Cripto e dichiarazione dei redditi (vol. IV)

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Come compilerò il campo 7 del quadro RW?

  • Riporterò il valore solo del primo bonifico del 2021

    Voti: 10 12,5%
  • Riporterò il valore della somma dei bonifici eseguiti nel corso del 2021

    Voti: 46 57,5%
  • Non so, devo ancora decidere

    Voti: 24 30,0%

  • Votanti
    80
Stato
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Cripto-tasse, cambia tutto. Ecco come fare la dichiarazione dei redditi
Scusa, ma mi sembra che la Legge non sia ancora stata approvata (solo delle proposte, per ora).
Se è così, che senso ha fare discorsi definitivi e parlare di regole... che potrebbero cambiare in corso d'opera? :wtf:
 
Scusa, ma mi sembra che la Legge non sia ancora stata approvata (solo delle proposte, per ora).
Se è così, che senso ha fare discorsi definitivi e parlare di regole... che potrebbero cambiare in corso d'opera? :wtf:

Sicuramente non c'è nulla di certo, ma essendo in legge di stabilità siamo molto più vicini ad una attuazione rispetto ad altre volte in cui vi erano solo proposte.

Se passasse, accadrebbe negli ultimi giorni dell'anno determinando quella data "spartiacque" del 1/1/2023 per il discorso rivalutazione delle plusvalenze a distanza di pochissimi giorni, troppo pochi per ragionare su eventuali strategie di investimento.

Per questo motivo a mio parere è una delle poche volte in cui può valere la pena ragionare sui "se". E poi si movimenta un po' il thread :D
 
Sicuramente non c'è nulla di certo, ma essendo in legge di stabilità siamo molto più vicini ad una attuazione rispetto ad altre volte in cui vi erano solo proposte.

Se passasse, accadrebbe negli ultimi giorni dell'anno determinando quella data "spartiacque" del 1/1/2023 per il discorso rivalutazione delle plusvalenze a distanza di pochissimi giorni, troppo pochi per ragionare su eventuali strategie di investimento.

Per questo motivo a mio parere è una delle poche volte in cui può valere la pena ragionare sui "se". E poi si movimenta un po' il thread :D
giusta osservazione, lo faranno apposta a fine anno per incastrare i più...
 
Oggi mi sono cercato gli emendamenti proposti per capire quanto siamo realmente vicini all'attuazione. Non c'è nulla a parte un emendamento di dettaglio in coda all'art.31, su come verranno allocati i proventi derivanti dalle disposizioni (cioè in che modo verranno spesi i soldi raccolti dallo Stato).
Nessuna variazione sul testo, nessun cambio di importi. Non so se spunterà qualcosa nel breve ma la finestra temporale si stringe e sembra sempre più probabile che la legge passi così come è.

Per chi volesse curiosare: XIX Legislatura - Lavori - Progetti di legge - Scheda del progetto di legge
 
Io ho trovato questo che chiarisce la disciplina da applicare per il passato e per il 2022
 
io avevo letto questo articolo che invece parlava di diversi emendamenti proposti: Emendamenti alla legge di Bilancio 2023, cosa può cambiare per le criptovalute
L'avevo visto anche io, vengono descritte diverse proposte ma non ci sono fonti e ci sono errori abbastanza grossolani, quindi non gli avevo dato più peso di tanto immaginando che avessero lavorato di fantasia.

Io ho trovato questo che chiarisce la disciplina da applicare per il passato e per il 2022
Questo è interessante, da dove arriva? Avevo cercato sul sito del Senato perché gli emendamenti erano migliaia ma c'è stata una bella scrematura, e lì pensavo di trovare solo quelli con più possibilità di successo. Forse però ho cercato nel posto sbagliato e ci sono anche altre possibili aree dove vengono elencati...

