Cripto e dichiarazione dei redditi (vol. IV)

Come compilerò il campo 7 del quadro RW?

  • Riporterò il valore solo del primo bonifico del 2021

    Voti: 10 12,5%
  • Riporterò il valore della somma dei bonifici eseguiti nel corso del 2021

    Voti: 46 57,5%
  • Non so, devo ancora decidere

    Voti: 24 30,0%

  • Votanti
    80
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
La mancanza di istruzioni precise, la confusione che permane nel web,ecc...porta a questo; l'unica cosa é sperare che non controllino :D poi uno ci mette tutta la sua volontà e buona fede nel fare le cose!
 
Beh, fiscalità creativa nel mondo crypto la vediamo ogni giorno. buona fortuna.
Grazie:D
Comunque ho avvertito subito il caf oggi di inserirmi nel quadro RT le due plusvalenze fatte nel 2022, i valori dei bonifici effettuati al 31/12/2022 e il valore detenuto del capitale in Binance al 31/12/2022.
Perlomeno dal 2022 dovrebbe essere in regola.
Sperem...
 
@Laevus. Un mio commento al video di Paolo e altre cose.
1) Per il 2022 l'RW non è obbligatorio, è l'AdE che ce lo dice. No, è la giurisprudenza che ce lo dice (TAR del Lazio, sentenza 1077 del 2020).


2) Le istruzioni non parlano mai di criptovalute: Errato, ti danno anche un codice investimento dedicato alle valute virtuali e ti precisano che per le valute virtuali non si indica il codice paese estero.


3) RW colonna 6, come criterio sempre il valore di mercato: Corretto, vd. legge sull’ivafe, art, 19, D.L. n. 201/2011, c.20 "Il valore e' costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso". Il criterio di valorizzazione colonna 6 da usare in RW è quindi, in ordine di priorità (circolare 28E del 2012 (par. 2.3), oppure 38E del 2013 (pr. 1.4.1)), valore di mercato, nominale, rimborso, acquisto.
In colonna 6 per il criterio di valorizzazione: può mai essere costo di acquisto? Dato che la colonna 6 dà significato sia al valore iniziale che finale, si arriverebbe al paradosso che metti due valori uguali e se non tocchi l’investimento per anni compili RW sempre con gli stessi 2 valori uguali: ma che razza di monitoraggio sarebbe?
In generale per i valori iniziale/finale, che razza di monitoraggio sarebbe se entri ed esci nel corso dell'anno (basta che non sia l'1/1 o il 31/12) e non lasci traccia? ragionate, please.
Le istruzioni del campo inizio e fine non sono affatto ambigue e sono concepite di default per usare un rigo per ogni investimento, quindi se accorpi, e lo puoi fare perché hanno tipo investimento e stato uguale, devi farlo cum grano salis, ovvio che devi sommare. Ciò che chiama interpretazione letterale è l'interpretazione di chi non ha fatto Lettere.
Non dà riferimenti all'interpello che direbbe "fresca liquidità", quindi non so che commentare a proposito.
Dicevo che il raggruppamento è lecito: "il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”. In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza" (Istruzioni PF). Quindi, somma dei valori finali (che per i prodotti non arrivati al 31/12 sarà il valore in uscita) e aliquota dello 0,2% proporzionale ai gg di detenzione di nessuno dei singoli prodotti ma alla media pesata dei gg, dove i pesi sono i valori finali dei singoli prodotti.
Cosa significhi soldi "freschi" è questione di lana caprina (i soldi non sono NFT), la questione è matematicamente identica quando andrai a calcolare l'imposta perché i giorni di detenzione sono pesati sui valori. Il fatto, poi, che troverai numeri magari stranamente alti in colonna 7 e 8 non importa, RW non viene usato per calcolare i redditi (plus/minus): stai aggregando più investimenti e lo stai facendo nel modo permesso.
A maggior ragione dal 2023, quando sul valore finale e sui gg di detenzione sarà calcolata l’ivafe, quei campi si devono compilare correttamente.

QUIZ: compri 1 BTC al mese, al 31/12 quanto paghi di ivafe?


4) Per il 2022, per il capital gain le fee di spostamento non contano, solo le commissioni contano: Non esattamente, art.68, c.6 "Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 [sta parlando di partecipazioni qualificate, non qualificate e valuta estera] sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi"


5) Riguardo alla nuova legge dice che i commercialisti non includono NFT tra le cripto-attività, sebbene lui li includa. E qui ricominciamo la tarantella della CGI: "non è scritto "NFT", non c'è scritto "bitcoin", non c'è scritto "LP token"... Ogni giorno sorgono fenomeni che si chiamano diversamente e che vengono inquadrati fiscalmente di qui o di lì (si applicano le categorie residuali). Tuttavia i crypto people credono sempre di trovarsi in situazioni uniche e mai esplorate.


