa è una cessione a titolo oneroso (TUIR art. 9, c.5).
E l’Imponibile qual è? Da una permuta non si ottiene denaro, ma un “corrispettivo in natura”, e un corrispettivo in natura va valorizzato al “
valore normale” (TUIR art. 9, c.2), ecco perché quell’abbondanza di termini nel 9-bis.
In quel c.9-bis, quindi, si sta definendo “plusvalenza” nei due casi di cripto compravendute e cripto permutate:
Plus da vendita = corrispettivo percepito (quanti euro) – costo (quanti euro)
Plus da permuta = valore normale – valore di acquisto (ovvero, acquisizione. Se l’ho comprata, sono gli euro spesi; se l’ho acquisita da permuta, è il valore di ciò che ho dato via in una precedente permuta per ottenere ciò che do in permuta questa volta).
Per cui ad es., possiamo avere:
Caso 1
EURO>A>EURO
Plus = corrispettivo (euro) ricevuto dalla cessione di A – costo di A
Caso 2
EURO>A>B>C>EURO
Qui ci sono anche due permute, mi chiedo:
qual è la plus nel cedere A?
Plus = valore normale di B – costo di A (euro)
qual è la plus nel cedere B?
Plus = valore normale di C - valore di acquisto di B, che a sua volta equivale al valore normale di B nella cessione precedente
qual è la plus nel cedere C?
Plus = corrispettivo percepito (euro) - valore di acquisto di C, che a sua volta equivale al valore normale di C nella cessione precedente
Secondo step è chiedersi quali di quelle plus sono tassabili (qui assumiamo che non esista soglia dei 2K).
Nel caso 1 l’unica cessione sì. Nel caso 2, la cessione di C sì, la cessione di B e A dipende da “eguali caratteristiche e funzioni”. Ammettiamo di seguire le intenzioni nascoste nella legge, quindi di NON tassare tra una cripto e una stable (vd. sotto), nel caso 2 avremmo generato solo la plus da cessione di C. Tutto chiaro quindi? No, dobbiamo fare i conti con un’altra espressione sibillina, permuta “fiscalmente irrilevante”. Infatti, ripetiamo cosa serve sapere la plus da cessione di C: corrispettivo percepito (facile e palese) e valore normale di C nella cessione precedente, ovvero in B>C. Se fiscalmente irrilevante significa, come sospetta Giorgio D’Amico, che non è mai esistita quella permuta B>C, come facciamo a fissare il valore normale di C? Rimane un mistero. Se, invece, significa che quelle eventuali plus non le paghi, portandoti dietro pur tuttavia i costi o valori di carico, allora possiamo stabilire la plus da cessione di C, però sarà molto minore (virtualmente nulla) di quella che sarebbe razionale attendersi, ovvero la differenza tra euro in entrata ed euro in uscita lungo tutto il percorso del caso 2.
Ma facciamo finta di non esserci accorti della duplice definizione data dal 9-bis, Capaccioli nel sostenere che si tassa solo il ritorno in euro, sta sostenendo che NESSUNA permuta va tassata (visto che da una permuta non si ottengono euro), eppure la nuova legge ti dice chiaramente che alcune permute non si tassano ma altre sì.
Contrariamente a quanto Paolo fa dire a Capaccioli (sicuramente Capaccioli non può aver detto una sciocchezza del genere), sicuramente la legge non sta dicendo che si tassa il solo ritorno in euro; e se non bastasse, neanche le intenzioni del governo sono quelle: “assume rilevanza fiscale l’utilizzo una cripto attività per l’acquisto di un
bene o un
servizio o di una
altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in
euro o in
valuta estera” (dalla relazione illustrativa di Giorgetti alla Camera il 29/11/2022)
11) Con la nuova legge gli airdrop Paolo li tassa subito (criterio di cassa) e con costo di carico zero perché sono proventi da detenzione: No, non sono proventi da detenzione, sono solamente asset che ho in carico a costo zero, quindi li tasso quando li vendo, non per cassa.
12) Su RT si paga anche un acconto per l’anno successivo: No, l’acconto si paga sull’ivafe questa è >=52 euro