Boh, era un esercizio da weekend, tanto ormai siamo prossimi alla pubblicazione definitiva.

edit: trovato!, è di ieri, alla Camera. Non ne vedo altri
 
Ultima modifica:
Oggi mi sono cercato gli emendamenti proposti per capire quanto siamo realmente vicini all'attuazione. Non c'è nulla a parte un emendamento di dettaglio in coda all'art.31, su come verranno allocati i proventi derivanti dalle disposizioni (cioè in che modo verranno spesi i soldi raccolti dallo Stato).
Nessuna variazione sul testo, nessun cambio di importi. Non so se spunterà qualcosa nel breve ma la finestra temporale si stringe e sembra sempre più probabile che la legge passi così come è.

Per chi volesse curiosare: XIX Legislatura - Lavori - Progetti di legge - Scheda del progetto di legge
Grazie per il link, riporto qui l'emendamento del governo presentato nell'ultima seduta della commissione il 17 Dicembre (Proposte emendative 18.01000 e 51.1000 del Governo)



V Commissione - Allegato al comunicato delle Giunte e delle Commissioni - sabato 17 dicembre 2022
:


all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:


1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


«a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:

Pag. 39
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo di imposta. Ai fini della presente lettera per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni;”;».


2) il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, fino alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate fino alla medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza trova applicazione l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.».



g) all'articolo 34, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:


«1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare apposita istanza di emersione secondo il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 4.
   2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo di imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
   3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di un ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
   4. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;


h) dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:


«Art.37-bis.


1. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.”».

Quindi sembra sia intenzione del governo chiarire quale legge si applica fino all'entrata in vigore della legge.


Purtroppo mi sembra che non stiano modificando l'articolo del bollo allo 0.2%, che è quello più problematico dal mio punto di vista. Da holder, costringe a prelevare euro da una detenzione di oggetti che non hanno valore ufficiale denominato in euro, e che domani potrebbero valere zero. Non ritengo sensato usare guadagni da altri redditi per pagare questo bollo, quindi costringeranno a vendere una parte, realizzare la plusvalenza, e con la plusvalenza pagare il bollo, moltiplicando esponenzialmente gli adempimenti fiscali per una strategia di holding. E con il rischio di rimettere online vecchi cold wallets dormienti.
 
Da quanto è dato sapere da fonti non ben informate (i media generalisti), è facile che ci sia lo stralcio su tutto il settore cripto.
 
Mamma mia che gran casino, in questo paese nulla e mai semplice, ma è anche vero che attualmente non vi e nessuna legge, quindi..
 
Io avrei evitato di dichiarare, purtroppo Binance si è iscritto al registro OTM quindi sarebbe stato stupido non approfittare del regime attuale dove sostanzialmente tasse non ce ne sono...spero anche che non abbiano tempo per questa legge di bilancio di regolare così male la questione, sarebbe assurdo dover in pochi giorni farsi i conti proprio in questo periodo sui minimi
 
Io avrei evitato di dichiarare, purtroppo Binance si è iscritto al registro OTM quindi sarebbe stato stupido non approfittare del regime attuale dove sostanzialmente tasse non ce ne sono...spero anche che non abbiano tempo per questa legge di bilancio di regolare così male la questione, sarebbe assurdo dover in pochi giorni farsi i conti proprio in questo periodo sui minimi
Pure se un exchange non è iscritto io dichiarerei comunque.
Certo è che pare che la "pacchia" sia finita, ma vedremo dato che questi furboni dicono dicono e poi si rimangiano tutto.
 
Questa sul sito del Senato dovrebbe essere la legge di bilancio finale licenziata dalla camera, da votare in senato: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/422159.pdf