6) Legge il c.127 (su come trattare il passato) come un dispositivo retroattivo e dice che quindi anche gli interessi (staking) passati vanno sottoposti retroattivamente alla nuova legge! No, in quel comma innanzitutto si legge solo "plusvalenze", non anche proventi da detenzione. Poi, ti dice “comunque denominate”, per prevenire il genio che si alza e dice: “ma io fino al 2022 non avevo criptoattività, avevo criptovalute, quindi quello che dice sul passato non mi tange”.
Ad ogni modo, secondo Paolo ci sono tre interpretazioni sul passato:
A) comportamento vecchio stile
B) art. 67 è ampio ecc... NON l'HO CAPITA, francamente. Vero che si potevano sprecare e dire 67 c-ter, ma in bozza il c-ter era presente e nelle intenzioni del legislatore è proprio 67 c-ter, vd illustrazione di Giorgetti alla Camera: "Per effetto della disposizione in esame, le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività rientrano esclusivamente nella suddetta previsione; pertanto, non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle precedenti lettere c-ter) e c-quater)".
C) l'art. 67 cui si riferisce contiene anche il nuovo c-sexies quindi il passato si paga... secondo il futuro!, ovvero secondo la nuova legge. Ovvio che no, si legge "prima dell'entrata in vigore della presente legge [1/1/2023]" a quella data non c'era alcun c-sexies nell'art. 67!
Vorrei sapere cosa c'è di anomalo a inquadrare un fenomeno in un certo modo e successivamente, avendo a disposizione categorie più specifiche, inquadrarlo in un altro modo?


7) Dice "attenzione: i wallet non sono depositi" quindi i fondi detenuti su wallet vanno esclusi dal calcolo della soglia 51K (e capiamo da video precedenti che sostiene che non sono depositi perché non c’è una controparte). NO, nel 67, c.1-ter ovviamente si parla di depositi e cc bancari perché si parla di valute fiat, ma nella ben nota assimilazione fiscale: crypto=valute estere, wallet=deposito. E non portiamo avanti anche qui la telenovela della questione ontologica delle crypto e dei wallet, il fisco non si occupa di questo ma di individuare redditi.


8) Sorvoliamo sul "non possono esserci 7 gg lavorativi continui perché ogni 6 giorni c'è domenica": ce ne possono essere quanti ne vuoi, non ti dice 7 gg continui lavorativi ma 7 gg lavorativi continui! A proposito di interpretazione letterale di chi non ha fatto Lettere.


9) I prelievi dall'exchange vengono tassati: No, i prelievi dall'exchange (in generale da un wallet) vengono tassati se sopra soglia.


10) Menziona anche una interpretazione Capaccioli (“tra i massimi esperti in materia”): nella plusvalenza delle cripto-attività il "corrispettivo percepito" si deve intende euro. È vero che l’espressione in questione viene classicamente usata per una contropartita in euro, ma in quel nuovo comma 9-bis non si legge che le plusvalenze finiscono sempre con un corrispettivo percepito, si danno invece due definizioni di plusvalenza insieme, nel caso di vendita e nel caso di permuta:
art. 68 c.9-bis: “Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di acquisto”.

Le parole non sono messe lì a caso. Ad es. se vendi un immobile acquistato considererai plusvalenza il prezzo di vendita - prezzo di acquisto, ma se l’immobile lo hai costruito tu e non acquistato, allora farai prezzo di vendita - costo di costruzione; se l’immobile lo hai permutato, non venduto, farai valore normale - prezzo di acquisto (o costo di costruzione); se hai comprato un credito farai prezzo di acquisto del credito - il suo valore nominale (quanto riscuoterai); e poi, ancora per gli immobili ci sarà un valore catastale vs valore di mercato, per due aziende che si scambiano servizi, si pagherà iva sul valore normale dei servizi e così via. Insomma, le parole non sono messe lì a caso ma per coprire tutte le fattispecie che serve coprire.

