detrazione interessi passivi mutuo casa: chiarimento importante

FaGal

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29 maggio 2006

Il fisco cambia rotta sulle indicazioni per il calcolo del risparmio delle dichiarazioni.

Mutui e assicurazioni, impatto soft

Da considerare i valori espressi sul rogito e sul contratto

Mutui prima casa e assicurazioni, la circolare n. 17 del 2006 attenua le conseguenze negative per i contribuenti dovute dai precedenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 15 dello scorso anno. Per la determinazione del rapporto sugli interessi è necessario sempre fare riferimento ai valori assoluti indicati nel rogito e nel contratto di mutuo, a prescindere dal numero dei contraenti, mentre torna in gioco la detrazione per le assicurazioni contratte direttamente dal familiare a carico. Per coloro che lo scorso anno hanno avuto comportamenti difformi, indispensabile fare ricorso alla dichiarazione integrativa a favore per ´recuperare' la parte di detrazione non fruita.

Cosa accade

con i mutui

Lo scorso anno, per il calcolo degli interessi rilevanti sul mutuo per l'abitazione principale, l'Agenzia delle entrate, con le circolari n. 15 e n. 26 del 2005 e con la successiva risoluzione n. 128 dello stesso anno, ha richiesto ai contribuenti di proporzionare gli interessi pagati nel corso dell'anno al rapporto tra il costo d'acquisizione dell'immobile (comprensivo degli oneri accessori debitamente documentati nonché di altri oneri connessi all'atto di compravendita, come l'onorario del notaio, le spese di intermediazione e il pagamento delle imposte), e il capitale dato in mutuo (per approfondimenti, si veda l'articolo del 22 maggio scorso). Considerato che a poter fruire del beneficio fiscale è soltanto il contribuente che risulta contemporaneamente proprietario dell'unità immobiliare e intestatario del mutuo, come peraltro ribadito più volte dall'Agenzia delle entrate (circ. 7 del 2001), le maggiori problematiche in sede di applicazione del rapporto sono emerse nelle situazioni (abbastanza diffuse) in cui gli acquirenti dell'immobile sono i due coniugi ma il mutuo è intestato a un soggetto soltanto. Nella recente circolare n. 17, invece, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel rapporto il valore d'acquisto deve essere sempre considerato in maniera complessiva, senza procedere a eventuali suddivisioni. È stato, pertanto, fissato un preciso principio: in sede di determinazione degli interessi, si prescinde dal numero degli acquirenti e dal numero degli intestatari, facendosi riferimento solo ai valori assoluti.

Ciò torna utile in almeno altre due situazioni:

• immobile di proprietà di un solo coniuge e mutuo cointestato;

• nuda proprietà e usufrutto.

Nel primo caso, la detrazione spetta solo all'acquirente. Egli però effettua il pagamento di solo parte del mutuo (presumibilmente al 50%). Poiché la detrazione compete per l'effettivo importo sostenuto, sarà solo in riferimento a detta somma che si potrà detrarre, fermo restando l'obbligo di effettuare il rapporto in base ai valori assoluti. Per esempio, se il valore dell'immobile è pari a 200 mila e il mutuo a 250 mila euro, il rapporto deve essere sempre effettuato con tali importi, senza dover procedere all'abbattimento del mutuo al 50%. Dal rapporto deriva, dunque, che gli interessi che possono essere indicati in dichiarazione sono pari all'80% dell'onere effettivamente sostenuto. Pertanto, se dalla certificazione rilasciata dall'istituto creditizio risulta che gli interessi pagati sul mutuo da entrambi gli intestatari sono pari a 4 mila euro, essendo di competenza dell'avente diritto solo il 50%, dovrà applicarsi l'80% all'importo di 2 mila euro, con la conseguenza che il solo beneficiario nella sua dichiarazione andrà a indicare nel rigo E7 (730) o RP7 (unico) l'importo di 1.600 euro. In merito, occorre effettuare una precisazione nel caso in cui il coniuge non intestatario dell'immobile sia fiscalmente a carico di colui che può beneficiare della detrazione. In coda alla lett. b) del comma 1 dell'art. 15 del Tuir che disciplina i mutui, è previsto che in caso di mutuo contestato la detrazione spetta a entrambi i coniugi per la propria quota d'interessi, ma se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può fruire della detrazione per entrambe le quote. Nell'ipotesi, invece, di presenza sull'immobile della nuda proprietà e dell'usufrutto, come chiarito nella circolare n. 108 del 1996, la detrazione spetta esclusivamente ai nudi proprietari. Un esempio aiuta a comprendere in maniera immediata come opera il rapporto e come è attribuito il beneficio. In caso di padre e figlia intestatari della nuda proprietà con percentuali pari rispettivamente al 75 e al 25% e con un usufrutto intestato alla madre al 100%, qualora il mutuo fosse intestato a tutti i soggetti che dunque pagano gli interessi in parti uguali, bisogna procedere nel modo seguente. È necessario anzitutto considerare il valore dell'immobile in termini assoluti (per esempio 150 mila euro), prescindendo dalle quote dei nudi proprietari. Quindi bisogna rapportare tale valore al totale importo preso in prestito mediante il mutuo (per esempio, 200 mila euro), considerando, dunque, anche la quota della madre. Infine, si deve sviluppare il rapporto (pari al 75%) e applicare tale risultato agli interessi pagati dal padre e dalla figlia che sono i beneficiari della detrazione. Pertanto, se gli interessi complessivi ammontano a 6 mila euro, si considerano le quote pagate dai beneficiari (2 mila euro ciascuno) e in base al rapporto si determina l'ammontare degli interessi (1.500 euro ciascuno) che danno diritto alla detrazione del 19%. italiaoggi
 
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