Ho provato a copiare qui gli articoli riguardanti le "cripto-attività", ma la formattazione è quello che è:
126. Al testo unico delle imposte sui red­diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n.917, sonoapportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 67, comma 1, in materiadi redditi diversi, dopo la lettera c-quin­quies)è inserita la seguente:
« c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi
realizzati mediante rimborso o cessione
a titolo oneroso, permuta o detenzione
di cripto-attività, comunque denominate, non
inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera,
per “cripto-attività” si intende una rappresentazione
digitale di valore o di diritti
che possono essere trasferiti e memorizzati
elettronicamente, utilizzando la tecnologia di
registro distribuito o una tecnologia analoga.
Non costituisce una fattispecie fiscalmente
rilevante la permuta tra cripto-attività aventi
eguali caratteristiche e funzioni »;
b)all’articolo 68, in materia di plusva­lenze, dopo il comma 9 è aggiunto il se­guente:
« 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera
c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono
costituite dalla differenza tra il corrispettivo
percepito ovvero il valore normale delle
cripto-attività permutate e il costo o il valore
di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo
periodo sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze
sono superiori alle plusvalenze, per un importo
superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è
riportata in deduzione integralmente dall’ammontare
delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione
che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta nel
quale le minusvalenze sono state realizzate.
Nel caso di acquisto per successione, si assume
come costo il valore definito o, in
mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta
di successione. Nel caso di acquisto
per donazione si assume come costo il
Atti parlamentari – 58 – Senato della Repubblica – N. 2
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
costo del donante. Il costo o valore di acquisto
è documentato con elementi certi e
precisi a cura del contribuente; in mancanza
il costo è pari a zero. I proventi derivanti
dalla detenzione di cripto-attività percepiti
nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione ».
127. Le plusvalenze relative a operazioniaventi a oggetto cripto-attività, comunquedenominate, eseguite prima della data di en­trata in vigore della presente legge si consi­derano realizzate ai sensi dell’articolo 67 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n.917, e le relative mi­nusvalenze realizzate prima della medesimadata possono essere portate in deduzione aisensi dell’articolo 68, comma 5, del mede­simo testo unico. Ai fini della determina­zione della plusvalenza si applica l’articolo68, comma 6, del predetto testo unico.
128. Al decreto legislativo 21 novembre1997, n.461, sono apportate le seguenti mo­dificazioni:
a)all’articolo 5, concernente l’impostasostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri red­diti diversi di cui alle lettere da c)a c-quin­quies)del comma 1 dell’articolo 81 del te­sto unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n.917:
1) alla rubrica, la parola: «c-quin­quies)» è sostituita dalla seguente: «c-se­xies)»;
2) al comma 2, primo periodo, la pa­rola: «c-quinquies)» è sostituita dalla se­guente: «c-sexies)»;
b)all’articolo 6, in materia di opzioneper l’applicazione dell’imposta sostitutiva suciascuna plusvalenza o altro reddito diversorealizzato:
1) al comma 1, secondo periodo,dopo le parole: «o i rapporti e le cessioni di
Atti parlamentari – 59 – Senato della Repubblica – N. 2
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
cui alla lettera c-quinquies)dello stessocomma 1,» sono inserite le seguenti: «non­ché per i rimborsi, le cessioni, le permute ola detenzione di cripto-attività di cui alla let­tera c-sexies)del medesimo comma 1,»;
2) dopo il comma 1 è inserito il se­guente:
« 1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi
di cui alla lettera c-sexies) del comma
1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, l’opzione di cui al comma 1 del presente
articolo può essere resa agli operatori
non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis)
del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 »;
3) al comma 3 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Per le cripto-attività dicui all’articolo 67, comma 1, lettera c-se­xies), del testo unico delle imposte sui red­diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n.917, la di­chiarazione sostitutiva di cui al secondo pe­riodo del presente comma non è ammessa»;
4) il comma 4 è sostituito dal se­guente:
« 4. Per l’applicazione dell’imposta su
ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o
provento realizzato, escluse quelle realizzate
mediante la cessione a termine di valute
estere, i soggetti di cui al comma 1, nel
caso di pluralità di titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie
omogenee, assumono come costo o valore
di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-
attività »;
5) il comma 6 è sostituito dal se­guente:
« 6. Agli effetti del presente articolo si
considera cessione a titolo oneroso anche il
Atti parlamentari – 60 – Senato della Repubblica – N. 2
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
trasferimento dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui
al medesimo comma, intestati a soggetti diversi
dagli intestatari del rapporto di provenienza,
nonché a un rapporto di gestione di
cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento
non sia avvenuto per successione o donazione.
In tal caso la plusvalenza, il provento,
la minusvalenza o perdita realizzate mediante
il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i
criteri previsti dal comma 5 dell’articolo 7,
alla data del trasferimento, dei titoli, quote,
certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti
e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell’imposta, possono sospendere
l’esecuzione delle operazioni fino a che non
ottengano dal contribuente provvista per il
versamento dell’imposta dovuta. Nelle ipotesi
di cui al presente comma i soggetti di
cui al comma 1 del presente articolo rilasciano
al contribuente apposita certificazione
dalla quale risulti il valore dei titoli, quote,
certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti
»;
6) al comma 7, le parole: «o rap­porti» sono sostituite dalle seguenti «, rap­porti o cripto-attività»;
7) al comma 9, primo e terzo pe­riodo, le parole: «I soggetti di cui alcomma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Isoggetti di cui ai commi 1 e 1-bis»;
8) al comma 10, le parole: «I sog­getti di cui al comma 1» sono sostituitedalle seguenti: «I soggetti di cui ai comma1 e 1-bis»;
c)all’articolo 7:
1) al comma 1, la parola: «c-quin­quies)» è sostituita dalla seguente: «c-se­xies)»;
2) il comma 5 è sostituito dal se­guente:
« 5. La valutazione del patrimonio gestito
all’inizio e alla fine di ciascun periodo d’im-
Atti parlamentari – 61 – Senato della Repubblica – N. 2
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
posta è effettuata secondo i criteri stabiliti
dai regolamenti emanati dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa in attuazione
del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote,
partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati
in mercati regolamentati o delle criptoattività,
il cui valore complessivo medio annuo
sia superiore al 10 per cento dell’attivo
medio gestito, essi sono valutati secondo il
loro valore normale, ferma restando la facoltà
del contribuente di revocare l’opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati, rapporti o cripto-attività.
Con uno o più decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Commissione
nazionale per le società e la borsa,
sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione
del presente comma »;
3) il comma 7 è sostituito dal se­guente:
« 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attività in una gestione
per la quale sia stata esercitata l’opzione
di cui al comma 2 si considera cessione
a titolo oneroso e il soggetto gestore
applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9
dell’articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento
di strumenti finanziari o cripto-attività
che formavano già oggetto di un contratto di
gestione per il quale era stata esercitata
l’opzione di cui al comma 2 del presente articolo,
si assume quale valore di conferimento
il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla
conclusione del precedente contratto di gestione;
nel caso di conferimento di strumenti
finanziari o cripto-attività per i quali sia
stata esercitata l’opzione di cui all’articolo
6, si assume quale costo il valore, determi-
Atti parlamentari – 62 – Senato della Repubblica – N. 2
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
nato agli effetti dell’applicazione del comma
6 del citato articolo »;
4) al comma 8, le parole: «e rap­porti» sono sostituite dalle parole «, rap­porti e cripto-attività»;
5) il comma 9 è sostituito dal se­guente:
« 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai
fini del calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita relativi ai titoli,
quote, certificati, valute, rapporti e criptoattività
prelevati o trasferiti o con riferimento
ai quali sia stata revocata l’opzione,
si assume il valore dei titoli, quote, certificati,
valute, rapporti e cripto-attività che ha
concorso a determinare il risultato della gestione