Ora veniamo alla nostra permuta, essa è una cessione a titolo oneroso (TUIR art. 9, c.5).
E l’Imponibile qual è? Da una permuta non si ottiene denaro, ma un “corrispettivo in natura”, e un corrispettivo in natura va valorizzato al “valore normale” (TUIR art. 9, c.2), ecco perché quell’abbondanza di termini nel 9-bis.
In quel c.9-bis, quindi, si sta definendo “plusvalenza” nei due casi di cripto compravendute e cripto permutate:
Plus da vendita = corrispettivo percepito (quanti euro) – costo (quanti euro)
Plus da permuta = valore normale – valore di acquisto (ovvero, acquisizione. Se l’ho comprata, sono gli euro spesi; se l’ho acquisita da permuta, è il valore di ciò che ho dato via in una precedente permuta per ottenere ciò che do in permuta questa volta).

Per cui ad es., possiamo avere:

Caso 1
EURO>A>EURO
Plus = corrispettivo (euro) ricevuto dalla cessione di A – costo di A

Caso 2
EURO>A>B>C>EURO
Qui ci sono anche due permute, mi chiedo:
qual è la plus nel cedere A?
Plus = valore normale di B – costo di A (euro)
qual è la plus nel cedere B?
Plus = valore normale di C - valore di acquisto di B, che a sua volta equivale al valore normale di B nella cessione precedente
qual è la plus nel cedere C?
Plus = corrispettivo percepito (euro) - valore di acquisto di C, che a sua volta equivale al valore normale di C nella cessione precedente

Secondo step è chiedersi quali di quelle plus sono tassabili (qui assumiamo che non esista soglia dei 2K).
Nel caso 1 l’unica cessione sì. Nel caso 2, la cessione di C sì, la cessione di B e A dipende da “eguali caratteristiche e funzioni”. Ammettiamo di seguire le intenzioni nascoste nella legge, quindi di NON tassare tra una cripto e una stable (vd. sotto), nel caso 2 avremmo generato solo la plus da cessione di C. Tutto chiaro quindi? No, dobbiamo fare i conti con un’altra espressione sibillina, permuta “fiscalmente irrilevante”. Infatti, ripetiamo cosa serve sapere la plus da cessione di C: corrispettivo percepito (facile e palese) e valore normale di C nella cessione precedente, ovvero in B>C. Se fiscalmente irrilevante significa, come sospetta Giorgio D’Amico, che non è mai esistita quella permuta B>C, come facciamo a fissare il valore normale di C? Rimane un mistero. Se, invece, significa che quelle eventuali plus non le paghi, portandoti dietro pur tuttavia i costi o valori di carico, allora possiamo stabilire la plus da cessione di C, però sarà molto minore (virtualmente nulla) di quella che sarebbe razionale attendersi, ovvero la differenza tra euro in entrata ed euro in uscita lungo tutto il percorso del caso 2.

Ma facciamo finta di non esserci accorti della duplice definizione data dal 9-bis, Capaccioli nel sostenere che si tassa solo il ritorno in euro, sta sostenendo che NESSUNA permuta va tassata (visto che da una permuta non si ottengono euro), eppure la nuova legge ti dice chiaramente che alcune permute non si tassano ma altre sì.
Contrariamente a quanto Paolo fa dire a Capaccioli (sicuramente Capaccioli non può aver detto una sciocchezza del genere), sicuramente la legge non sta dicendo che si tassa il solo ritorno in euro; e se non bastasse, neanche le intenzioni del governo sono quelle: “assume rilevanza fiscale l’utilizzo una cripto attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera” (dalla relazione illustrativa di Giorgetti alla Camera il 29/11/2022)


11) Con la nuova legge gli airdrop Paolo li tassa subito (criterio di cassa) e con costo di carico zero perché sono proventi da detenzione: No, non sono proventi da detenzione, sono solamente asset che ho in carico a costo zero, quindi li tasso quando li vendo, non per cassa.


12) Su RT si paga anche un acconto per l’anno successivo: No, l’acconto si paga sull’ivafe questa è >=52 euro
 
Ultima modifica:
Grazie mille @rodrig11, estremamente esaustivo!
Controllerò bene i valori da inserire nell'RW allora, fortunatamente sono ben lungi dall'avere 2000€ di plusvalenze, quindi almeno quest'anno dovrebbe essere più semplice...
 
Si, ma devi aggiungere tutti i versamenti dell'anno di dichiarazione.
Quindi nel valore iniziale (VI) che compilerò a breve dovrò mettere la somma di tutti i bonifici fatti nel 2022, sommati a loro volta al valore iniziale (VI) che avevo compilato l'anno scorso? oppure al valore finale (VF) dell'anno scorso?
 
