Piemonte
meglio chiarire il tuo dubbio amletico...
1) ho collaborato con Directa per 15 anni per dire che in borsa e' stati per me piu' facile perdere che vincere...
co.co.co matricola n° 43 dal 2001 al 2015 mi par di ricordare...
2) Dal 2016 la collaborazione e' andata a terminare...
e la busta paga mensile non e' stata piu' ad arrivare....
ma a consolazione la pensione INPS di 120 euro e' stata ad aumentare
e le tasse del 740 non le ho piu' da pagare.
3) La soluzione al tuo quesito che in rosso ti ho evidenziato...
che pure te con Directa mi pari entrato...
sono dal 99 con Directa col conto trader e l'1,3 sto a pagare...
perche' piu' di 2.500.00 di euro sono stato a tradare ma ora questa opzione la son stati a cancellare.
Tutto chiaro adesso spero...
che questo della mia collaborazione e' un esempio.
https://www.directa.it/pub2/it/dovetrovo/infomercato/short.html
e gia' che ci sono questo a perenne ricordo ce lo metto.
Se invece, ad esempio, anche per sveltire la pratica, si vende tutto e si trasferiscono solo liquidi, basta richiedere la certificazione della minusvalenza maturata. Consegnandola alla nuova Banca o Sim si potranno compensare le perdite pregresse con le plusvalenze successive.
Se infine si vogliono riunificare più rapporti soggetti a regimi fiscali diversi, si devono liquidare quelli in regime amministrato e gestito richiedendo le relative certificazioni. Sarà allora possibile compensare le minusvalenze nella dichiarazione dei redditi operando in regime dichiarativo.
E chi opera con due intermediari, con uno dei due rapporti in utile e l'altro in perdita, può fare qualcosa?
In regime amministrato la compensazione tra due rapporti è prevista solo se entrambi sono tenuti con la stessa Banca o Sim.
Ciascun intermediario, infatti, opera per conto proprio: quello con la posizione in attivo deve versare allo Stato l'imposta sulle plusvalenze che lui registra, mentre quello con la posizione in passivo si limita a registrare le minusvalenze in vista di una compensazione successiva.
Solo in caso di chiusura di un rapporto si possono utilizzare le minusvalenze certificate per compensare le plusvalenze ottenute successivamente con un diverso intermediario.
Se uno dei rapporti è in regime gestito, per compensare le minusvalenze occorrerebbe chiuderlo anche se si opera con un solo intermediario. La sua certificazione permetterà di compensare le plusvalenze di rapporti in regime dichiarativo o di altri rapporti amministrati intestati al contribuente.
Se opero con un intermediario estero su titoli esteri, devo pagare l'imposta sulla plusvalenza in Italia o all'estero?
Per chi ha residenza fiscale in Italia, le plusvalenze si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario e della società che ha emesso le azioni.
La norma è l'art. 23 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in vigore dal 1/1/2004.
Dall'intermediario estero si riceve pertanto la plusvalenza al lordo dell'imposta, e occorre comportarsi secondo il regime della dichiarazione: richiedere e conservare la documentazione delle operazioni, calcolare la plusvalenza, indicarla sulla dichiarazione dei redditi, e infine versare l'imposta allo Stato italiano in sede di pagamento Irpef.
Inoltre, se nel periodo d'imposta l'ammontare complessivo dei propri investimenti esteri eccede i 12.500 euro, occorre compilare e allegare alla dichiarazione dei redditi il modulo per il "monitoraggio valutario" convertendo gli importi in valuta estera al cambio medio mensile (mentre per il calcolo del capital gain si utilizza il cambio del giorno di liquidazione delle operazioni).
Le plusvalenze dei residenti all'estero sono tassate in Italia?
Normalmente no.
A norma dell'art. 23 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in vigore dal 1/1/2004, le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all'estero derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia, ma nello Stato di residenza fiscale.
La stessa disciplina si applica alle plusvalenze derivanti da cessione di derivati o altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, come stabilisce l'art. 20 lett. f) punto 3 del T.U.I.R.
Invece le operazioni che coinvolgono le cosiddette "partecipazioni qualificate" (con quote superiori al 2% del capitale in azioni ordinarie di una società) sono regolate diversamente.
Eugenio Maccarinelli