assoggettato a imposta ai sensi del
medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto
gestore rilascia al mandante apposita certificazione
dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività
»;
d)all’articolo 10, comma 1, la parola:«c-quinquies)» è sostituita dalla seguente:«c-sexies)».
129. Al decreto-legge 28 giugno 1990,n.167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n.227, sono apportatele seguenti modificazioni:
a)all’articolo 1, comma 1, in materiadi trasferimenti attraverso intermediari ban­cari e finanziari e altri operatori, le parole:«lettera i)» sono sostituite dalle seguenti«lettere i)e i-bis)» e dopo le parole: «va­luta virtuale» sono inserite le seguenti:«ovvero in cripto-attività di cui all’articolo67, comma 1, lettera c-sexies), del testounico delle imposte sui redditi, di cui al de­creto del Presidente della Repubblica 22 di­cembre 1986, n.917»;
b)all’articolo 2, comma 1, lettera a), inmateria di trasferimenti attraverso non resi­
Atti parlamentari – 63 – Senato della Repubblica – N. 2
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
denti, le parole: «lettera i)» sono sostituitedalle seguenti: «lettere i)e i-bis)»;
c)all’articolo 4, comma 1, in materiadi dichiarazione annuale per gli investimentie le attività, al primo periodo, le parole:«ovvero attività estere di natura finanzia­ria» sono sostituite dalle seguenti: «, atti­vità estere di natura finanziaria ovvero crip­to-attività» e, al secondo periodo, le parole:«e delle attività estere di natura finanzia­ria» sono sostituite dalle seguenti «, delleattività estere di natura finanziaria e dellecripto-attività».
130. Le maggiori entrate derivanti dall’at­tuazione delle disposizioni dei commi da126 a 129 affluiscono ad apposito capitolodell’entrata del bilancio dello Stato, per es­sere destinate, anche mediante riassegna­zione, sulla base del monitoraggio periodicodei relativi versamenti, a un fondo denomi­nato «Fondo per la riduzione della pres­sione fiscale», istituito nello stato di previ­sione del Ministero dell’economia e delle fi­nanze.
131. All’articolo 110 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Pre­sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917, recante norme generali sulle valuta­zioni, dopo il comma 3 è inserito il se­guente:
« 3-bis. In deroga alle norme degli articoli
precedenti del presente capo e ai commi da
1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono
alla formazione del reddito i componenti
positivi e negativi che risultano dalla
valutazione delle cripto-attività alla data di
chiusura del periodo di imposta a prescindere
dall’imputazione al conto economico ».
132. Ai fini dell’imposta regionale sulleattività produttive, di cui al decreto legisla­tivo 15 dicembre 1997, n.446, si applica ilcomma 3-bisdell’articolo 110 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al de­creto del Presidente della Repubblica 22 di­
Atti parlamentari – 64 – Senato della Repubblica – N. 2
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
cembre 1986, n.917, introdotto dal comma131 del presente articolo.
133. Agli effetti della determinazionedelle plusvalenze e delle minusvalenze dicui alla lettera c-sexies)del comma 1 del­l’articolo 67 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,introdotta dal comma 126, lettera a), delpresente articolo, per ciascuna cripto-attivitàposseduta alla data del 1° gennaio 2023 puòessere assunto, in luogo del costo o del va­lore di acquisto, il valore a tale data, deter­minato ai sensi dell’articolo 9 del citato te­sto unico, a condizione che il predetto va­lore sia assoggettato a un’imposta sostitutivadelle imposte sui redditi nella misura del 14per cento.
134. L’imposta sostitutiva di cui alcomma 133 è versata, con le modalità pre­viste dal capo III del decreto legislativo 9luglio 1997, n.241, entro il 30 giugno 2023.
135. L’imposta sostitutiva di cui alcomma 133 può essere rateizzata fino a unmassimo di tre rate annuali di pari importo,a partire dal 30 giugno 2023. Sull’importodelle rate successive alla prima sono dovutigli interessi nella misura del 3 per cento an­nuo, da versarsi contestualmente a ciascunarata.
136. L’assunzione del valore di cui alcomma 133 quale valore di acquisto nonconsente il realizzo di minusvalenze utilizza­bili ai sensi del comma 9-bisdell’articolo68 del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Repub­blica 22 dicembre 1986, n.917, introdottodal comma 126, lettera b), del presente arti­colo.
137. Le maggiori entrate derivanti dall’at­tuazione dei commi da 133 a 136 afflui­scono ad apposito capitolo dell’entrata delbilancio dello Stato, per essere destinate, an­che mediante riassegnazione, sulla base delmonitoraggio periodico dei relativi versa­
Atti parlamentari – 65 – Senato della Repubblica – N. 2
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