Ultima modifica:
Valore iniziale = saldo del wallet al 1/1/2022 più i nuovi investimenti apportati nel corso del 2022
Valore finale = saldo del wallet al 31/12/2022 più i disinvestimenti (se hai venduto cripto) nel corso del 2022
 
Quindi nel valore iniziale di quest'anno dovrò mettere il valore finale della dichiarazione fatta l'anno scorso (che equivale praticamente al valore del wallet al 1/12/2022) sommandolo ai bonifici fatti nel 2022.
Nel valore finale invece il valore al 31/12/2022.

Ho capito bene?
 
Ultima modifica:
Perchè l'AdE nel quadro RW vuole conoscere il valore finale del tuo investimento, e i soldi che disinvesti fanno parte di quel valore finale che l'investimento ti ha fruttato.
Ad esempio, se per ipotesi disinvesti tutto nel corso dell'anno e al 31/12 non hai quindi più nulla nel wallet, come valore finale ci va la cifra disinvestita, non 0.
 
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Ciao a tutti, scusate l'intromissione. Chiedo se c'è un vademecum fatto bene per la dichiarazione delle Crypto, o in alternativa un commercialista onesto a Roma (possibilmente zona Eur, San Paolo Garbatella o anche ostiense fino a Ostia).
Io ho solo circa 700 euro in bitcoin ethereum e un po' di solana. Sono tutti su Binance. Sul quale ho trasferito un po' di liquidità (sempre dell'ordine di 6/7'00 euro...
Ho fatto anche piccole attività di "blocco" delle crypto per ottenere un po' di interessi tramite Binance, ma parliamo di veramenete spicci, roba di 2, 3 euro... Ma al momento ho solo le crypto che non stanno generando.

Grazie a tutti.
 
Perchè l'AdE nel quadro RW vuole conoscere il valore finale del tuo investimento, e i soldi che disinvesti fanno parte di quel valore finale che l'investimento ti ha fruttato.
Ad esempio, se per ipotesi disinvesti tutto nel corso dell'anno e al 31/12 non hai quindi più nulla nel wallet, come valore finale ci va la cifra disinvestita, non 0.
Forse era più semplice dire:
- Valore finale = saldo del wallet al 31/12/2022 oppure, se zero, valore dell'ultimo importo rimasto prima di azzerarlo.

Esempio: 01/01 = 1000; 01/06 ritiro 600; 01/10 ritiro 400 (rimane zero) ---> Valore finale = 400

O così si diceva parecchi mesi fa, prima del caos generato dalle nuove regole :)
 
Forse era più semplice dire:
- Valore finale = saldo del wallet al 31/12/2022 oppure, se zero, valore dell'ultimo importo rimasto prima di azzerarlo.
No, perchè se disinvesti parzialmente devi sommare quello che ti è rimasto sul wallet con quello che hai disinvestito.

Esempio: 01/01 = 1000; 01/06 ritiro 600; 01/10 ritiro 400 (rimane zero) ---> Valore finale = 400
No, valore finale = 1000. Altrimenti sembra che nel tuo investimento tu abbia perso 600€, mentre nel tuo esempio non hai perso nulla, hai versato 1000 e hai ritirato 1000.
 
Ho un po' di dubbi con la nuova legge
t0 = 1000 euro su Binance
t1 = compro 1 BTC con i 1000€ (es)
t2 = BTC sale a 1 mln, fino a quando io non torno in euro non realizzo plusvalenze, non pago niente
t3 = vendo 1 BTC ricevendo euro, realizzo la plusvalenza e su quella pago (NB - se la mia plusvalenza fosse stata superiore a 2000 euro avrei dovuto pagare, giusto?)
Se invece di vendere il BTC e avere euro io lo "permutassi" in USDT o USDC o una qualsiasi altra cripto, quella vale come plusvalenza?
 
Ho un po' di dubbi con la nuova legge
t0 = 1000 euro su Binance
t1 = compro 1 BTC con i 1000€ (es)
t2 = BTC sale a 1 mln, fino a quando io non torno in euro non realizzo plusvalenze, non pago niente
t3 = vendo 1 BTC ricevendo euro, realizzo la plusvalenza e su quella pago (NB - se la mia plusvalenza fosse stata superiore a 2000 euro avrei dovuto pagare, giusto?)
Se invece di vendere il BTC e avere euro io lo "permutassi" in USDT o USDC o una qualsiasi altra cripto, quella vale come plusvalenza?
vd post precedenti
 
No, perchè se disinvesti parzialmente devi sommare quello che ti è rimasto sul wallet con quello che hai disinvestito.


