Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)
L'art. 1 co. 126 e ss. della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) introduce il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate".
La nuova norma prevede, inoltre, che:
- tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta;
- in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR, poi:
- le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su "elementi certi e precisi". In loro assenza, il costo è pari a zero.
Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.