menti, al Fondo per la riduzione della pres­sione fiscale di cui al comma 130.
138. I soggetti di cui all’articolo 4,comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990,n.167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n.227, che non hannoindicato nella propria dichiarazione annualedei redditi le cripto-attività detenute entro ladata del 31 dicembre 2021 nonché i redditisulle stesse realizzati possono presentareistanza di emersione secondo il modello ap­provato con il provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate di cui al comma141.
139. I soggetti di cui al comma 138 chenon hanno realizzato redditi nel periodo diriferimento possono regolarizzare la propriaposizione attraverso la presentazione dell’i­stanza di cui al medesimo comma, indi­cando le attività detenute al termine di cia­scun periodo d’imposta e versando la san­zione per l’omessa indicazione di cui all’ar­ticolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giu­gno 1990, n.167, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227,nella misura ridotta pari allo 0,5 per centoper ciascun anno del valore delle attivitànon dichiarate.
140. I soggetti di cui al comma 138 chehanno realizzato redditi nel periodo di rife­rimento possono regolarizzare la propria po­sizione attraverso la presentazione dell’i­stanza di cui al medesimo comma e il paga­mento di un’imposta sostitutiva, nella misuradel 3,5 per cento del valore delle attività de­tenute al termine di ciascun anno o al mo­mento del realizzo, nonché di un’ulterioresomma, pari allo 0,5 per cento per ciascunanno del predetto valore, a titolo di sanzionie interessi, per l’omessa indicazione di cuiall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge28 giugno 1990, n.167, convertito, con mo­dificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,n.227.
141. Il contenuto, le modalità e i terminidi presentazione dell’istanza di cui al
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XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
comma 138 nonché le modalità di attuazionedelle disposizioni di cui ai commi da 138 a140 sono disciplinati con provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle entrate.
142. Ferma restando la dimostrazionedella liceità della provenienza delle sommeinvestite, la regolarizzazione produce effettiesclusivamente in riferimento ai redditi rela­tivi alle attività di cui al comma 138 e allanon applicazione delle sanzioni di cui all’ar­ticolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giu­gno 1990, n.167, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227.
143. Le maggiori entrate derivanti dall’at­tuazione dei commi da 138 a 142, versate aisensi del comma 140, affluiscono ad appo­sito capitolo dell’entrata del bilancio delloStato, per essere destinate, anche medianteriassegnazione, sulla base del monitoraggioperiodico dei relativi versamenti, al Fondoper la riduzione della pressione fiscale di cuial comma 130.
144. Al comma 2-terdell’articolo 13 dellaparte prima della tariffa allegata al decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n.642, le parole: «anche se rappre­sentati da certificati» sono sostituite dalleseguenti: «anche se rappresentati da certifi­cati o relative a cripto-attività di cui all’ar­ticolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del te­sto unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n.917».
145. Alla nota 3-terdell’articolo 13 dellaparte prima della Tariffa allegata al decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n.642, dopo le parole: «anche nonsoggetti all’obbligo di deposito,» sono inse­rite le seguenti: «nonché quella relativa allecripto-attività di cui all’articolo 67, comma1, lettera c-sexies), del testo unico delle im­poste sui redditi, di cui al decreto del Pre­sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917,».
146. Al comma 18 dell’articolo 19 del de­creto-legge 6 dicembre 2011, n.201, conver­
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tito, con modificazioni, dalla legge 22 di­cembre 2011, n.124, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «A decorrere dal 2023, inluogo dell’imposta di bollo di cui all’arti­colo 13 della parte prima della tariffa alle­gata al decreto del Presidente della Repub­blica 26 ottobre 1972, n.642, si applicaun’imposta sul valore delle cripto-attività de­tenute da soggetti residenti nel territoriodello Stato senza tenere conto di quanto pre­visto dal comma 18-bisdel presente arti­colo».
147. Le eventuali maggiori entrate deri­vanti dall’attuazione delle disposizioni di cuiai commi da 144 a 146, accertate sulla basedel monitoraggio periodico effettuato dall’A­genzia delle entrate, sono destinate, anchemediante riassegnazione, al Fondo per la ri­duzione della pressione fiscale di cui alcomma 130.