No, valore finale = 1000. Altrimenti sembra che nel tuo investimento tu abbia perso 600€, mentre nel tuo esempio non hai perso nulla, hai versato 1000 e hai ritirato 1000.
Sono francamente un po dubbioso in quanto il quadro RW ha una funzione di monitoraggio, se hai perso o guadagnato riguarda il quadro RT.
Se poi si segue questa linea cosa mettiamo come valore iniziale l'anno successivo se nel corso dell'anno non si acquista niente? zero o 1000?
 
Sono francamente un po dubbioso in quanto il quadro RW ha una funzione di monitoraggio, se hai perso o guadagnato riguarda il quadro RT.
Se poi si segue questa linea cosa mettiamo come valore iniziale l'anno successivo se nel corso dell'anno non si acquista niente? zero o 1000?
se l'anno prima hai ritirato tutto e non acquisti più niente, l'anno successivo metti zero... cos'altro sennò?
 
Ultima modifica:
No, perchè se disinvesti parzialmente devi sommare quello che ti è rimasto sul wallet con quello che hai disinvestito.


No, valore finale = 1000. Altrimenti sembra che nel tuo investimento tu abbia perso 600€, mentre nel tuo esempio non hai perso nulla, hai versato 1000 e hai ritirato 1000.
Io resto del parere, come tanti avvocati fiscalisti e commercialisti, che il valore finale deve essere ciò che mi rimane realmente nel mondo cripto e non aggiungerci cosa è stato prelevato, quello l'ho speso o ripotato sul conto corrente.
 
Ciao a tutti, stavo leggendo da un po' questo thread per trovare risposte ma alla fine ho trovato solo nuovi dubbi ahah

Vi pongo una casistica, cosa fareste?

Ipotesi:

Nel 2022 avevo come valore inziale 100 e valore finale 50

Nel 2023 dovrei segnare 50 come valore iniziale?
Oppure se io nel corso del 2023 ho comprato altri "100", dovrei mettere 150 come valore iniziale?
Ovvero il valore utile al primo giorno o il valore utile al primo giorno + il prezzo iniziale di tutti i nuovi "acquisti"? 😵‍💫
Se io metto solo il valore del primo giorno dell'anno (50) e poi alla fine 2023 il valore finale è 70, sembra che io abbia investito solo 20 quando l'importo aggiunto in realtà è maggiore!
Non so


Altra domanda spinosa....L'IVAFE!
Ho letto che si paga dal 2023, okay, questo significa che quest'anno dobbiamo pagarlo mentre facciamo la dichiarazione del 2022 o lo pagheremo dal 2024 mentre faremo la dichiarazione del 2023? Confusione totale..
Qualora vada pagato, ad ogni modo, come si compilano le caselle Ivafe?
Casella 10 - bisogna indicare i giorni dell'anno corrente (max 365) o i giorni totali di quando si è effettuato il primo investimento? (Più di 365 giorni)
Casella 11 - ???
Casella 15 - ???

Grazie a tutti
 
se l'anno prima hai ritirato tutto e non acquisti più niente, l'anno successivo metti zero... cos'altro sennò?
Giusto e ovvio. Qui ancora si fa fatica a leggere le istruzioni del quadro RW, riproviamo. Vi siete mai chiesti perché in RW, diversamente dagli altri quadri, si trova un rigo (RW1) replicato più volte? Il quadro è concepito per inserire 1 investimento (con i suoi identificativi di paese e tipo) per rigo, quindi se si hanno n investimenti, si compileranno RW1,..., RWn e ciascuno con i suoi bei campi inizio e fine. Se ad es., avete un solo investimento in crypto e un cc estero, il primo tenuto lì tutto l'anno mentre il secondo chiuso il 20/11, cosa mettereste come inizio e fine del cc? Ovviamente, il suo saldo al 20/11. Ora, se il secondo investimento fosse invece un secondo investimento crypto, con la stessa tempistica di chiusura, cosa mettereste come inizio e fine? "Beh, ma così è casino, io ho mille investimenti crypto!". Per aiutarvi vi viene consentito di raggruppare investimenti omogenei per paese e tipo in un solo rigo e vi viene detto esattamente come fare:

"In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”. In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta"

Per metter fine a una delle telenovelas che tanto appassiona il mondo crypto, ho preparato il foglio di calcolo che trovate in questa discussione:

Foglio compilazione qudro RW per le crypto

All'interno, note e commenti per il suo utilizzo.
 
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