Degli illeciti del Promotore Finanziario, risponde la Banca?

Verm & Solitair

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Il caso esposto ieri a MiMandaRai3 è di sicuro interesse. Un promotore finanziario godeva della fiducia dei suoi compaesani (piccola città in Campania)- che tra l'altro erano stati rassicurati dallo stesso Banco di Napoli - e collocava prodotti finanziari di quest'ultimo. Ma incassava personalmente i quattrini.

E' responsabile il Banco di Napoli?
 
Approfittiamo però di questo spazio per dare le linee del problema e le possibili soluzioni (anche se ci sembrano troppo chiare) in casi del genere.

Soprattutto pensiamo sia opportuno indicare qui le regole di comportamento all'inizio del rapporto, visto che andrebbe verificata l'attuale qualità di promotore del soggetto.

Voltaire, una sintesi che possa essere utili ai lettori.

Grazie.
 
La sintesi è d'uopo.

Ora devo andare via, spero (ma non prometto) di inserirla questa sera.....è un momentaccio, per me: troppo disorganizzato e troppe cose da seguire.

Avete due stanze da potermi fittare, zona Vomero?
 
Ok!

Per la casa, nulla, ma vediamo se sappiamo qualcosa in giro.
 
non sono voltaire, ma in attesa spero che vada bene uguale...
la banca risponde in solido con il promotore finanziario, anche se questi ha agito in malafede, contravvenendo a regole interne o norme di legge (come penso sia il caso....)
se il promotore non si trova, ho si trova senza soldi, la banca che gli aveva dato il mandato risponde dei danni recati a terzi in buona fede e, come contraente forte, penso spetti a lei provare la malafede di qualcuno....
ciao
 
Il termine "responsabile in solido" vuole anche dire che il cliente può rivalersi indifferentemente sul promotore oppure sull'intemediario per cui lavora (va:D).

Ovvio che il cliente si rivarrà direttamente sull'intermediario, senza perdere tempo a verificare il patrimonio personale del promotore, ecc.
 
Altro fatto grave è l'accensione di conti correnti "a domicilio" e non presso la banca. Comunque l'investitore farebbe bene a farsi consegnare un documento che attesti che il promotore lavora effettivamente per tale banca/sgr e nel dubbio telefoni ai numeri verde che hanno le varie società di gestione per averne conferma. La conferma dell'avvenuto investimento avviene con lettera spedita dalla sgr, ma ancora prima si può chiamare il numero verde per essere sicuri. Regola tassativa e più importante di tutte è di non dare al promotore contanti o assegni a lui intestati ma solo assegni intestati alla sgr e non trasferibili.
Il promotore dovrebbe informarsi della situazione finanziaria dell'investitore, della sua propensione al rischio e delle sue conoscenze in campo finanziario, ma il cliente può rifiutarsi di fornire queste informazioni.
A volte è lo stesso pf a non volersi informare, è il caso di una cliente totalmente ignara di borsa a cui l'addetto della banca ha suggerito di investire tutti i suoi risparmi in un fondo azionario specializzato: si è ritrovata sotto del 40% circa e ho dovuto spiegarle perchè, neanche sapeva che cos'era un fondo azionario..
 
Rendiamo noto ai lettori che nella fattispecie concreta il Banco di Napoli non solo si è fatto firmare da alcuni clienti lettere "liberatorie" ma ha affermato con un laconico fax di non essere responsabile.
 
Verm & Solitair ha scritto:
il Banco di Napoli ha affermato con un laconico fax di non essere responsabile

Il Testo Unico della Finanza dice qualcos'altro, credo.


Verm & Solitair ha scritto:
il Banco di Napoli non solo si è fatto firmare da alcuni clienti lettere "liberatorie"

1) Ma come come viene in testa di accettare la firma di cose del genere?

2) Dubito che un giudice accetti una simile dichiarazione, comunque, visto cosa stabilisce il Testo Unico della Finanza.


Ci sono due casistiche distinte, se ho ben capito.

La prima riguarda gli illeciti commessi durante il rapporto che legava il promotore all'intermediario, ed in questo ambito non si scappa: responsabilità solidale nei confronti dei clienti.

La seconda, invece, riguarda eventuali illeciti commessi quando l'incarico al promotore era stato revocato, ma io credo che l'intermediario dovrebbe comunicare espressamente ai clienti che quel promotore non ha più rapporti con l'intermediario stesso, altrimenti il cliente non avrebbe strumenti (soprattutto nell'immediatezza della revoca) per venire a conoscenza della cessazione del rapporto lavorativo.
 
La liberatoria fattasi firmare dal Banco Napoli giuridicamente è carta straccia!

L'art. 31 , co. 3, TUF non è derogabile dalle parti.

Nel caso di incarico revocato resta sempre al limite la possibilità di contestare l'illecito extracontrattuale.
 
Non vedo vie di uscita, per il Banco di Napoli, infatti.
 
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