Mi sembra che si confermi il chiarimento sull'applicabilità della soglia dei 51K fino all'entrata in vigore di questa legge, e la famigerata imposta di bollo. Non sono sicuro ci siano stati altri cambiamenti rispetto alle prime bozze, qualcuno sa di più?
 
Quest’anno ho inserito le cripto nel 730, ad oggi sono ampiamente in perdita.
Come devo muovermi con la nuova legge? Rimane ancora la soglia dei 51k?
 
se io ho Bitcoin solamente, comprati solo da quest’anno su Coinbase e una parte detenuti in cold wallet e una parte su Coinbase. Cosa dovrò scrivere sul quadro RW?

il valore che ho in Bitcoin al 31/12?
Ma a che ora della giornata ?
E il valore in euro posso farlo prendendo come riferimento l’exchange che voglio?


Quindi diciamo a me basterebbe segnarmi solo quanti Bitcoin ho al 31/12 e poi quando sarà da fare il calcolo del RW mi andrò a vedere quanto era il prezzo di btc il 31/12 su un exchange che voglio all’orario che voglio e moltiplico per i btc che mi sono segnato?

O cosa altro mi serve? Devo segnarmi qualche altro dato?
Mi devo segnare anche i bonifici che ho fatto ??
 
se io ho Bitcoin solamente, comprati solo da quest’anno su Coinbase e una parte detenuti in cold wallet e una parte su Coinbase. Cosa dovrò scrivere sul quadro RW?

il valore che ho in Bitcoin al 31/12?
Ma a che ora della giornata ?
E il valore in euro posso farlo prendendo come riferimento l’exchange che voglio?


Quindi diciamo a me basterebbe segnarmi solo quanti Bitcoin ho al 31/12 e poi quando sarà da fare il calcolo del RW mi andrò a vedere quanto era il prezzo di btc il 31/12 su un exchange che voglio all’orario che voglio e moltiplico per i btc che mi sono segnato?

O cosa altro mi serve? Devo segnarmi qualche altro dato?
Mi devo segnare anche i bonifici che ho fatto ??
Io ti consiglio di inserire tutto quanto (Ledger, Exchange e wallet dispersi vari) in CoinMarketCap così avrai sempre tutto sott'occhio (e mica solo il controvalore in EUR per il quadro RW) e poi di dare un valore di massima al 01/01 ed al 31/12 (altro che orario...), e che sarà mai che stanno a guardare il capello, poi questo penso io.
Ovviamente... chi vivrà sapra.
Buon Natale... ;)
 
Vorrei porre una domanda cui nell'ultimo periodo mi sono state date risposte un po' contraddittorie e a cui non sono ancora riuscito a fare chiarezza; ai fini del calcolo della franchigia l'importo delle 51.000 € che possa consentire di non pagare tasse su eventuali plusvalenze va calcolato al controvalore cripto/euro del primo Gennaio ?
 
Vorrei porre una domanda cui nell'ultimo periodo mi sono state date risposte un po' contraddittorie e a cui non sono ancora riuscito a fare chiarezza; ai fini del calcolo della franchigia l'importo delle 51.000 € che possa consentire di non pagare tasse su eventuali plusvalenze va calcolato al controvalore cripto/euro del primo Gennaio ?
Prezzo della criptovaluta alle 00.01 dell'1.1
 
Prezzo della criptovaluta alle 00.01 dell'1.1
ok grazie quindi da young platform mi hanno risposto in maniera errata; altra domanda...ma si ipotizza di inserimento del bollo anche sulla detenzione delle cripto o anche qui ho capito male ?
 
Stato
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