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Imposte dirette ed indirette
Determinazione del valore di azioni e di quote cadute in successione
In tema di imposta sulle successioni, ai fini della determinazione del valore delle azioni di società non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie, l’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, fa riferimento – con disposizione dal carattere innovativo rispetto alla disciplina previgente dettata dall’art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, che aveva riguardo alla “situazione patrimoniale della società” – al valore del “patrimonio netto” della società “risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti” e, solo in mancanza di bilancio o inventario, al “valore complessivo dei beni e dei diritti” appartenenti alla società, “al netto delle passività”. Ne consegue che, quando vi è un bilancio approvato, l’amministrazione finanziaria è vincolata al valore del patrimonio netto da questo risultante e che non può procedere ad un’autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività - salvo che non denunci (motivatamente) la inattendibilità delle poste di bilancio -, potendo soltanto effettuare - assumendosene il relativo onere probatorio) una eventuale “attualizzazione” delle poste espresse nel bilancio medesimo, laddove queste ultime, in ragione di possibili mutamenti intervenuti nel lasso di tempo intercorso tra l’approvazione del bilancio e la morte del socio, si rivelino inadeguate a rappresentare fedelmente il patrimonio della società.
(Cassazione civile, Sentenza, 07/05/2003, n. 6915)

Determinazione del valore di azioni e di quote cadute in successione
In tema di imposta sulle successioni, ai fini della determinazione del valore delle azioni di società non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie, l’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, fa riferimento – con disposizione dal carattere innovativo rispetto alla disciplina previgente dettata dall’art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, che aveva riguardo alla “situazione patrimoniale della società” – al valore del “patrimonio netto” della società “risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti” e, solo in mancanza di bilancio o inventario, al “valore complessivo dei beni e dei diritti” appartenenti alla società, “al netto delle passività”. Ne consegue che, quando vi è un bilancio approvato, l’amministrazione finanziaria è vincolata al valore del patrimonio netto da questo risultante e che non può procedere ad un’autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività - salvo che non denunci (motivatamente) la inattendibilità delle poste di bilancio -, potendo soltanto effettuare - assumendosene il relativo onere probatorio) una eventuale “attualizzazione” delle poste espresse nel bilancio medesimo, laddove queste ultime, in ragione di possibili mutamenti intervenuti nel lasso di tempo intercorso tra l’approvazione del bilancio e la morte del socio, si rivelino inadeguate a rappresentare fedelmente il patrimonio della società.
(Cassazione civile, Sentenza, 07/05/2003, n. 6915)