Capisco il tuo ragionamento ma nella stesura finale, pubblicata poco sopra anche da Luhman, il testo mi sembra abbastanza esplicito: questa legge di applica alle operazioni fatte dal 2023, indipendentemente dalla data di dichiarazione.
Si, è vero, leggendo asetticamente il comma 127, sembra che la norma rinvii tutto alla dichiarazione 2024.
Tuttavia, ciò che mi fa sorgere dubbi interpretativi è il comma 138:
" I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute
entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 141."
Perchè mai considerare come spartiacque per la "sanatoria" il 31/12/2021 anzichè la data di entrata in vigore della finanziaria?
Forse perchè dal 2022 in poi (quindi dichiarazione 2023) il tutto rientra nel nuovo regime (limite 2K)?
Non lo so, sono opinioni personali, potrei essere smentito, aspettiamo le istruzione 2023.